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Autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Art. 2.


Il personale della guardia di finanza indicato nell'articolo precedente e' posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione.
Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
I militari assegnati ai servizi speciali previsti dall'articolo 1 sono avvicendati per periodi non superiori ad un triennio.

Art. 3.



Gli assegni, le competenze accessorie, le indennita' comunque spettanti, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale indicato nell'articolo 1 sono a carico della Banca d'Italia.

TABELLA


(( (Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia). Grado Numero Capitano (a) ............................................ 1 Tenenti o sottotenenti (a) ............................... 4 Marescialli maggiori ..................................... 4 Marescialli ordinari ..................................... 10 Brigadieri o vicebrigadieri (b) .......................... 51 Militari di truppa ....................................... 530 --- Totale .......................... 600 (a) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento. (b) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento. ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1973
LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI