Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica e' autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonche' per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprieta' dello Stato o degli istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.
Il programma di localizzazione e' approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Art. 2.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree sentito l'istituto autonomo per le case popolari competente o il consorzio degli istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' la eventuale delega allo stesso istituto autonomo per le case popolari o al consorzio degli istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalita' del programma di intervento.
Nel periodo di sospensione dell'attivita' dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.
Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.
Art. 3.
I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.
La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avra' luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni. ((1))
Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e' prorogato al 30 settembre 1975. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975."
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975."
Art. 4.
Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.
Il Ministro per i lavori pubblici puo' esercitare tale facolta' sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.
Art. 5.
E' consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui, sia stata concessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimita' della Corte dei conti e' successivo.
Art. 6.
Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;
b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1 maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' l'ulteriore anticipazione per la quale e' autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;
c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilita' potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 7.
Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' elevato a lire 450 miliardi.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ad interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847.
Qualora il comune deleghi l'istituto autonomo per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potra' essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'istituto autonomo per le case" popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 9.
Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne da' comunicazione alle regioni.
Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui gia' concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.
I contributi di cui al presente articolo possono essere altresi' concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10.
((Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati")).
Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 11.
Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonche' le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione de contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge presentano alla regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma di massima da realizzare nonche' dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalita' vigenti per i mutui agevolati.
Nella domanda deve essere, altresi', precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma e' compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.
Art. 12.
Il presidente della giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 9, invia al comune, al richiedente, all'istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 11, il nulla osta di conformita' del programma costruttivo al vigente assetto territoriale. ((1))
Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne e' data notizia, a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'istituto di credito interessato.
Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 9, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, e' destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi."
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte delle regioni del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli enti pubblici che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11, al comune interessato, all'istituto di credito ed al CER decorre dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione territoriale dei contributi."
Art. 13.
I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 11, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.
Ai soggetti che ottengono l'indicazione dell'area si applica l'articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
La convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' stipulata entro il termine di venti giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree e' divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.
In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il termine previsto dall'articolo 13 della legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il termine previsto dall'articolo 13 della legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre dalla data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta regionale rilasciato.
Art. 14.
Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda gia' inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 12, del nulla osta rilasciato dalla regione.
Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.
Per assicurare l'attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con assoluta priorita' rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, con gli istituti indicati dallo stesso decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15.
((I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonche' per il pagamento degli interessi. La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile e' trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, allo IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operativita' della garanzia, secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici. Il giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato. Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in superficie o dalla cessione in proprieta' dell'area ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)).
Art. 16.
Il Ministro per i lavori pubblici - Presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975. ((1))
I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.
I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 11 nell'ambito delle singole regioni. ((1))
Il riscontro di legittimita' della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo e' successivo.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976."
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "I termini previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976."
Art. 17.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate in copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 18.
E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:
a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
Art. 19.
E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno a condizione che:
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
Art. 20.
Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.
Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 21.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della legge 1 novembre 1965, n. 1179, titolo II, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 22.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1975
LEONE MORO - BUCALOSSI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS - DONAT-CATTIN - GULLOTTI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: REALE