Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.
Art. 1.
In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attivita' musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al Parlamento in tempo utile affinche' possa divenire operante per l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.