N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 41 della convenzione stessa.

Convenzione

Art. 1

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;
avendo stipulato accordi di reciprocita' nel campo della sicurezza sociale, mediante le Convenzioni che furono firmate dai due Governi a Roma il 28 novembre 1951 ed il 29 gennaio 1957;
desiderosi di ampliare la portata di detti accordi, e in particolare di dare piu' accentuato effetto al principio secondo il quale le persone che si recano dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra debbono conservare i diritti acquisiti in base alla legislazione della prima Parte od acquistare consimili diritti in base alla legislazione dell'altra Parte;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione:
a) "territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia e per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord, l'Isola di Man e le Isole Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou;
b) "cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un cittadino italiano e per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e delle colonie o una persona che e' un suddito britannico in virtu' delle sezioni 2, 13 o 16 della legge sulla nazionalita' britannica del 1948, o della legge sulla nazionalita' britannica del 1965 o una persona che gode della protezione britannica ai sensi di detta legge del 1948;
c) "legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione specificata all'articolo 2, in vigore in qualsiasi zona del territorio di una (o dell'altra) Parte contraente;
d) "autorita' competente" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per quanto riguarda il Regno Unito, il Segretario di Stato per i servizi sociali, il Ministero della Sanita' e dei Servizi Sociali per l'Irlanda del Nord, il Consiglio dei Servizi Sociali dell'Isola di Man, la Commissione per la Sicurezza Sociale degli Stati di Jersey o l'Autorita' per le assicurazioni degli Stati di Guernsey, a seconda dei casi;
e) "organismo di assicurazione" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi italiani di assicurazione e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorita' competente del Regno Unito;
f) "lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualita' di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione;
g) "prestazioni di malattia" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione della Repubblica italiana, comprese le prestazioni per malattia tubercolare e, per quanto riguarda il Regno Unito, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione del Regno Unito, diversa dalla pensione di invalidita';
h) "pensione di invalidita'" significa:
i) per quanto concerne il Regno Unito, prestazioni per malattia pagabili secondo la legislazione del Regno Unito ad un assicurato che:
aa) titolare di una pensione di invalidita' secondo la legislazione della Repubblica italiana, abbia percepito prestazioni di malattia in base alla legislazione del Regno Unito per 36 giorni in un qualsiasi periodo di interruzione dell'occupazione;
bb) oppure venga riconosciuto permanentemente inabile al lavoro a giudizio della competente autorita' del Regno Unito;
ii) per quanto concerne la Repubblica italiana, una pensione di invalidita', cosi' come definita nella legislazione della Repubblica italiana;
i) "pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, una pensione di vecchiaia e una pensione di quiescenza quale e' definita nella legislazione di questa Parte;
j) "contribuzione" significa, per quanto riguarda il Regno Unito, la contribuzione diversa da quella rapportata alla retribuzione;
k) "periodo contributivo" significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, un periodo per il quale sono stati pagati obbligatoriamente o volontariamente i contributi afferenti alle prestazioni in questione, in base alla legislazione di questa Parte, o considerati come pagati in base a questa legislazione;
l) "periodo equivalente" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un periodo che e' riconosciuto, in base alla legislazione della Repubblica, come equivalente ad un periodo contributivo e, per quanto riguarda il Regno Unito, un periodo per il quale sono stati accreditati contributi afferenti le prestazioni in questione in base alla legislazione del Regno Unito;
m) "periodo di assicurazione" significa un periodo contributivo od un periodo equivalente;
n) "prestazione" significa, a seconda dei casi, ogni prestazione, pensione, rendita, assegno o indennita' previsti dalla legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente;
o) "prestazione", "pensione", "rendita", "assegno" o "indennita'" comprende ogni aumento degli stessi, nonche' ogni assegno supplementare;
p) "le precedenti Convenzioni" significano: la Convenzione sulle assicurazioni sociali, firmata dalle Parti contraenti a Roma il 28 novembre 1951; lo scambio di note in data 1-19 maggio 1958, che estende detta convenzione all'Isola di Jersey; lo scambio di note in data 7 giugno 1967, che estende detta convenzione alle Isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou, e la Convenzione sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord firmata dalle Parti a Roma il 29 gennaio 1957;
q) altri termini ed espressioni hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nella legislazione della Repubblica italiana e del Regno Unito a seconda dei casi.
2. Le disposizioni della presente Convenzione sono applicate, con gli adattamenti che potranno essere richiesti, a qualsiasi area fuori delle acque territoriali di una (o dell'altra) Parte che sia stata indicata dalle leggi di questa Parte come un'area entro la quale possono essere esercitati i diritti di questa Parte rispetto al letto marino, al sottosuolo e alle loro risorse naturali.

Art. 2

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:
a) per quanto riguarda il Regno Unito:
i) alla legge sull'assicurazione nazionale del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) del 1966, alla legge sull'assicurazione nazionale (Isola di Man) del 1948 e alla legislazione che e' stata consolidata, o abrogata dalla legislazione consolidata dalle predette leggi;
ii) alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Irlanda del Nord) del 1966 e alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Isola di Man) del 1948;
iii) alla legge sull'assicurazione insulare (Jersey) del 1950;
iv) alla legge sull'assicurazione sociale (Guernsey) del 1964;
v) alla legge sugli assegni familiari del 1965, alla legge sugli assegni familiari (Irlanda del Nord) del 1966; alla legge sugli assegni familiari (Isola di Man) del 1945; alla legge sugli assegni familiari (Guernsey) del 1950; alla legge sugli assegni familiari (Jersey) del 1951;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle leggi ed ai regolamenti concernenti:
i) l'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
ii) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
iii) l'assicurazione contro le malattie;
iv) l'assicurazione contro la tubercolosi;
v) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nei limiti entro i quali tali leggi e regolamenti riflettono il pagamento di prestazioni economiche per la gravidanza e il parto;
vi) l'assicurazione contro la disoccupazione;
vii) gli assegni familiari;
viii) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori, nei limiti entro i quali tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti dal i) al vii); fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.
2. La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Repubblica italiana, anche ai regimi di assicurazione istituiti per particolari categorie di lavoratori autonomi, nonche' di lavoratori dipendenti da Enti pubblici, che saranno comunicati di volta in volta dalla autorita' competente della Repubblica italiana alla autorita' competente del Regno Unito.
3. La Convenzione si applica anche alle assicurazioni volontarie previste dalla legislazione della Repubblica italiana indicata alla lettera a) del paragrafo 1 di questo articolo. A tal fine, ove l'interessato sia stato gia' sottoposto a detta legislazione, si tiene conto, in quanto necessario, dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione britannica.
4. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, la Convenzione si applichera' anche a tutte le leggi ed ai regolamenti che modificano, o integrano o consolidano le leggi e i regolamenti specificati al paragrafo 1 dell'articolo stesso.
5. La Convenzione, ove le Parti contraenti decidano in tal senso, si applichera' alle leggi ed ai regolamenti che modificano la legislazione indicata al paragrafo 1 del presente articolo con lo scopo di dar effetto ad un accordo di reciprocita' sulla sicurezza sociale con una terza Parte.

Art. 3

Articolo 3

I cittadini di una Parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.

Art. 4

Articolo 4

Salvo quanto stabilito nei capitoli 2, 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una qualsiasi persona il diritto a percepire prestazioni della stessa natura, a norma della legislazione di entrambe le Parti contraenti, per uno stesso periodo e in relazione ad uno stesso evento.

Art. 5

Articolo 5

1. Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 della presente Convenzione, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione di tale Parte, anche se conserva la propria residenza nel territorio dell'altra Parte o se la prevalente sede di affari del suo datore di lavoro si trovi in quel territorio.
2. Qualora una persona, assicurata in base alla legislazione di una Parte alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia sede di affari nel territorio di questa Parte, sia inviata da detto datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte continua ad applicarsi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, purche' la durata dell'occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i 24 mesi od un piu' lungo periodo, secondo gli accordi intercorsi fra le autorita' competenti delle due Parti in ciascun caso particolare; nessun contributo e' dovuto per tale attivita' in base alla legislazione della seconda Parte.

