Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Art. 20
Articolo 20
Lo Stato richiedente non puo' piu' adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.
Lo Stato richiedente non puo' piu' adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.