N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 46 dell'accordo stesso.

Art. 3.


All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.000 a decorrere dal 1 luglio 1971, si provvede per l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Quarto Accordo

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

Quarto accordo internazionale sullo stagno

PREAMBOLO

I Governi contraenti, consapevoli:
a) Che gli accordi sui prodotti di base, contribuendo a stabilizzare i prezzi ed a promuovere l'incremento regolare degli introiti d'esportazione e l'espansione continua dei mercati delle materie prime, possono favorire in misura notevole lo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in fase di sviluppo,
b) Dell'importanza di una cooperazione continua tra paesi produttori e paesi consumatori, nel quadro dei principi e degli obiettivi fondamentali della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, mediante un Accordo internazionale su un prodotto di base destinato a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti lo stagno,
c) Dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende in larga misura dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno,
d) Della necessita' di proteggere e stimolare la prosperita' e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in fase di sviluppo, onde garantire in tal modo approvvigionamenti in stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori nei paesi importatori,
e) Dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, del mantenimento e dell'incremento del loro potere d'acquisto all'importazione,
f) Dell'opportunita' di garantire l'espansione del consumo dello stagno, tanto nei paesi in fase di sviluppo che nei paesi industrializzati,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto:
a) Di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiali di stagno e di attenuare le gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da un'eccedenza o da una penuria di stagno;
b) Di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno;
c) Di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, e particolarmente quelli in fase di sviluppo, ricavano dalle loro esportazioni di stagno, aiutando in tal modo questi paesi a procurarsi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori nei paesi importatori;
d) Di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico ed un aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remuneratori per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo;
e) Di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno;
f) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi consumatori;
g) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi un'eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi produttori;
h) Di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficolta' che potrebbero manifestarsi;
i) Di prendere costantemente in considerazione la necessita' di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi piu' efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno;
j) Di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno durante il primo, il secondo ed il terzo Accordo internazionale sullo stagno.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato escludere:
a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento,
b) la materia che e' stata scartata durante il trattamento;

Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualita' mercantile di titolo eguale o superiore al 99,75 per cento;

Scorta regolatrice, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo VIII del presente Accordo;

Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato;

Tonnellata; la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi;

Esportazioni nette, il quantitativo esportato alle condizioni enunciate nella parte I dell'Allegato C del presente Accordo, meno il quantitativo importato, determinato conformemente, alla parte II del suddetto Allegato;

Paese partecipante, un paese il cui Governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o vi ha aderito, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, o, secondo il contesto, il Governo di tale paese, di tale territorio o di detti territori;

Paese produttore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore;

Paese consumatore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore;

Paese contribuente, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice;

Maggioranza semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti, contati insieme;

Maggioranza ripartita semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente;

Maggioranza ripartita dei due terzi, la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente;

Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, a norma dell'articolo 47, o definitiva, a norma dell'articolo 46.

Periodo di controllo, un periodo che e' stato dichiarato tale dal Consiglio e per il quale e' stato fissato un tonnellaggio totale d'esportazione autorizzato;

Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre;

Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 3

Articolo 3
Partecipazione al Consiglio

Ciascun Governo contraente costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista allo articolo 49.

Art. 4

Articolo 4
Categorie di partecipanti

a) Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sara' stato avvisato dal Governo depositario che detto membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all'articolo 45 o all'articolo 48, ovvero ha depositato la lettera in cui e' indicata la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, conformemente all'articolo 47.
b) La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che:
i) La classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno;
ii) La classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una proporzione importante dello stagno che esso consuma avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno.
c) Ciascuno Governo contraente puo' far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella lettera in cui indica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere.
d) Nella prima riunione che esso terra' dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A ed alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti nell'Allegato B; il calcolo dei suffragi sara' fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere conformi agli Allegati A e B dell'Accordo.

Art. 5

Articolo 5
Cambiamento di categoria

a) Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di detto paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina i tonnellaggi o le percentuali applicabili.
b) Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore i tonnellaggi o le percentuali, o gli uni e le altre secondo il caso, che esso ha adottato conformemente al paragrafo a) del presente articolo.
c) A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, il Governo contraente interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui esso apparteneva e fruisce dei diritti e privilegi ed e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui ora appartiene, restando inteso che:
i) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine dell'Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32;
ii) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori gia' partecipanti all'Accordo.

Art. 6

Articolo 6
Il Consiglio internazionale dello stagno

a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quarto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'attuazione delle disposizioni di detto Accordo.
b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sede a Londra.

Art. 7

Articolo 7
Composizione del Consiglio internazionale dello stagno

a) Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti.
b) i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio.
ii) Un delegato supplente e' abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.

Art. 8

Articolo 8
Poteri e funzioni del Consiglio

Il Consiglio:
a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione ed al funzionamento del presente Accordo.
b) Stabilisce il proprio regolamento interno.
c) Ricevera' dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiedera', qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso riterra' necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente all'Accordo.
d) Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati necessari concernenti la produzione, il consumo, il commercio internazionale le giacenze, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione dell'Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 41 relative alla sicurezza nazionale; i paesi dovranno compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste.
e) Valuta, almeno una volta per trimestre, la produzione ed il consumo probabili di stagno durante il trimestre successivo e puo' altresi' stimare l'influenza degli altri fattori relativi alla posizione statistica globale dello stagno durante lo stesso periodo.
f) Prende le disposizioni necessarie affinche' i problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno formino oggetto di uno studio continuo; a tal fine, esso intraprendera' o fara' seguire tutti gli studi che gli sembreranno opportuni sui problemi dell'industria dello stagno.
g) Si tiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e lo sviluppo dei prodotti di sostituzione che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali.
h) Incoraggia una piu' ampia partecipazione alle organizzazioni che dedicano la loro attivita' alla ricerca con lo scopo di promuovere il consumo dello stagno.
i) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 15.
j) i) Pubblichera', dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio;
ii) Pubblichera', dopo la fine di ciascun trimestre (ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio) una situazione indicante il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola.
k) Puo' istituire i comitati che egli reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno.
l) i) Puo' delegare in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedono una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti:
- la fissazione dei contributi di cui all'art. 16,
- il prezzo minimo ed il prezzo massimo di cui agli articoli 19 e 29,
- il controllo delle esportazioni di cui all'articolo 33,
- le misure da prendere in caso di penuria di stagno di cui all'articolo 37;
ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato dei suddetti comitati e ne designa i membri;
iii) Puo' ritirare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri ad uno dei suddetti comitati o annullarne la costituzione.
m) Prende ogni utile disposizione per avviare consultazioni e collaborare con:
i) L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti (in particolare, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate;
ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano parti contraenti dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno.

Art. 9

Articolo 9
Presidente esecutivo e Vicepresidenti del Consiglio

a) Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che puo' avere la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti. La designazione del Presidente esecutivo sara' iscritta all'ordine del giorno della prima sessione che il Consiglio terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
b) Il Presidente esecutivo non puo' aver esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la sua designazione; inoltre, esso deve rispondere alle condizioni di cui all'articolo 13.
c) Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonche' le condizioni alle quali esercita le sue funzioni.
d) Il Presidente esecutivo presiede alle riunioni del Consiglio; esso non partecipa al voto.
e) Ogni anno il Consiglio elegge un primo Vicepresidente ed un secondo Vicepresidente, scelti alternativamente, per un esercizio finanziario, tra i rappresentanti dei paesi produttori e, per l'esercizio seguente, tra i rappresentanti dei paesi consumatori.
f) In caso di assenza momentanea del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente o, in mancanza, il secondo Vicepresidente, agendo in qualita' di Presidente esecutivo, puo' soltanto presiedere alle riunioni, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. In caso di dimissioni o di incapacita' permanente del Presidente esecutivo, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo.
g) Un Vicepresidente che agisca in qualita' di Presidente esecutivo non partecipa al voto; il diritto di voto del paese che egli rappresenta puo' essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma ii) del paragrafo b) dell'articolo 7 e del paragrafo c) dell'articolo 12.

