Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle universita'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle universita', va inteso ed applicato come segue:
a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle universita' e degli istituti universitari o di fondi di cui le universita' e gli istituti medesimi abbiano la disponibilita';
b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle universita' a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.
Art. 2.
A decorrere dal 1 gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle universita' e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive, l'assegno ad personam di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di L. 360.000 annue. Resta tuttavia salvo l'eventuale maggiore importo del trattamento accessorio in godimento, alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Universita' anteriormente a tale data, detratti l'ammontare dell'assegno pensionabile e quello dell'assegno ad personam di cui al presente articolo.
L'assegno ad personam previsto dal comma precedente sara' riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe successivi all'entrata in vigore della presente legge esclusi i miglioramenti relativi all'indennita' integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia, e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale e' stato attribuito.
L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1 marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, salvo il caso che l'assegno percepito ai sensi della legge stessa sia di misura inferiore; in tal caso va corrisposta la differenza. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 aprile 1977, n.121 ha disposto (con l'articolo unico) che "Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e' corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sara' assoggettata unicamente alle ritenute erariali. L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2."
La L. 4 aprile 1977, n.121 ha disposto (con l'articolo unico) che "Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e' corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sara' assoggettata unicamente alle ritenute erariali. L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2."
Art. 3.
Per il periodo dal 1 gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procedera' al conguaglio tra le somme che le universita' sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente articolo 1 e quanto le universita' stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.
Art. 4.
Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle universita' nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonche' di quello delle opere universitarie, non potra' risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle universita'.
Art. 5.
Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: REALE