Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)
Le tabelle C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
Art. 2.
(Assegno speciale annuo agli invalidi di la categoria con o senza assegno di superinvalidita)
L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue:
tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2,
comma secondo, n. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100.000 tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000 tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000 tabella F - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 870.000 tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720.000 tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidità . . . . L. 324.000 ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 3) che "L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 45, e' stabilito nelle seguenti misure annue:
tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.920.000 tabella E - lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . " 2.940.000 tabella E - lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3 " 2.580.000 tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.740.000 tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.476.000 tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.380.000 tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.230.000 tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . " 854.000 tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . " 795.840 prima categoria senza assegno di superinvalidita'. . " 496.80
La L. 29 novembre 1977, n. 875 ha disposto (con l'art. 3) che "L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 45, e' stabilito nelle seguenti misure annue:
tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.920.000 tabella E - lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . " 2.940.000 tabella E - lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3 " 2.580.000 tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.740.000 tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.476.000 tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.380.000 tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . " 1.230.000 tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . " 854.000 tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . " 795.840 prima categoria senza assegno di superinvalidita'. . " 496.80
Art. 3.
(Indennita' di assistenza e di accompagnamento)
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
((lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 284.000 lettera A-bis n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . " 232.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo e numero 3 . . . . " 176.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . " 141.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 95.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 65.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000))
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo, e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
((Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3)).
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' soppresso.
Art. 4.
(Assegno rinnovabile)
Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' ridotto da otto a sei anni.
Le rinnovazioni temporanee demandate alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dello stesso articolo 13, sono effettuate limitatamente al periodo massimo di rinnovabilita' previsto dal comma precedente.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilita' temporanea.
Art. 5.
(Ammissibilita' delle istanze per aggravamento)
Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e aggiunto il seguente periodo:
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
Art. 6.
(Salvaguardia dei diritti quesiti)
Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.
Art. 7.
(Decorrenza benefici)
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' lo aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 16 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1975
LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
Tabelle
TABELLA C
((Parte di provvedimento in formato grafico))
TABELLA F
Parte di provvedimento in formato grafico
((Parte di provvedimento in formato grafico))
TABELLA F
Parte di provvedimento in formato grafico