Art. 10

Articolo 10
Sessioni del Consiglio

a) Il Consiglio tiene almeno quattro sessioni all'anno.
b) Il Governo depositario convochera' a Londra la prima sessione del Consiglio in virtu' del presente Accordo. Tale sessione avra' inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
c) Il Presidente esecutivo o, in caso di impedimento di questo ultimo il Segretario previa consultazione del primo Vicepresidente e in suo nome, e' tenuto a convocare il Consiglio se un paese partecipante ne fa domanda o quando le disposizioni dell'Accordo lo esigono. Il Presidente esecutivo puo' inoltre convocare il Consiglio di propria iniziativa.
d) Salvo decisione contraria del Consiglio, le riunioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno sette giorni, salvo in caso di sessioni convocate conformemente all'articolo 29.
e) A ciascuna riunione del Consiglio, il quorum e' reputato raggiunto allorche' i rappresentanti presenti detengono i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori ed i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori. Se, in una qualunque sessione del Consiglio, il quorum suindicato non e' raggiunto, sara' convocata una nuova sessione dopo un termine di almeno sette giorni; in questa nuova sessione il quorum sara' reputato raggiunto se i rappresentanti presenti detengono piu' di 1.000 voti.

Art. 11

Articolo 11
Ripartizione dei voti

a) I paesi produttori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo che ciascuno dei paesi in parola riceva un numero iniziale di cinque voti cui si aggiunge una quota per quanto possibile vicina alla frazione rappresentata, rispetto al totale delle percentuali dell'insieme dei paesi produttori, dalla percentuale da attribuire a tale paese, come indicato all'Allegato A o pubblicato di tanto in tanto, conformemente al paragrafo q) dell'articolo 33.
b) I paesi consumatori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo che ciascuno dei paesi in parola riceva un numero iniziale di cinque voti cui si aggiunge una quota per quanto possibile vicina alla frazione rappresentata, rispetto al totale dei tonnellaggi dell'insieme dei paesi consumatori, dal tonnellaggio di tale paese, come indicato all'Allegato B restando inteso che:
i) Se il numero dei paesi consumatori e' superiore a trenta, il numero iniziale di voti di ciascuno dei paesi consumatori sara' il numero intero piu' elevato possibile, purche' la somma di tutti i voti iniziali per l'insieme dei paesi consumatori non oltrepassi mai 150;
ii) Quando un paese che non figura nell'Allegato B ratifica, approva, accetta o notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare, di accettare l'Accordo o vi aderisce in qualita' di paese consumatore o passa, conformemente all'articolo 5 del presente Accordo, dalla categoria dei paesi produttori a quella dei paesi consumatori, il Consiglio determina e pubblica un tonnellaggio per tale paese; a decorrere dalla data decisa dal Consiglio, detto tonnellaggio viene applicato ai fini del presente articolo come se si trattasse di un tonnellaggio iscritto nell'Allegato B;
iii) Nella prima sessione il Consiglio potra' rivedere l'Allegato B; esso pubblichera' l'Allegato riveduto che sara' immediatamente applicabile ai fini del presente articolo;
iv) Successivamente, nel corso di riunioni tenute durante il secondo trimestre di ciascun anno civile, il Consiglio esaminera' le cifre del consumo di stagno di ciascun paese consumatore durante gli ultimi tre anni civili trascorsi e pubblichera' i tonnellaggi riveduti che competono a ciascun paese consumatore; questi tonnellaggi costituiscono la media delle suddette cifre di consumo.
Essi saranno applicabili ai fini del presente articolo a decorrere dal 1 luglio successivo come se si trattasse dei tonnellaggi iscritti all'Allegato B.
c) Se conseguentemente al fatto che uno o piu' dei paesi elencati nell'Allegato A o nell'Allegato B non hanno ratificato, approvato, accettato o notificato la loro intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o in applicazione delle disposizioni del presente Accordo o conseguentemente al fatto che un paese partecipante ha cambiato categoria, il numero totale dei voti dei paesi consumatori o il numero totale dei voti dei paesi produttori diventa inferiore a 1.000, i voti disponibili saranno ripartiti tra gli altri paesi produttori o gli altri paesi consumatori, secondo il caso, in una proporzione per quanto possibile vicina ai voti che essi gia' detengono, fatta deduzione in ciascun caso del numero iniziale di voti e restando inteso che non vi possono essere frazioni di voto.
d) Nessun paese partecipante puo' disporre di piu' di 450 voti.
e) Non vi possono essere frazioni di voto.

Art. 12

Articolo 12
Procedura di voto del Consiglio

a) Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non puo' scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene sara' considerato come se non avesse votato.
b) Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
c) Ogni paese partecipante puo', nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro paese partecipante a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i propri diritti di voto nel corso di una riunione del Consiglio.

Art. 13

Articolo 13
Il personale del Consiglio

a) Il Presidente esecutivo designato conformemente all'articolo 9 e' responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, in conformita' con le decisioni prese dal Consiglio.
b) Il Presidente esecutivo e' inoltre responsabile dell'amministrazione dei servizi e del personale del Segretariato di cui il Consiglio dispone presso la propria sede.
c) Il Consiglio nomina un Segretario del Consiglio ed un Direttore della scorta regolatrice (in appresso denominato il Direttore) e fissa le condizioni d'occupazione e le funzioni di questi due funzionari.
d) Il Consiglio impartisce direttive al Presidente esecutivo per quanto concerne il modo in cui il Direttore deve assolvere gli obblighi enunciati nell'Accordo e qualsiasi altro obbligo complementare che potrebbe essere determinato dal Consiglio.
e) Il Presidente esecutivo e' assistito dal personale che il Consiglio reputa necessario. Tutto il personale, in particolare il Segretario del Consiglio ed il Direttore e' responsabile davanti al Presidente esecutivo. Il metodo di assunzione e le condizioni di occupazione del personale devono essere approvati dal Consiglio.
f) Il Presidente esecutivo ed il personale del Consiglio non possono detenere alcun interesse finanziario nell'industria o nel commercio dello stagno o devono rinunciare agli interessi che vi detengono; essi non solleciteranno ne' accetteranno, per quanto concerne le loro funzioni ed i loro obblighi, alcuna istruzione da alcun governo ne' da alcuna persona o autorita' diversa dal Consiglio o da qualsiasi altra persona che agisca in nome del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo.
g) Ne' il Presidente esecutivo, ne' il Direttore, ne' alcun altro membro del personale del Consiglio possono divulgare informazioni concernenti l'esecuzione o l'amministrazione dell'Accordo, fatto salvo quanto puo' essere autorizzato dal Consiglio o quanto e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'Accordo.

Art. 14

Articolo 14
Privilegi e immunita'

a) In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
b) Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso ha in particolare la capacita' di stipulare, di acquistare e di allineare beni mobili e immobili nonche' di stare in giudizio.
c) In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
d) Il paese membro sul cui territorio e' situata la sede del Consiglio (in appresso denominato il "paese membro ospitante") conclude con il Consiglio, appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, un accordo da approvare da parte del Consiglio, concernente lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio, del suo Presidente esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li induce ad effettuare sul territorio del paese membro Ospitante.
e) L'accordo di cui al paragrafo d) e' indipendente dal presente Accordo. Esso stipula le condizioni alle quali prende fine.
f) Il paese membro ospitante esonera da ogni imposizione fiscale le retribuzioni pagate dal Consiglio agli impiegati che non sono cittadini di tale paese.

Art. 15

Articolo 15
Disposizioni finanziarie

a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice;
ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del Segretario, del Direttore e del personale vengono imputate al conto amministrativo;
iii) Tutte le spese che sono imputabili unicamente a transazioni o ad operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, sono finanziate dai contributi alla scorta regolatrice dovuti dai paesi contribuenti in virtu' del presente Accordo e sono imputate dal Direttore al conto della scorta regolatrice.
L'imputazione a tale conto di qualsiasi altra categoria di spese viene determinata dal Presidente esecutivo.
b) Le spese effettuate dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri non incombono al Consiglio.

Art. 16

Articolo 16
Il conto amministrativo

a) Il Consiglio approvera', nella prima sessione che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il bilancio preventivo del conto amministrativo per il periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e la fine dell'esercizio finanziario. In seguito, esso approva un bilancio annuo analogo per ogni esercizio finanziario. Qualora ad un momento qualsiasi nel corso di un esercizio finanziario il saldo che sussiste nel conto amministrativo appaia, a causa di circostanze impreviste che si sono verificate o che rischiano di verificarsi, insufficiente per fare fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo puo' approvare il bilancio complementare necessario per il resto dell'esercizio finanziario in questione.
b) Sulla base di tali bilanci, il Consiglio fissa in lire sterline il contributo di ciascun paese partecipante al conto amministrativo; ogni paese e' tenuto a versare integralmente il proprio contributo al Consiglio appena gli viene notificata la cifra cosi' stabilita.
Ogni paese partecipante paga, per ciascun voto che detiene in sede di Consiglio al momento della fissazione del suo contributo, un duemillesimo dell'ammontare totale richiesto, restando inteso che il contributo totale di un paese non puo' in alcun caso essere inferiore a 200 lire sterline per esercizio finanziario.

Art. 17

Articolo 17
Versamento dei contributi in contanti

a) Il versamento nel conto amministrativo dei contributi dei paesi partecipanti in virtu' degli articoli 16 e 53, i versamenti in contanti dei paesi contribuenti al conto della scorta regolatrice in virtu' degli articoli 21, 22 e 23, i versamenti dal conto amministrativo ai paesi partecipanti in virtu' dell'articolo 53 ed i versamenti in contanti dal conto della scorta regolatrice ai paesi contribuenti in virtu' degli articoli 21, 22, 23, 31 e 32, vengono fatti in sterline o, a scelta del paese interessato, in una moneta liberamente convertibile in sterline sul mercato dei cambi a Londra.
b) Ogni paese partecipante che, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo, non vi avesse provveduto al versamento, puo' essere privato dal Consiglio del diritto di voto. Qualora detto paese non abbia versato il proprio contributo entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, esso puo' essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtu' dell'Accordo, restando inteso che, non appena ricevuto la somma del contributo dovuto, il Consiglio consentira' che il paese interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso fosse stato privato ai sensi del presente paragrafo.

Art. 18

Articolo 18
Verifica e pubblicazione dei conti

Il Consiglio pubblica, al piu' preso possibile dopo la chiusura di ciascuno esercizio finanziario, il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 19

Articolo 19
Prezzo minimo e prezzo massimo

a) Ai fini del presente Accordo e' istituito, per lo stagno-metallo, un prezzo minimo ed un prezzo massimo.
b) I prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli che erano in vigore durante il terzo Accordo alla data di scadenza di detto Accordo.
c) Il margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo sara' diviso in tre quote. Il Consiglio potra', in una riunione qualsiasi, fissare i limiti di qualunque quota.
d) i) Nella prima sessione che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, di tanto in tanto o conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, il Consiglio esaminera' se il prezzo minimo ed il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potra' allora rivedere entrambi i prezzi di uno dei due;
ii) Nel far cio', il Consiglio terra' conto della evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione e del consumo di stagno, dell'esistente capacita' di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacita' di produzione sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente.
e) Il Consiglio pubblichera', non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all'articolo 29, nonche' ogni revisione della divisione del margine.

Art. 20

Articolo 20 Costituzione della scorta regolatrice

a) Sara' costituita una scorta regolatrice.
b) i) I paesi produttori apporteranno contributi alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 21;
ii) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970 puo' anch'esso apportare un contributo volontario alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
c) Ai fini del presente articolo, ogni parte di un contributo effettuato in contanti sara' considerata come l'equivalente del quantitativo di stagno metallo che avrebbe potuto essere acquistato al prezzo minimo esistente alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 21

Articolo 21
Contributi obbligatori

a) i) I paesi produttori apporteranno alla scorta regolatrice contributi pari complessivamente all'equivalente di 20.000 tonnellate di stagno metallo.
ii) L'equivalente di 7.500 tonnellate di tale contributo globale sara' esigibile alla data di entrata in vigore dell'Accordo e dovra', fatte salve le disposizioni su iii), essere versato alla data della prima riunione che il Consiglio terra' in virtu' dell'Accordo.
iii) Il Consiglio decide quali parti dei contributi da effettuare ai sensi dei commi i) o ii) debbano essere versati in contanti o in stagno metallo. I paesi produttori versano la parte del loro contributo in contanti alla data determinata dal Consiglio e la parte del loro contributo in stagno metallo al piu' tardi entro tre mesi a decorrere dalla data di tale decisione.
iv) Il Consiglio puo' fissare in ogni momento la data o le date alle quali deve essere versato tutto o parte del saldo del contributo globale nonche' l'ammontare dei versamenti. Il Consiglio puo' tuttavia autorizzare il Presidente esecutivo a chiedere tali versamenti con almeno quattordici giorni di preavviso.
v) Se, in un momento qualsiasi, il Consiglio detiene nel conto della scorta regolatrice, averi in contanti per un importo superiore a quello dei contributi versati in virtu' del comma ii) e di qualsiasi contributo volontario fatto in virtu' dell'articolo 22, esso puo' autorizzare il rimborso ai paesi produttori di fondi prelevati da tale eccedenza, proporzionalmente ai contributi che essi avranno versati in virtu' del presente articolo. I saldi dovuti di cui trattasi al comma iv) saranno maggiorati dell'ammontare di tali rimborsi. A richiesta di un paese produttore, l'ammontare del rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice.
b) I contributi dovuti conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo possono, se il paese contribuente interessato vi acconsente, essere effettuati mediante il trasferimento di stagno metallo dalla scorta regolatrice costituita in virtu' del terzo Accordo.
c) I contributi di cui al paragrafo a) del presente articolo vengono suddivisi tra i paesi produttori sulla base delle percentuali riportate nell'Allegato A, previo esame e adeguamento nel corso della prima sessione del Consiglio, conformemente al paragrafo i) dell'articolo 33.
d) i) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, o in un secondo tempo, un paese produttore ratifica, approva o accetta l'Accordo, o dichiara la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo, o di accettarlo, o se vi aderisce, o se un paese consumatore e' passato nella categoria, dei paesi produttori conformemente all'articolo 5 dell'Accordo, il contributo di tale paese e' determinato dal Consiglio sulla base della percentuale iscritta per tale paese nell'Allegato A;
ii) I contributi fissati conformemente alle disposizioni di cui sub i) saranno effettuati alla data del deposito dello strumento o alla data fissata dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo b);
iii) Il Consiglio puo' decidere che alcuni rimborsi, il cui totale non sara' superiore all'ammontare di qualsiasi contributo ricevuto in virtu' del comma i), verranno fatti agli altri paesi produttori o paesi consumatori. Se il Consiglio decide che tali rimborsi debbano essere fatti del tutto o in parte in stagno metallo, esso puo' porre le condizioni che ritiene necessarie. A richiesta di un paese produttore, il rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice.
e) i) Un paese produttore che, per versare un contributo a titolo del presente articolo, desiderasse esportare quantitativi di stagno prelevati da scorte situate nei limiti del suo territorio, puo' chiedere al Consiglio l'autorizzazione di esportare i quantitativi desiderati in supplemento del tonnellaggio delle esportazioni autorizzate che gli fosse stato accordato in virtu' dell'articolo 33;
ii) Il Consiglio esamina ogni richiesta cosi' formulata e puo' approvarla alle condizioni che ritiene necessario imporre. Se tali condizioni vengono osservate e se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo stagno-metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non sono applicabili a dette esportazioni.
f) I contributi in stagno-metallo sono accettati dal Direttore nei depositi ufficialmente autorizzati dalla Borsa dei metalli di Londra o in qualsiasi altro posto determinato dal Consiglio. Le qualita' di stagno consegnate sono qualita' registrate presso la Borsa dei metalli di Londra e da essa riconosciute.

Art. 22

Articolo 22.
Contributi volontari

a) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970, puo', con il consenso del Consiglio e a condizioni che riguardano in particolare le modalita' di rimborso, versare contributi volontari alla scorta regolatrice in contanti o in stagno metallo, o in contanti e in stagno metallo. Tali contributi volontari vengono ad aggiungersi ai contributi di cui al paragrafo a) dell'articolo 21.
b) Il Presidente esecutivo rende noto ai paesi partecipanti e a qualsiasi paese non partecipante che abbia fatto un contributo conformemente al paragrafo a) del presente articolo il ricevimento di tale contributo volontario.
c) Nonostante le condizioni che saranno state imposte conformemente al paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio puo' rimborsare ad un paese che ha versato un contributo volontario alla scorta regolatrice, conformemente al paragrafo a) del presente articolo, tutto o parte di tale contributo. Se il rimborso viene effettuato integralmente o parzialmente in stagno metallo, il Consiglio puo' porre le condizioni che ritiene necessarie.

