Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati".
Art. 1.
Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1 gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.