Ratifica ed esecuzione degli accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972).
Accordo-art. V
Articolo V.
Ciascuna impresa designata e' autorizzata su basi di reciprocita' a
mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il proprio personale amministrativo e tecnico, ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti, senza pregiudizio dei regolamenti interni delle rispettive Parti contraenti.
Ciascuna impresa designata e' autorizzata su basi di reciprocita' a
mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il proprio personale amministrativo e tecnico, ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti, senza pregiudizio dei regolamenti interni delle rispettive Parti contraenti.