Art. 23

Articolo 23
Penalita'

a) Il Consiglio determina le penalita' da applicare nei confronti dei paesi che non abbiano soddisfatto agli obblighi che incombono loro ai sensi del comma iv) del paragrafo a) dell'articolo 21.
b) Se un paese produttore vien meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 21, il Consiglio puo' privarlo interamente o parzialmente dei diritti e privilegi che gli conferisce il presente Accordo e puo' anche chiedere agli altri paesi produttori di colmare il disavanzo in contanti o in stagno metallo, oppure in contanti e in stagno metallo.
c) Se una parte del disavanzo deve essere colmata in stagno metallo, i paesi produttori che colmeranno tale disavanzo saranno autorizzati ad esportare i quantitativi necessari oltre ai tonnellaggi d'esportazione autorizzati, fissati conformemente all'articolo 33. Se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo Stagno metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non saranno applicabili a dette esportazioni.
d) Il Consiglio puo', ad ogni momento e alle condizioni che esso determina:
i) Dichiarare che e' stato ovviato alla mancanza;
ii) Ripristinare i diritti e i privilegi del paese interessato e iii) Rimborsare agli altri paesi produttori i contributi supplementari che essi hanno fatto conformemente al paragrafo b) del presente articolo, con un interesse il cui tasso sara' fissato dal Consiglio, tenuto conto dei tassi di interesse praticati sul piano internazionale, restando inteso che per la parte del contributo supplementare effettuata in stagno metallo, tale interesse e' calcolato sulla base dell'equivalente in contanti di tale metallo al corso di compensazione a contanti presso la Borsa dei metalli di Londra, alla data della decisione adottata dal Consiglio in applicazione del paragrafo b) del presente articolo. Se tali rimborsi, o parte di essi, sono effettuati in stagno-metallo, il Consiglio puo' porre le condizioni che giudichera' necessarie.

Art. 24

Articolo 24
Prestiti per la scorta regolatrice

a) Il Consiglio potra', per le necessita' della scorta regolatrice, con la garanzia dei warrant di stagno detenuti per detta scorta, contrarre prestiti per le somme che riterra' necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonche' i termini e condizioni alle quali questi sono concessi, saranno approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori ed all'unanimita' dei suffragi espressi dai paesi produttori.
b) Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi, potra' adottare ogni altra disposizione che riterra' necessaria per contrarre prestiti per le necessita' della scorta regolatrice.
c) Nessun obbligo sara' imposto ad un paese partecipante in virtu' del presente articolo senza il consenso dello stesso.

Art. 25

Articolo 25
Funzionamento della scorta regolatrice

a) Conformemente all'articolo 13 e nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo e delle istruzioni del Consiglio, il Direttore e' responsabile dinanzi al Presidente esecutivo del funzionamento della scorta regolatrice.
b) Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno e' il corso dello stagno in contanti alla Borsa dei metalli di Londra o qualsiasi altro prezzo o qualsiasi altri prezzi che il Consiglio puo' fissare di tanto in tanto.
c) Se il prezzo del mercato dello stagno:
i) e' pari o superiore al prezzo massimo, il Direttore, salvo istruzioni contrarie del Consiglio, se dispone di stagno e fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 27, offre detto stagno in vendita alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato, fino a quando il prezzo del mercato dello stagno sia sceso al di sotto del prezzo massimo o fino ad esaurimento dello stagno di cui dispone;
ii) e' situato nella parte superiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni presso la Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato, se lo ritiene necessario per impedire al prezzo del mercato di salire troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con vendite nette di stagno;
iii) e' situato nella parte mediana del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' acquistare, vendere o acquistare e vendere stagno soltanto con un'autorizzazione speciale del Consiglio;
iv) e' situato nella parte inferiore del margine che separa ii prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato se lo ritiene necessario per impedire al prezzo del mercato di scendere troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con acquisti netti di stagno;
v) e' pari o inferiore al prezzo minimo, il Direttore, se dispone dei fondi necessari, salvo istruzioni contrarie del Consiglio e fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 27, fa offerte di acquisto di stagno alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo minimo fino a quando il prezzo del mercato dello stagno sia superiore al prezzo minimo o fino ad esaurimento dei fondi di cui dispone.
d) Quando le disposizioni del paragrafo c) del presente articolo consentono al Direttore di acquistare (o di vendere, secondo casi) stagno alla Borsa di metalli di Londra, egli puo' acquistare (o vendere, secondo i casi) stagno su qualsiasi altro mercato di stagno riconosciuto, restando inteso che il Direttore non puo' fare operazioni a termine che non siano liquidate prima della scadenza del presente Accordo.

Art. 26

Articolo 26
Limitazione o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio

a) Nonostante le disposizioni dei commi ii) e iv) del paragrafo c) dell'articolo 25, il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritenga necessario per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.
b) Nonostante le disposizioni dei commi i) e v) del paragrafo c) dell'articolo 25, il Consiglio, se e' riunito in sessione, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta regolatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di realizzare gli obiettivi del presente Accordo.
c) Il Consiglio puo' confermare ogni limitazione o sospensione decisa ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 27 o, se una limitazione o sospensione e' stata annullata dal Presidente esecutivo ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 27, egli puo' ristabilire detta limitazione o sospensione. Se non interviene una decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno o continueranno senza limitazione, secondo i casi.
d) Fino a quando una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice, decise in virtu' del presente articolo o dell'artico 27, rimane in vigore, il Consiglio dovra' riesaminare la decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se nel corso di una riunione organizzata a tale scopo il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno.

Art. 27

Articolo 27
Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo

a) Quando il Consiglio non e' riunito in sessione, il Presidente esecutivo ha il potere di limitare o di sospendere le operazioni in virtu' del paragrafo b) dell'articolo 26.
b) Il Presidente esecutivo puo' in ogni momento annullare la limitazione o la sospensione decisa da egli stesso in virtu' dei poteri che gli sono conferiti dal paragrafo a) del presente articolo.
c) Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta regolatrice conformemente ai poteri che gli conferisce il paragrafo a) del presente articolo, convochera' una riunione del Consiglio allo scopo di riesaminare la decisione. Detta riunione si svolgera' entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.

Art. 28

Articolo 28
Altre operazioni della scorta regolatrice

a) In circostanze particolari, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto della stessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 40. Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 25 non sono applicabili allo stagno metallo per il quale tale autorizzazione e' stata data.
b) Nonostante le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per permettere di far fronte alle spese di esecuzione risultanti da tali operazioni.

Art. 29

Articolo 29
La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio

a) Il Presidente esecutivo puo' di sua iniziativa o deve, a richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per riesaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che tale revisione sia necessaria a causa delle modifiche sopravvenute nei tassi di cambio. Le riunioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni.
b) Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo puo', in attesa della riunione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o tale sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantitativi che rischiano di compromettere la realizzazione dei fini dell'Accordo.
c) Il Consiglio puo' decidere la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice previste nel presente articolo, oppure confermarle. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state provvisoriamente limitate o sospese.
d) Entro trenta giorni a decorrere dalla data alla quale ha deciso la sospensione o la limitazione delle operazioni della scorta regolatrice previste al presente articolo, oppure dalla data alla quale le avra' confermate, il Consiglio esaminera' l'opportunita' di fissare prezzi minimi e prezzi massimi provvisori e potra' quindi fissare detti prezzi.
e) Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprendera' in esame e potra' fissare nuovi prezzi minimi e massimi.
f) Se il Consiglio non riesce a fissare prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso potra', durante qualsiasi ulteriore riunione, determinare l'entita' dei prezzi minimi e massimi.
g) Le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo.

Art. 30

Articolo 30
Liquidazione della scorta regolatrice alla fine dell'Accordo

a) Quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, fissera' il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio decidera', tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo dell'Accordo conformemente al paragrafo c) dell'articolo 53, se e' necessario ridurre il tonnellaggio di stagno metallo detenuto a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate potra' essere fissato, se il Consiglio decide in tal senso, ad un livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per il predetto periodo.
b) Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potra' prelevare dalla scorta regolatrice, per venderli ad un prezzo pari al prezzo corrente di mercato, ma non inferiore al prezzo minimo, quantitativi di stagno metallo pari ai quantitativi di cui il Consiglio avra' ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i tonnellaggi totali delle esportazioni autorizzate.
c) Tutte le operazioni della scorta regolatrice previste agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, oppure al paragrafo b) del presente articolo cesseranno a decorrere dalla data alla quale il presente Accordo prendera' fine. Il Direttore non procedera' piu' in seguito a nuovi acquisti di stagno-metallo e potra' vendere stagno-metallo solo se le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 31 e del paragrafo c) dell'articolo 32 lo autorizzano o se il Consiglio lo autorizza ai sensi del paragrafo d) del presente articolo.
d) A meno che il Consiglio non sostituisca di tanto in tanto altre disposizioni a quelle degli articoli 31 e 32, il Direttore, per la liquidazione della scorta regolatrice, prendera' le misure previste agli articoli 31 e 32 e all'Allegato H.

