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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.