Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.
Articolo unico
E' elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO(1)
La L. 26 luglio 1977, n. 491 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96".
La L. 26 luglio 1977, n. 491 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96".
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 novembre 1982, n. 896, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".
La L. 20 novembre 1982, n. 896, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".