Modifiche all'art. 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilita' di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1973
LEONE RUMOR - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI