Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.
Art. 6
Articolo 6.
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione, le attribuzioni della commissione consisteranno:
(a) nel determinare i principi generali applicabili all'elaborazione della farmacopea europea;
(b) nel decidere i relativi metodi di analisi;
(c) nel fare il necessario per la preparazione delle monografie da includere nella farmacopea europea e per l'accettazione di tali monografie;
(d) nel raccomandare la fissazione dei termini entro i quali le proprie decisioni di carattere tecnico relative alla farmacopea europea dovranno essere rese esecutive nei territori delle Parti contraenti.
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione, le attribuzioni della commissione consisteranno:
(a) nel determinare i principi generali applicabili all'elaborazione della farmacopea europea;
(b) nel decidere i relativi metodi di analisi;
(c) nel fare il necessario per la preparazione delle monografie da includere nella farmacopea europea e per l'accettazione di tali monografie;
(d) nel raccomandare la fissazione dei termini entro i quali le proprie decisioni di carattere tecnico relative alla farmacopea europea dovranno essere rese esecutive nei territori delle Parti contraenti.