N NORME. red.it

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.

Art. 10.


E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curera' la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati.
Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera puo' avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).
Il programma, con l'indicazione delle localita' in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, e' sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.