Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 per la concessione di contributi in conto capitale, a termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.
E' altresi' autorizzata la spesa di L. 13.000.000.000 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Art. 2.
All'onere di L. 27.706.283.125 derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto corrente di tesoreria intestato a "Ministero del tesoro - Concorso del FEOGA, in base al regolamento numero 159/66 CEE".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1973
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