Art. 6

Articolo 6

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona normalmente residente nel territorio di una Parte contraente sia occupata a bordo di navi od aerei dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di quest'ultimo Parte, considerando soddisfatta, nel caso specifico, qualunque condizione concernente la nazionalita', la residenza e il domicilio.
2. Qualora ad una persona normalmente residente nel territorio di una Parte ed occupata in via temporanea a bordo di navi o aerei dell'altra Parte sia corrisposta una retribuzione per detta attivita' da persona non proprietaria della nave o dell'aereo che abbia sede di affari nel territorio della prima Parte, si applica alla persona interessata la legislazione della prima Parte, per cio' che concerne l'occupazione ricoperta, come se la nave o l'aereo fossero della prima Parte e la persona dalla quale e' corrisposta la predetta retribuzione e' considerata, ai fini della predetta legislazione, come il datore di lavoro.
3. Ai fini del presente articolo, "nave o aereo" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, una nave che batta bandiera italiana o un aereo registrato in Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un mezzo di trasporto via mare o un battello registrati nel Regno Unito, o qualunque altro mezzo di trasporto via mare o vascello britannici, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono piu' proprietari) o gestore risieda od abbia la sua principale sede di affari nel Regno Unito; od un aereo registrato nel Regno Unito, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono piu' proprietari) risieda ed abbia la principale sede di affari nel Regno Unito.

Art. 7

Articolo 7

1. Le disposizioni di questo titolo della presente Convenzione non si applicano agli agenti diplomatici e consolari di carriera dell'una o dell'altra Parte contraente.
2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte, occupato al servizio del proprio Governo e assicurato ai sensi della propria legislazione e' inviato nel territorio dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, come se fosse occupato nel territorio di tale Parte.
3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato nel territorio dell'altra Parte alle dipendenze del Governo della prima Parte si applica nei suoi confronti la legislazione della seconda Parte, a meno che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione o dalla sua assunzione, l'interessato non opti per la legislazione della prima Parte.
4. Qualora una persona al servizio privato di un cittadino di una Parte che e' dipendente del Governo di questa Parte sia occupata nel territorio dell'altra Parte si applicano nei suoi confronti le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo con cui vengono applicate ad un cittadino della prima Parte che e' alle dipendenze del Governo di questa Parte.
5. Le autorita' competenti delle due Parti possono prevedere, di comune accordo, che, qualora un cittadino di una o dell'altra Parte sia occupato in una istituzione o ente pubblico o di pubblico interesse di una Parte nel territorio dell'altra Parte, si applichi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel relativo territorio.

Art. 8

Articolo 8

Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora cio' sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.

Art. 9

Articolo 9

Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti per effetto di una disposizione del Titolo II della presente Convenzione, essa viene considerata, unitamente ai propri familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia e di maternita' a norma di detta legislazione, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte.

Art. 10

Articolo 10

1. Se dopo il suo ultimo arrivo nel territorio di una Parte contraente una persona ha compiuto un periodo contributivo a norma della legislazione di detta Parte, essa sara' considerata, unitamente ai suoi familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia, di maternita' e di disoccupazione, soggetta alla legislazione di detta Parte; e cio', come se ogni periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione dell'altra Parte, fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione della prima Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano le disposizioni di legge di una (o dell'altra) Parte che siano piu' favorevoli per la persona interessata.
3. Qualora una persona abbia titolo a percepire le prestazioni di malattia in base alla legislazione di una Parte, ove si trovi nel territorio di questa Parte, essa puo' a discrezione della competente autorita' di questa Parte conservare il diritto a percepire tali prestazioni mentre e' nel territorio dell'altra Parte, per tutto il periodo che sara' consentito da detta autorita'.
4. Qualora una persona richieda nel territorio di una Parte prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di questa Parte, i periodi di residenza compiuti nel territorio dell'altra Parte sono considerati periodi di residenza compiuti nel territorio della prima Parte.

Art. 11

Articolo 11

1. Qualora una donna assicurata in base alla legislazione di una Parte contraente, o la moglie di un assicurato in base a tale legislazione, si trovi nel territorio dell'altra Parte, ella e' considerata, ai fini di qualsiasi diritto alle prestazioni di maternita' in base alla legislazione della prima Parte, come se si trovasse nel territorio della prima Parte.
2. Qualora una donna abbia diritto, secondo le disposizioni della presente Convenzione o per altro titolo a prestazioni di maternita' della stessa natura, in base alla legislazione di ambedue le Parti relativamente allo stesso evento, ella non ha diritto a percepire ambedue le prestazioni, ma puo' scegliere quella che preferisce.

Art. 12

Articolo 12

1. Se una persona e' stata assicurata per le pensioni di vecchiaia in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, allo scopo di accertare se egli ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione di una Parte, ogni periodo contributivo o periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte e' considerato come se fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione della prima Parte. Quando l'organismo di assicurazione della prima Parte ha cosi' accertato il diritto ad una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di detta Parte, procedera' al calcolo della prestazione dovuta nel modo seguente:
a) in primo luogo calcola l'importo della pensione teorica cui la persona potrebbe aver diritto se tutti i periodi di assicurazione compiuti in base alle legislazioni delle due Parti fossero stati compiuti unicamente in base alla legislazione che esso applica;
b) quindi, l'importo del pro-rata della pensione teorica, calcolata come sopra, che e' proporzionato al rapporto della durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che esso applica, alla durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti dall'interessato sotto le legislazioni delle due Parti.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo:
a) qualora un periodo di assicurazione, compiuto da una persona in base alla legislazione di una Parte sia considerato compiuto a favore dell'interessato in base alla legislazione dell'altra Parte, e il rateo della pensione pagabile in base alla legislazione dell'ultima. Parte e' riferito all'importo dei contributi versati o accreditati secondo questa legislazione, i contributi relativi a detto periodo di assicurazione sono considerati versati dallo stesso interessato o accreditati a suo favore sulla base della misura media dei contributi effettivamente versati od accreditati in base alla legislazione di quest'ultima Parte;
b) non si tiene conto dei contributi differenziati pagati a norma della legislazione del Regno Unito o delle prestazioni differenziate pagabili a norma di detta legislazione;
c) qualora una persona abbia raggiunto:
i) l'eta' pensionabile quale e' stabilita nei suoi confronti in base alla legislazione del Regno Unito, non vengono presi in considerazione in base a detta legislazione i periodi di assicurazione compiuti successivamente in base alla legislazione della Repubblica italiana;
ii) il diritto a pensione in base alla legislazione della Repubblica italiana, non vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione del Regno Unito successivamente alla decorrenza della pensione;
d) in questi casi ai fini dell'applicazione della legislazione del Regno Unito, qualora la persona interessata sia:
i) una donna che richiede una pensione di quiescenza in base all'assicurazione del marito, oppure:
ii) una donna per la quale i contributi del marito siano presi in considerazione allo scopo di stabilire il suo diritto a percepire una pensione di quiescenza in base alla sua propria assicurazione, in quanto il vincolo matrimoniale si e' sciolto per la morte del coniuge o per altra causa; qualunque riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da una persona e' ricostruito, allo scopo di accertare la media annuale dei contributi pagati dal marito o a lui accreditati, comprendendo nel computo il richiamo ad un periodo di assicurazione compiuto dal marito stesso.
3. L'importo della pensione effettivamente dovuta dall'organismo di assicurazione interessato e' quello specificato alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentato, se la pensione e' corrisposta in base alla legislazione del Regno Unito, dell'importo di qualsiasi prestazione differenziata pagabile in base a detta legislazione.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo non vengono applicate nei confronti della legislazione di una (o dell'altra) Parte in tutti i casi in cui una persona matura il diritto alla pensione di vecchiaia in base a detta legislazione unicamente in virtu' dei periodi di assicurazione compiuti in base a detta legislazione.

Art. 13

Articolo 13

Quando una persona si trova nel territorio di una Parte contraente o vi risiede normalmente, essa e' considerata ai fini del suo diritto a percepire una pensione di vecchiaia a norma della legislazione dell'altra Parte, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte od ivi normalmente residente.

Art. 14

Articolo 14

Le disposizioni che si riferiscono alle pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alle prestazioni per i superstiti a norma della legislazione della Repubblica italiana e alle prestazioni per le vedove in base alla legislazione del Regno Unito.

Art. 15

Articolo 15

1. Le disposizioni concernenti le pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla diversa natura delle prestazioni) alle domande di prestazioni per orfani e pensioni di invalidita' in base alla legislazione della Repubblica italiana e alle domande di prestazioni per orfani e di pensione di invalidita' in base alla legislazione del Regno Unito, tenuto conto che:
a) per il calcolo di tali prestazioni in base alla legislazione del Regno Unito le disposizioni del paragrafo (4) dell'articolo 12 si applicano soltanto quando non vi e' diritto a prestazione in base alla legislazione della Repubblica italiana;
b) qualora il pro-rata specificato nella lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 12 sia stato determinato in base alla legislazione del Regno Unito a seguito di domanda di pensione di invalidita', detto pro-rata non sara' nuovamente calcolato in relazione a una successiva domanda se ambedue le domande si riferiscono allo stesso periodo di interruzione dell'occupazione.
2. Qualora una persona abbia diritto in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo a prestazioni in base alle legislazioni di ambedue le Parti contraenti, e la somma di tali prestazioni e' inferiore alla prestazione cui l'interessato puo' aver diritto in base alla sola legislazione del Regno Unito senza l'applicazione di dette disposizioni, egli avra' diritto anche, in base a detta legislazione, ad un complemento, pari alla differenza fra i suddetti importi, a carico dell'organismo di assicurazione del Regno Unito.

Art. 16

Articolo 16

Quando una persona e' occupata nel territorio di una Parte contraente e si applica nei suoi confronti, secondo le disposizioni del Titolo II della presente Convenzione, la legislazione dell'altra Parte, per quanto attiene al diritto alle prestazioni previste da detta legislazione per gli infortuni occorsi e le malattie professionali contratte nel corso di tale occupazione, l'infortunio e' considerato come occorso e la malattia professionale come contratta nel territorio di quest'ultima Parte.

Art. 17

Articolo 17

Se un assicurato rimane vittima di un infortunio dopo che ha lasciato il territorio di una Parte contraente per recarsi, nel corso della sua occupazione, nel territorio dell'altra Parte e se l'evento si verifica prima che egli ivi giunga, si procedera' all'istruzione della relativa domanda di prestazioni nel seguente modo:
a) l'infortunio e' considerato accaduto nel territorio di quella Parte la cui legislazione si ritiene possa applicarsi nei confronti dell'interessato nell'altro territorio;
b) la sua assenza dal territorio dell'una o dell'altra Parte non e' considerata nello stabilire se l'attivita' lavorativa era soggetta alla tutela assicurativa a norma di tale legislazione.

Art. 18

Articolo 18

1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni in base alla legislazione di una Parte contraente per un infortunio sul lavoro od una malattia professionale nel caso in cui si trovasse nel territorio di questa Parte, ha diritto a tali prestazioni per i periodi durante i quali si trova nel territorio dell'altra Parte.
2. Gli organismi di assicurazione collaboreranno alla predisposizione di esami medici per tutte le persone che ricevono prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e per garantire il controllo medico e amministrativo di ciascun beneficiario.

Art. 19

Articolo 19

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di una Parte contraente ad una attivita' suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte, anche se la malattia si sia manifestata nell'altra. Cio' vale altresi' nel caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte.

Art. 20

Articolo 20

Salvo quanto disposto nell'articolo 22 della presente Convenzione, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attivita' suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa, prima che la malattia fosse diagnosticata; a tale scopo l'organismo di assicurazione di questa Parte tiene conto, ove necessario, dei periodi svolti in detta attivita' sul territorio dell'altra Parte.

Art. 21

Articolo 21

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 19 della presente Convenzione, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:
a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione e' stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;
b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o di aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte egli ha diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di inabilita' gia' indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Art. 22

Articolo 22

Qualora un assicurato riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associata o non a tubercolosi in fase attiva abbia svolto nel territorio di entrambe le Parti contraenti attivita' di natura tale da poter provocare detta malattia, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le prestazioni economiche cui l'assicurato o i suoi superstiti hanno diritto, sono accordate unicamente dalla istituzione competente della Parte nel cui territorio egli ha svolto per ultimo le suddette attivita' e calcolate in base alla legislazione di detta Parte;
b) l'onere relativo alle predette prestazioni viene ripartito in parti eguali fra gli organismi di assicurazione delle due Parti;
c) nel caso di aggravamento della malattia si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 23

Articolo 23

1. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti secondo le disposizioni del titolo II della presente Convenzione, ai fini dell'esame delle domande volte ad ottenere l'erogazione degli assegni familiari a norma di detta legislazione:
a) essa e' considerata come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte e occupata nel relativo territorio;
b) e i suoi figli o altri familiari, che si trovano nel territorio della prima Parte, sono considerati come se si trovassero, invece, nel territorio dell'altra Parte.
2. Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte o vi risieda normalmente e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non trovino applicazione nei suoi confronti, ai fini dell'istruttoria delle domande volte ad ottenere l'erogazione degli assegni familiari a norma della legislazione di detta Parte, essa e' considerata:
a) come se il suo luogo di nascita sia nel territorio di detta Parte, anche se detto luogo si trova nel territorio della altra Parte; e
b) come se fosse stato presente, residente o occupato nel territorio di detta Parte nel corso di periodi durante i quali egli era stato, rispettivamente, presente, residente o occupato nel territorio dell'altra Parte.