Art. 31

Articolo 31
Procedura di liquidazione

a) Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore elaborera' una valutazione di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni del presente articolo e riservera', mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che egli riterra' sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non sia sufficiente a coprire tali spese, il Direttore vendera' il quantitativo di stagno-metallo necessario a procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.
b) Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verra' rimborsata.
c) i) La parte di ogni paese contribuente sara' fissata conformemente all'Allegato H;
ii) A richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovra' modificare l'Allegato H.

Art. 32

Articolo 32
Attribuzione e pagamento delle quote di liquidazione

a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 31, ogni paese contribuente ricevera' la quota che gli spetta dei fondi e dello stagno metallo disponibili, conformemente all'Allegato H, rimanendo inteso che se un paese contribuente ha perso, conformemente agli articoli 17, 23, 33, 42, 43 o 52, una parte o la totalita' dei suoi diritti a partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sara' ridotta proporzionalmente e il rimanente risultante sara' suddiviso tra gli altri paesi contribuenti come stipulato alla clausola iv) dell'Allegato H, relativa alla suddivisione di un disavanzo.
b) Il rapporto tra lo stagno metallo e i fondi attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi b) e c) dell'articolo 31 e del paragrafo a) del presente articolo sara' lo stesso per ognuno dei paesi contribuenti.
c) Ogni paese contribuente ricevera' i fondi che gli sono attribuiti conformemente alla procedura enunciata all'Allegato H, cioe' secondo i casi:
i) Lo stagno metallo attribuito ad ogni paese partecipante potra' essergli trasferito mediante consegne di cui il Consiglio fissera' il numero e la periodicita' nel corso di un periodo di tempo non superiore, comunque, a 24 mesi;
ii) oppure, su richiesta del paese contribuente, il quantitativo di stagno rappresentato da questa o quella consegna potra' essere venduto e il prodotto netto della vendita potra' essere versato al paese interessato.
d) Quando la totalita' dello stagno metallo sara' stato liquidato conformemente alle disposizioni del paragrafo c) del presente articolo, il Direttore suddividera' tra i paesi contribuenti, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo c) dell'articolo 31 o all'Allegato H, l'eventuale saldo dei fondi di riserva conformemente al paragrafo a) dell'articolo 31.

