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Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 - recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi - convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente:
"I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".

Art. 2.


L'articolo 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974".

Art. 3.


Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale e' concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.
L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sara' effettuata con le modalita' e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.

Art. 4.


All'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi:
"All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2-bis, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 5.


Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1974
LEONE RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI - LA MALFA - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI