Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.
Art. 13
Articolo 13
Quando una persona si trova nel territorio di una Parte contraente o vi risiede normalmente, essa e' considerata ai fini del suo diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione dell'altra Parte, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte od ivi normalmente residente.
Quando una persona si trova nel territorio di una Parte contraente o vi risiede normalmente, essa e' considerata ai fini del suo diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione dell'altra Parte, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte od ivi normalmente residente.