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Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.