Art. 33

Articolo 33
Controllo delle esportazioni

a) Tenendo conto dell'esame delle valutazioni della produzione e del consumo fatte ai sensi del paragrafo e) dell'articolo 8, nonche' del tonnellaggio di stagno-metallo e dell'importo in contanti detenuti nella scorta regolatrice, del volume delle disponibilita' e delle probabili tendenze di altre scorte, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore appropriato, il Consiglio puo' fissare periodicamente i quantitativi di stagno che possono essere esportati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni del presente articolo e puo' dichiarare un periodo di controllo; con la stessa risoluzione, esso fissa inoltre il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo. Nel determinare tale tonnellaggio, il Consiglio e' competente ad adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca inoltre di mantenere nella scorta regolatrice quantitativi sufficienti di stagno metallo e di contanti per rettificare qualsiasi scarto tra l'offerta e la domanda eventualmente risultante da circostanze impreviste.
b) I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, quando la limitazione delle esportazioni e' stabilita per la prima volta nel corso del presente Accordo o e' di nuovo stabilita per la prima volta nel corso del presente Accordo o e' di nuovo stabilita dopo un intervallo nel corso del quale le esportazioni non siano state limitate, il Consiglio puo' dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi o non inferiore a due mesi che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
c) La limitazione delle esportazioni ai sensi dell'Accordo durante ogni periodo di controllo e' subordinata ad una decisione del Consiglio e nessuna limitazione delle esportazioni e' effettiva durante un qualsivoglia periodo a meno che il Consiglio abbia dichiarato tale periodo come periodo di controllo e abbia fissato un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate per detto periodo.
d) Il Consiglio puo' annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore e porvi fine mentre e' in corso.
Tale periodo di controllo non sara' ritenuto come periodo di controllo ai fini del paragrafo i) e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo p) del presente articolo.
e) Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il tonnellaggio della scorta regolatrice sia di almeno 10.000 tonnellate di stagno metallo all'inizio del predetto periodo, rimanendo inteso che:
i) se e' dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non e' stata in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il tonnellaggio adottato per le necessita' del presente paragrafo e' di 5.000 tonnellate a decorrere dalla data dell'applicazione del periodo di controllo gia' dichiarato, oppure dalla data o dalle date e per la durata che il Consiglio decide; e che
ii) il Consiglio, a maggioranza ripartita di due terzi, puo', per ogni periodo di controllo, ridurre il tonnellaggio minimo di 10.000 tonnellate o di 5.000 tonnellate previsto secondo i casi.
f) Un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo durante il periodo di controllo cui si riferisce per la sola ragione che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al tonnellaggio minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo e) del presente articolo o a qualsiasi altro tonnellaggio mediante il quale il tonnellaggio minimo e' stato sostituito conformemente a detto paragrafo.
g) Il Consiglio puo' dichiarare periodi di controllo e fissare tonnellaggi totali di esportazioni autorizzate, nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni degli articoli 26, 27 e 29.
h) Un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate, fissato in precedenza ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, puo' essere riesaminato dal Consiglio, rimanendo inteso che un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate non puo' essere ridotto durante il periodo di controllo al quale si riferisce.
i) Quando, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio ha dichiarato un periodo di controllo e fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo, esso puo' contemporaneamente pregare ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, che sfrutta anche sul suo territorio o sui suoi territori miniere di stagno, di applicare alle esportazioni di stagno che esso effettuera' durante detto periodo una limitazione sulla propria produzione la cui entita' sara' stabilita di comune accordo tra il Consiglio ed il paese interessato.
j) Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, ai sensi del terzo Accordo internazionale sullo stagno, e' stato fissato un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed e' ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo:
i) Si ritiene che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtu'
del presente Accordo; e
ii) Il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo e' calcolato proporzionalmente all'importo che era stato fissato ai sensi del terzo Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo, a meno che e fino a quando il tonnellaggio di cui sopra venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente articolo; rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto dalla scorta regolatrice e' inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminera' la situazione durante la prima sessione e se non verra' adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cessera' di essere un periodo di controllo.
k) Il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi e' suddiviso tra i paesi produttori proporzionalmente alle percentuali loro attribuite all'Allegato A o proporzionalmente alle percentuali che possono essere loro attribuite in una tabella riveduta delle percentuali pubblicata conformemente al presente Accordo; il quantitativo di stagno cosi' calcolato per ogni paese durante un periodo di controllo qualsiasi costituisce il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate per detto paese durante tale periodo di controllo.
l) Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un qualsivoglia paese lo ratifica, lo approva o lo accetta, oppure notifica la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo o di accettarlo, oppure vi aderisce in qualita' di paese produttore, oppure, con l'approvazione del Consiglio, e' passato dalla categoria dei paesi consumatori a quella dei paesi produttori, conformemente all'articolo 5, il Consiglio, dopo aver determinato la percentuale di tale paese, determina ancora una volta le percentuali al momento considerato.
m) i) Il Consiglio esamina le percentuali dei paesi produttori e le adegua conformemente alle norme dell'Allegato C. Salvo nel caso del primo adeguamento che sara' effettuato durante la prima sessione del Consiglio, la percentuale di un paese produttore non sara' ridotta nel corso di un qualsiasi periodo di dodici mesi di piu' di un decimo del suo valore all'inizio di tale periodo;
ii) Ogni volta che il Consiglio intende prendere una decisione conformemente alle norme dell'Allegato G, esso tiene debitamente conto di ogni situazione che un paese produttore qualsiasi abbia dichiarato eccezionale e puo' a maggioranza ripartita di due terzi apportare modifiche alla esatta applicazione di dette norme, oppure rinunciarvi;
iii) Il Consiglio puo', occasionalmente, a maggioranza ripartita di due terzi, modificare le norme dell'Allegato G e tale modifica prende effetto come se fosse stata inclusa in detto Allegato;
iv) Le percentuali risultanti dalla procedura menzionata nel presente paragrafo sono pubblicate e prendono effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre che segue la data della decisione presa dal Consiglio; essi sostituiscono le percentuali iscritte nell'Allegato A.
n) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo k) del presente articolo, il Consiglio puo', con l'accordo di un paese produttore, ridurre la parte di tale paese nel tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo di tale riduzione tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali di detti paesi o, se le circostanze lo richiedono, diversamente;
ii) Il quantitativo di stagno determinato secondo le disposizioni del comma i) del presente paragrafo per ogni paese produttore, durante un periodo qualunque di controllo, costituisce, ai fini del presente articolo, il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate per tale paese durante detto periodo di controllo.
o) i) Se un paese produttore ritiene di non essere verosimilmente in grado di esportare durante un periodo di controllo qualsiasi il quantitativo di stagno che il tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, esso deve fare una dichiarazione al Consiglio a tale scopo, il piu' presto possibile e al piu' tardi entro due mesi dell'anno civile successivi alla data a decorrere dalla quale detto tonnellaggio e' divenuto effettivo;
ii) Se il Consiglio ha ricevuto tale dichiarazione o se ritiene che un paese produttore qualsiasi non sia in grado verosimilmente di esportare, durante un periodo di controllo qualsiasi, il quantitativo di stagno che il tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio potra' aumentare il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo del quantitativo che considerera' necessario affinche' il tonnellaggio totale richiesto delle esportazioni autorizzate venga effettivamente esportato.
p) i) Le esportazioni nette di stagno di ciascuno dei paesi produttori durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo se il presente articolo dispone diversamente, al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate del predetto paese durante tale periodo di controllo;
ii) Se, nonostante le disposizioni del comma i) del presente paragrafo, le esportazioni nette di stagno di un paese produttore durante un periodo di controllo superano di piu' del 5% il tonnellaggio di esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio puo' esigere che tale paese dia alla scorta regolatrice un contributo supplementare non superiore al quantitativo delle sue esportazioni eccedenti il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, sotto forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti in proporzioni decise dal Consiglio e anteriormente alla data o alle date fissate dal Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in contanti e' calcolata in base al prezzo minimo praticato alla data di entrata in vigore del presente Accordo. La parte del contributo eventualmente versata in forma di stagno-metallo e' compresa nel tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di tale paese per il periodo di controllo nel corso del quale viene effettuato detto contributo e non costituisce un supplemento del tonnellaggio summenzionato;
iii) Se, nonostante le disposizioni del comma i) del presente paragrafo, durante quattro periodi di controllo successivi, che, se necessario, comprenderanno il periodo di controllo di cui al comma ii) del presente paragrafo, il totale delle esportazioni nette di un paese produttore supera di piu' dell'uno per cento il totale delle sue esportazioni autorizzate per tali periodi, il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di questo paese puo', durante ognuno dei quattro periodi di controllo susseguentisi, essere ridotto di un quarto del tonnellaggio totale esportato, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto ma che non superi la meta'. Tale riduzione prende effetto durante e a decorrere dal periodo di controllo successivo a quello durante il quale la decisione e' stata presa dal Consiglio;
iv) Se dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi qualsiasi (durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un paese e' stato superiore al tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma iii) del presente paragrafo), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale paese, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi (che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma iii), supera il totale dei tonnellaggi di esportazioni autorizzate durante i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio puo', oltre alla riduzione imposta al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di questo paese conformemente alle disposizioni del comma iii), dichiarare che tale paese ha perso una parte dei suoi diritti di partecipare alla liquidazione della scorta regolatrice; tale parte la prima volta non puo' superare la meta' dei diritti di partecipazione in questione. Il Consiglio puo' in qualsivoglia momento e alle condizioni che esso determina, restituire a tale paese la parte dei diritti che gli sono stati tolti;
v) Il paese produttore che ha esportato un quantitativo di stagno superiore al suo tonnellaggio di esportazioni autorizzate e al tonnellaggio autorizzato da altre disposizioni del presente articolo deve prendere entro brevi termini tutte le disposizioni necessarie per ovviare alla sua infrazione all'Accordo. Il fatto di non aver preso dette disposizioni o qualsiasi ritardo intervenuto a tale proposito e' preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in virtu' del presente paragrafo.
q) Se, a causa della fissazione o della modifica della percentuale di un paese produttore o in seguito al ritiro di un paese produttore, la somma delle percentuali non e' pari a cento, la percentuale di ognuno degli altri paesi produttori e' modificata proporzionalmente in modo che il totale delle percentuali risulti nuovamente cento. Il Consiglio pubblica in seguito, il piu' presto possibile, la tabella riveduta delle percentuali che, ai fini del controllo delle esportazioni, prende effetto a decorrere dal primo giorno del periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale e' stata presa la decisione di riesaminare le percentuali.
r) Ogni paese produttore prende le misure che possono rivelarsi necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione affinche' le sue esportazioni corrispondano il piu' esattamente possibile al tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate durante un periodo di controllo qualsiasi.
s) Ai fini del presente articolo, il Consiglio puo' decidere che le esportazioni di stagno di un paese produttore comprendano lo stagno contenuto in un prodotto qualunque proveniente dalla produzione mineraria del paese in questione.
t) Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese menzionato all'Allegato C, le formalita' indicate in detto Allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che:
i) Il Consiglio puo' periodicamente modificare l'Allegato C con il consenso del paese interessato e tale modifica prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto Allegato;
ii) Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse, da quelle considerate all'Allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, nel caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo.
u) Ai fini dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo p) del presente articolo, ogni periodo di controllo per il quale sono stati determinati tonnellaggi totali di esportazioni autorizzate e ogni penalita' imposta ai sensi dell'articolo VII del terzo Accordo, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, saranno considerati rispettivamente determinati o imposti in virtu' del presente articolo.

Art. 34

Articolo 34
Esportazioni speciali

a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo e se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato D, puo' - a maggioranza ripartita dei due terzi - autorizzare la esportazione (qui di seguito denominata "esportazioni speciali") di una quantita' determinata di stagno oltre al tonnellaggio di esportazioni autorizzate di cui al paragrafo k) dell'articolo 33.
b) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie.
c) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36 e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33.
d) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio puo' modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui all'Allegato D; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtu' di una autorizzazione ricevuta, ne' le condizioni gia' imposte a norma del paragrafo b) del presente articolo.

Art. 35

Articolo 35
Depositi speciali

a) Un paese produttore puo' effettuare in qualsiasi momento, previo accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice; esso non e' a disposizione del Direttore.
b) Se un paese produttore ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio, esso viene autorizzato, purche' fornisca le prove che il Consiglio puo' ritenere necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati insieme allo stagno-metallo che forma oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati oltre al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate concessogli in virtu' delle disposizioni dell'articolo 33; le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'articolo 33 non sono applicabili a dette esportazioni, purche' il paese produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 36.
c) Il Direttore accetta i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene Opportuni.
d) Il Presidente esecutivo avvisa i paesi partecipanti della notifica di tali depositi speciali, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di notifica.
e) Un paese produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagno-metallo puo' ritirare totalmente o parzialmente tale deposito per realizzare in tutto o in parte il proprio tonnellaggio di esportazioni autorizzate per un qualsiasi periodo di controllo. In tal caso, il tonnellaggio ritirato dal deposito speciale si considera esportato ai fini dell'articolo 33 durante il periodo di controllo il cui ritiro e' stato effettuato.
f) Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del paese che lo ha effettuato, con riserva unicamente delle disposizioni del paragrafo h) dell'articolo 36.
g) Ogni spesa relativa ad un deposito speciale spetta al paese che lo ha effettuato e non e' a carico del Consiglio.

