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Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione anche di imprese o ditte straniere nonche' consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalita', gli obblighi e le procedure di espletamento.

Art. 2.


Il Ministro per i lavori pubblici nominera' un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Art. 3.


Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1975
LEONE MORO - BUCALOSSI Visto, il Guardasigilli: REALE