N NORME. red.it

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

Art. 21.


Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della legge 1 novembre 1965, n. 1179, titolo II, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.