Art. 36

Articolo 36
Scorte nei paesi produttori

a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C da' per tali paesi non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il tonnellaggio indicato per tale paese nell'Allegato E;
ii) Tali scorte non comprendono lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C;
iii) Il Consiglio puo' modificare l'Allegato E; qualora tuttavia esso aumenti in tal modo il tonnellaggio indicato nell'Allegato E per un determinato paese, puo' imporre condizioni relative al periodo ed alla esportazione ulteriore di tali quantita' addizionali.
b) Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata a norma del paragrafo 2 dell'articolo XIV del terzo Accordo vigente al momento della scadenza dell'Accordo medesimo, nonche' tutte le condizioni imposte in merito, si considerano autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio entro dieci mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
c) Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, viene dedotto dall'importo delle scorte che, in virtu' del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo.
d) i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'Allegato F l'estrazione di minerale di stagno dal giacimento naturale e' connessa necessariamente all'estrazione di altri minerali elencati in tale Allegato e se pertanto, la limitazione delle scorte prescritta al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese puo' tenere altre scorte supplementari di concentrati di stagno, purche' il suo governo certifichi che tale stagno e' stato estratto esclusivamente in associazione con gli altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare ed il tonnellaggio totale degli altri minerali estratti superera' la proporzione di cui all'Allegato F;
ii) Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari puo' iniziare solo allorche' sara' stato liquidato tutto lo stagno-metallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte potranno essere esportate solo in ragione di un quarantesimo del totale ovvero di duecentocinquanta tonnellate per trimestre, secondo la piu' elevata di tali due cifre.
e) I paesi di cui all'Allegato E o all'Allegato F possono fissare, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione ed al controllo delle suddette scorte supplementari.
f) Con l'accordo del paese produttore interessato il Consiglio puo' modificare gli Allegati E e F.
g) Ogni paese produttore indirizza al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti sul suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C da' per tale paese. In tali relazioni non e' incluso lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C; le scorte possedute in virtu' delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo vengono indicate separatamente.
h) Ogni paese che possieda depositi speciali in virtu' dell'articolo 35 o che sia autorizzato ad aumentare i propri tonnellaggi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunichera' al Consiglio non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni che esso prevede di adottare per l'esportazione di tali depositi speciali e di tutto o parte di tale tonnellaggio aumentato (senza includere pero' le scorte supplementari la cui esportazione e' regolata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo); esso consultera' il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtu' dell'articolo 30. Il paese produttore in causa terra' debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.

Art. 37

Articolo 37
Misure da adottare in caso di penuria di stagno

a) Qualora, in un qualsiasi momento, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, esso procede a tutte le indagini utili per valutare le necessita' e le disponibilita' totali di stagno per periodi da esso determinati.
b) Qualora le indagini e gli studi ed altri elementi pertinenti confermino il rischio di penuria il Consiglio:
i) Raccomandera' ai paesi partecipanti di adottare qualsiasi misura atta ad assicurare l'aumento piu' rapido possibile dei tonnellaggi di stagno che essi possono mettere a disposizione:
ii) Potra' invitare i paesi partecipanti a concludere con il Consiglio stesso degli accordi tali da assicurare ai paesi consumatori un'equa suddivisione delle quantita' di stagno disponibili;
iii) Studiera' in qualsiasi momento l'andamento del mercato al fine di prevenire ogni penuria di stagno.

Art. 38

Articolo 38
Norme eque di lavoro

I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare che il livello di vita si riduca e che nel commercio mondiale si introducano elementi di concorrenza sleale, essi prenderanno cura ad assicurare eque norme di lavoro nell'industria dello stagno.

Art. 39

Articolo 39
Disposizioni generali

a) Per tutta la durata di applicazione del presente Accordo, i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine.
b) I paesi partecipanti si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni adottate dal Consiglio in applicazione dell'Accordo.
c) Senza diminuire la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni:
i) Fino a quando saranno disponibili quantita' sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessita', essi non dovranno ne' vietare ne' limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio;
ii) Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore;
iii) Essi favoriranno inoltre il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Art. 40

Articolo 40
Liquidazione delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali

a) Un paese partecipante che desideri liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali dovra' consultare in proposito il Consiglio con un sufficiente preavviso.
b) Quando un paese partecipante comunica la propria intenzione di liquidare scorte di stagno costituite a fini non commerciali, il Consiglio dovra' iniziare senza indugio consultazioni ufficiali in merito con il paese interessato, per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
c) Il Consiglio esaminera' periodicamente lo stato delle operazioni di liquidazione e potra' indirizzare raccomandazioni al paese partecipante che le effettua.
d) Le operazioni di liquidazione saranno effettuate tenendo debitamente conto della necessita' di proteggere i produttori, i trasformatori ed i consumatori contro qualsiasi disorganizzazione dei loro mercati abituali suscettibile di essere evitata. Si terra' anche conto delle conseguenze che la liquidazione puo' avere sull'investimento di capitali destinati alla ricerca ed allo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, nonche' sulla prosperita' e l'espansione dell'industria mineraria dello stagno nei paesi produttori. Gli importi e la durata delle operazioni di liquidazione saranno tali da non ostacolare indebitamente nei paesi produttori la produzione e l'impiego nell'industria dello stagno e da evitare di danneggiare gravemente l'economia dei paesi produttori partecipanti.

Art. 41

Articolo 41
Disposizioni di sicurezza nazionale

a) Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata:
i) Come un obbligo per il paese partecipante di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
ii) Come un impedimento al paese partecipante di prendere, isolatamente od insieme ad altri paesi, tutte le misure che ritiene necessarie per la protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza allorche' tali misure interessano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o il commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate di qualsiasi paese, oppure siano prese in tempo di guerra o in altri casi di grave tensione internazionale;
iii) Come un impedimento al paese partecipante di concludere od applicare qualsiasi accordo intergovernativo (o qualsiasi altro accordo concluso a nome di un paese ai fini definiti nel presente paragrafo) concluso dalle forze armate o per esse, al fine di soddisfare le necessita' essenziali della sicurezza nazionale di uno o piu' paesi parte di tale accordo;
iv) Come un impedimento al paese partecipante di adottare qualsiasi misura derivante dagli obblighi che gli incombono in virtu' della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
b) Appena possibile i paesi partecipanti notificheranno al Presidente esecutivo qualsiasi misura adottata in merito allo stagno in applicazione delle disposizioni del comma ii) oppure iv) del paragrafo a) del presente articolo il Presidente esecutivo ne avvisera' gli altri paesi partecipanti.
c) Qualsiasi paese partecipante che ritenga che, nell'ambito del presente Accordo, i suoi interessi economici siano gravemente lesi da misure adottate da uno o piu' altri paesi partecipanti, fatta eccezione per le misure prese in tempo di guerra, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, potra' indirizzare al Consiglio una denuncia.
d) Ricevuta la denuncia il Consiglio procedera' ad un esame dei fatti e decidera' a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi consumatori ed a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi produttori se la denuncia presentata e' fondata e, in caso affermativo, lo autorizzera' a ritirarsi dal presente Accordo.

Art. 42

Articolo 42
Denunce

a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante.
b) Salvo disposizioni contrarie previste nell'Accordo, si potra' costatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante solo se e' stata adottata una risoluzione a tal scopo.
La costatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima.
c) Se ai termini del presente articolo il Consiglio costata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti, a meno che non sia prevista nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in altro modo ai propri obblighi.
d) Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.

Art. 43

Articolo 43
Controversie

a) Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo che non possa essere risolta mediante negoziato verra' deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi paese partecipante.
b) Se una controversia e' stata deferita al Consiglio a norma del presente articolo, la maggioranza dei paesi partecipanti o qualsiasi paese partecipante che abbia in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare una decisione, l'opinione del Comitato consultivo, di cui al paragrafo c) del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia.
c) i) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimita' dei suffragi espressi, il Comitato consultivo e' composto di:

Due persone designate dai paesi produttori, una delle quali dotata di notevole esperienza nel campo dei problemi oggetto della controversia e l'altra un giurista qualificato e con vasta esperienza;
Due persone con analoghe qualifiche, designate dai paesi consumatori; ed
Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone summenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo;

ii) I membri del Comitato consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzioni da nessun governo.
iii) Le spese del Comitato consultivo sono a carico del Consiglio.
d) L'opinione motivata del Comitato consultivo e' presentata all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi utili.

Art. 44

Articolo 44
Firme

Il presente Accordo sara' presentato a Londra, presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (denominato qui di seguito il Governo depositario), dal 1 luglio 1970 al 29 gennaio 1971 incluso, alla firma dei paesi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno e dei Governi degli Stati indipendenti rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970.

Art. 45

Articolo 45
Ratifica, approvazione, accettazione

Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei Governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo depositario.

