Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.
Art. 12
Articolo 12
ADESIONI
1. Dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, potra' invitare, in base alle modalita' che riterra' opportune, ogni altro Stato membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. Detto Comitato potra' del pari invitare, allo spirare di un termine di sei anni a partire dalla data summenzionata ed in base alle modalita' che riterra' opportune, altri Stati europei non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.
3. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.
ADESIONI
1. Dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, potra' invitare, in base alle modalita' che riterra' opportune, ogni altro Stato membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. Detto Comitato potra' del pari invitare, allo spirare di un termine di sei anni a partire dalla data summenzionata ed in base alle modalita' che riterra' opportune, altri Stati europei non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.
3. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.