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Autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Art. 1.


Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.