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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art. 20

Articolo 20

Lo Stato richiedente non puo' piu' adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.