Art. 24

Articolo 24

1. Qualora a norma della legislazione di una Parte contraente fossero erogabili prestazioni esclusi gli assegni familiari, o aumenti di prestazioni, per una persona a carico ove questa si trovasse nel territorio di detta Parte, l'erogazione ha luogo anche se detta persona a carico si trova nel territorio dell'altra Parte.
2. Qualora una persona abbia diritto a beneficiare, ai sensi della legislazione del Regno Unito, di una pensione di vedovanza, o di una prestazione conseguente ad un decesso causato da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, e qualora tale diritto sia subordinato alla condizione che un figlio o minore equiparato si trovi nel Regno Unito o che vi si trovasse quando mori' uno dei genitori o in qualunque altro determinato momento, detta persona ha diritto a ricevere tali prestazioni anche se il figlio o altro minore equiparato si trova o si trovava, a quell'epoca, in Italia.

Art. 25

Articolo 25

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10 o del paragrafo 1 dell'articolo 12 della presente Convenzione:
a) quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuta in base alla legislazione di una Parte contraente coincide con un periodo di assicurazione volontaria compiuta in base alla legislazione dell'altra Parte, viene preso in considerazione soltanto il periodo di assicurazione obbligatoria;
b) quando un periodo contributivo compiuto in base alla legislazione di una Parte coincide con un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, viene preso in considerazione soltanto il periodo contributivo;
c) quando un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione di una Parte coincide con un periodo equivalente compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, si tiene conto soltanto del periodo equivalente compiuto in base alla legislazione a norma della quale l'interessato e' stato assicurato obbligatoriamente e per ultimo prima della data d'inizio dei periodi in questione; ovvero, se l'interessato non e' mai stato assicurato obbligatoriamente prima di detta data, in base alla legislazione a norma della quale egli e' stato per prima obbligatoriamente assicurato dopo la data in cui i periodi in questione hanno avuto termine;
d) quando le date di inizio e di fine di un periodo di assicurazione non possono essere determinate, si presume che il periodo abbia inizio e termine alle date piu' favorevoli all'interessato.

Art. 26

Articolo 26

1. Qualora una persona normalmente residente nel territorio del Regno Unito - e che dal momento del suo ultimo arrivo in questo territorio sia obbligato a versare i contributi a norma della legislazione del Regno Unito nella qualita' di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo - richieda di essere esentato, in relazione ad incapacita' al lavoro, gravidanza e parto o disoccupazione, dall'obbligo di pagare i contributi per qualsiasi periodo, e di ottenere per detto periodo l'accreditamento dei contributi, ai fini di tale richiesta:
a) qualunque periodo di occupazione in Italia sara' considerato come un periodo di occupazione nel Regno Unito per il quale egli abbia pagato contributi, in qualita' di lavoratore subordinato soggetto alla legislazione del Regno Unito;
b) qualunque periodo svolto in Italia di attivita' lavorativa autonoma, sara' considerato come un periodo di attivita' lavorativa autonoma nel Regno Unito e per il quale egli abbia pagato contributi in qualita' di lavoratore autonomo soggetto alla legislazione del Regno Unito.
2. Qualora una persona riceva prestazioni di vedovanza o pensione di invalidita' per qualsiasi periodo in base alla legislazione del Regno Unito, in applicazione delle disposizioni degli articoli 14 o 15 della presente Convenzione, e queste prestazioni sono state calcolate in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 i contributi le saranno accreditati in base a detta legislazione soltanto per la parte di quel periodo che e' proporzionato al rapporto in base al quale e' stato determinato il pro-rata ai sensi di detta legislazione in applicazione delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 12.

Art. 27

Articolo 27

Qualora per il riconoscimento di un periodo equivalente la legislazione di una Parte contraente richieda il compimento di un periodo contributivo, si tiene conto, a tal fine, dei periodi contributivi compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte.

Art. 28

Articolo 28

1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, e' esteso a tutti i certificati o documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.
2. Qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte, per quanto concerne la legalizzazione o l'autenticazione di tutti i certificati od altri documenti da parte delle rispettive Autorita' diplomatiche o consolari od altre Autorita', e' abolito in relazione a tutti i certificati o agli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Art. 29

Articolo 29

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati, nella stessa data, all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'autorita' competente o l'organismo di assicurazione della seconda Parte trasmettera', al piu' presto possibile, le domande, le dichiarazioni o i ricorsi all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione della prima Parte.

Art. 30

Articolo 30

Le autorita' competenti e gli organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro o con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 31

Articolo 31

Qualsiasi domanda o documento, presentati all'autorita' competente o all'organismo di assicurazione di una Parte contraente in applicazione alla presente Convenzione, possono essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Art. 32

Articolo 32

Qualora una prestazione sia erogabile, a norma della legislazione di una Parte contraente, ad una persona nel territorio dell'altra Parte, l'erogazione stessa puo' essere effettuata dall'organismo di assicurazione di quest'ultima Parte, previo accordo tra gli organismi di assicurazione delle due Parti.

Art. 33

Articolo 33

Qualora una persona abbia titolo, in base alla legislazione di una Parte contraente, a ricevere arretrati di prestazioni per un qualsiasi periodo, l'organismo di assicurazione tenuto al pagamento di questi arretrati puo', a richiesta dell'organismo di assicurazione dell'altra Parte, detrarre da questi arretrati e trasmettere a questo ultimo organismo qualsiasi somma che questo ultimo organismo ha pagato in piu' per lo stesso periodo in base alla propria legislazione.

Art. 34

Articolo 34

1. Gli organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste della presente Convenzione, si libereranno validamente dei propri obblighi nella loro valuta nazionale.
2. Qualora l'organismo di assicurazione di una Parte contraente abbia effettuato, ai sensi della Convenzione, il pagamento di una prestazione nella valuta nazionale per conto dell'organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale organismo puo' ritenersi liberato dalla sua obbligazione verso il primo organismo quando quest'ultimo sara' stato rimborsato, nella propria valuta, dell'esatto ammontare della prestazione pagata.

Art. 35

Articolo 35

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' conferire alcun diritto a prestazioni per periodi antecedenti la data dell'entrata in vigore della Convenzione medesima.
2. Nessuna disposizione della Convenzione puo' ridurre i diritti che una persona ha acquisito a norma della legislazione di ambedue le Parti contraenti prima della data dell'entrata in vigore della Convenzione, sia in forza delle precedenti Convenzioni, sia altrimenti.
3. Qualunque periodo di assicurazione che una persona abbia compiuto prima della data di entrata in vigore della Convenzione viene preso in considerazione allo scopo di accertare il diritto alle prestazioni a norma della Convenzione.
4. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le prestazioni, ad eccezione delle erogazioni "una tantum", saranno erogabili a norma della Convenzione anche per gli eventi occorsi prima della data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
5. Qualunque prestazione che sia stata calcolata prima della data di entrata in vigore della Convenzione, puo' essere calcolata di nuovo, se necessario, secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Qualunque prestazione che sia erogabile secondo le disposizioni del presente articolo, viene pagata, o calcolata e pagata, a seconda dei casi, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

Art. 36

Articolo 36

Gli organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.

Art. 37

Articolo 37

1. Le autorita' competenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi questione che possa sorgere sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione.
2. Se tali questioni non possono essere risolte a mezzo di detti negoziati entro un periodo di tre mesi dall'inizio dei negoziati stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale la cui composizione e procedura saranno concordate tra le Parti contraenti o, in mancanza di tale accordo entro un successivo periodo di tre mesi, a mezzo di un arbitro scelto su richiesta dell'una o dell'altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
3. La decisione del Collegio arbitrale o dell'Arbitro, a seconda dei casi, sara' accettata come definitiva e vincolante.

Art. 38

Articolo 38

Le autorita' competenti e gli organismi di assicurazione si forniranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse di questioni concernenti l'applicazione dei propri regimi assicurativi.

Art. 39

Articolo 39

Le autorita' competenti:
a) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
b) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della Convenzione;
c) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della Convenzione.

Art. 40

Articolo 40

Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformita' delle disposizioni della Convenzione medesima saranno mantenuti, e negoziati avranno luogo per la definizione di tutti i diritti che siano in corso di acquisizione, a quell'epoca, per effetto di quelle disposizioni.

Art. 41

Articolo 41

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le precedenti Convenzioni scadranno alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 42

Articolo 42

La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969 nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della Repubblica italiana
NENNI



Per il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
STEWART


Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1973
LEONE RUMOR - MORO - BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

Convention on social security between the Government of the italian Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Parte di provvedimento in formato grafico