Art. 46

Articolo 46
Entrata definitiva in vigore

a) Per i governi che abbiano depositati gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione, il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo a decorrere dal momento in cui, dopo il 30 giugno 1971, detti strumenti saranno stati depositati a nome dei governi rappresentanti sei dei paesi produttori di cui all'Allegato A, che detengano insieme almeno 950 dei voti enumerati nel suddetto Allegato, ed almeno nove dei paesi consumatori di cui all'Allegato B che detengano insieme almeno 300 dei voti enumerati in tale Allegato.
b) Per ogni Governo firmatario che depositi uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione dopo l'entrata in vigore a titolo definitivo dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore a titolo definitivo alla data in cui tale strumento sara' depositato.
c) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 47, esso entrera' in vigore a titolo definitivo per i governi dei paesi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo appena gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno stati depositati a loro nome.
d) Se l'Accordo e' entrato in vigore a titolo definitivo conformemente alle disposizioni del paragrafo a) o del paragrafo c) del presente articolo, e se un governo che abbia dichiarato la propria intenzione di ratificarlo, approvarlo o accettarlo non deposita lo strumento di ratifica, approvazione o accettazione entro novanta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore definitiva, detto governo cessera' di far parte dell'Accordo, restando inteso che il Consiglio potra' prorogare, su richiesta del governo interessato, il termine di cui sopra e che inoltre detto governo potra' cessare di far parte dello Accordo prima della scadenza del termine di cui sopra o del suo periodo di proroga, mediante un preavviso di almeno trenta giorni dato al Governo depositario.

Art. 47

Articolo 47
Entrata provvisoria in vigore

a) i) Se le condizioni necessarie per la definitiva entrata in vigore del presente Accordo enunciato al paragrafo a) dell'articolo 46 non sono soddisfatte, l'Accordo stesso entrera' in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificarlo, approvarlo o accettarlo, il giorno successivo alla data di scadenza del terzo Accordo, purche' tali strumenti o dichiarazioni siano stati depositati presso il Governo depositario:
- Il 30 giugno 1971 o, se il terzo Accordo e' prorogato, alla
data di scadenza di detto Accordo; e
- A nome dei governi di almeno sei dei paesi produttori di cui all'Allegato A, che detengano insieme almeno 950 dei voti enumerati nel suddetto Allegato ed almeno nove dei paesi consumatori di cui all'Allegato B che detengano insieme almeno 300 dei voti enumerati in tale Allegato;
ii) Per ogni Governo firmatario che avra' depositato uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione o che avra' dichiarato, la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo mentre e' in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione.
b) Se il presente Accordo e' entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell'articolo 46, nei sei mesi successivi allo scadere del terzo Accordo il Presidente esecutivo convochera' il piu' presto possibile una o piu' sessioni del Consiglio al fine di esaminare la situazione: Tuttavia, se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verra' a scadere al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.

Art. 48

Articolo 48
Adesione

a) Ogni governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 od ogni paese che partecipi al terzo Accordo internazionale sullo stagno avra' il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio.
b) Qualsiasi altro governo non rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure membro delle sue istituzioni specializzate potra' aderire al presente Accordo alle condizioni fissate dal Consiglio.
c) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei paesi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri paesi gia' partecipanti.
d) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore il Consiglio fissera', col consenso del paese, i tonnellaggi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli Allegati E e F e H) fissera' anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni che dovranno figurare a fronte sul suo nome nella parte I dell'Allegato C. I tonnellaggi, le percentuali e le condizioni cosi' fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti Allegati.
e) L'adesione avra' luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo depositario che notifichera' l'adesione a tutti i governi interessati e al Consiglio.

Art. 49

Articolo 49
Partecipazione separata

Un Governo contraente, allorche' deposita lo strumento di ratifica, d'approvazione, d'accettazione o di adesione o allorche' dichiara di aver intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o in ogni momento successivo, puo' proporre la partecipazione separata in qualita' di paese produttore o in qualita' di paese consumatore, a seconda dei casi, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali il Governo contraente assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo e' o sara' applicabile quando entrera' in vigore. Tale partecipazione separata sara' sottoposta ad approvazione del Consiglio e alle condizioni che avra' la facolta' di fissare.

Art. 50

Articolo 50

Un'organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilita' per quanto riguarda negoziati relativi a accordi internazionali puo' partecipare all'Accordo internazionale sullo stagno. Tale organizzazione non avra' diritto di voto. Per quanto concerne i problemi di sua competenza, i diritti di voto degli Stati membri che ne fanno parte possono essere esercitati collettivamente.

Art. 51

Articolo 51
Emendamenti

a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi consumatori, puo' raccomandare ai governi contraenti di apportare degli emendamenti all'Accordo. Nella sua raccomandazione il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei governi contraenti dovra' notificare al Governo depositario se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato.
b) Il Consiglio puo' prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione.
c) Se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrera' in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sara' stata depositata presso il Governo depositario.
d) Un emendamento non entrera' in vigore se entro il termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, non sara' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori.
e) Se allo scadere del termine fissato in virtu' del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtu' del paragrafo b) del presente articolo un emendamento e' ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori:
i) L'emendamento entrera' in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali e' stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Governo depositario dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalita' dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori;
ii) Ogni Governo contraente che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessera' a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto Governo contraente non dimostri al Consiglio, nella prima riunione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficolta' di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare per detto Governo contraente il termine di ratifica, di approvazione e di accettazione finche' queste difficolta' siano state superate.
f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso puo', anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Governo depositario che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sara' effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo', in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalita' che riterra' eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro.
g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrera' in vigore solo se e' stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti.
h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo circa la modifica di qualsiasi Allegato dell'Accordo.

Art. 52

Articolo 52
Ritiro

Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna ne' del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice nel quadro delle disposizioni dell'articolo 31 o dell'articolo 32, ne' degli altri attivi del Consiglio alla scadenza del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 a meno che il ritiro abbia luogo:
i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell'articolo 41 o del paragrafo f) dell'articolo 51 oppure
ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Governo depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 53

Articolo 53
Durata, rinnovamento, scadenza o rescissione

a) Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo o al paragrafo b) dell'articolo 47 l'Accordo avra' una durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore.
b) Il Consiglio alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potra' prolungare la durata dell'Accordo di uno o piu' periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi.
c) Il Consiglio, in una raccomandazione indirizzata ai governi contraenti al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunichera' loro se e' necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e in caso affermativo in quale forma; esaminera' in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo.
d) i) Ogni Governo contraente in qualsiasi momento potra' dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima riunione del Consiglio la rescissione dell'Accordo;
ii) Se il Consiglio adotta tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomandera' ai governi contraenti la rescissione dell'Accordo;
iii) Se i governi contraenti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori comunicano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo sara' rescisso alla data fissata dal Consiglio; tale data non potra' essere posteriore a un periodo di sei mesi a decorrere dalla trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti governi contraenti.
e) Il Consiglio rimarra' in funzione finche' necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo f) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonche' di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtu' dell'articolo 36 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtu' del presente Accordo o in virtu' del terzo Accordo; il Consiglio avra' i poteri ed esercitera' le funzioni ad esso conferite dal presente Accordo nella misura a tale fine necessaria.
f) Alla scadenza o alla rescissione dell'Accordo:
i) La scorta regolatrice verra' liquidata conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32;
ii) Il Consiglio valutera' gli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prendera', se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo tenuto in conformita' degli articoli 15 e 16, le risorse necessarie per onorare tali impegni;
iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo.
g) Se il Consiglio e' prorogato o se e' costituito un organo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnera' a tale organo i suoi archivi, la documentazione statistica nonche' tutti gli altri documenti che determinera' e potra', alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organo tutto o parte degli altri attivi.
h) Se il Consiglio non e' prorogato o se non e' costituito un organo successore:
i) Il Consiglio cedera' i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti al Segretario generale delle Nazioni Unite o ad altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterra' opportuno;
ii) Il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sara' venduto e realizzato secondo le direttive del Consiglio;
iii) Il prodotto di tale realizzo e tutti gli altri fondi ancora all'attivo del Consiglio saranno allora suddivisi tra tutti i paesi partecipanti in proporzione dei contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtu' dell'articolo 15.

Art. 54

Articolo 54
Notifica da parte del Governo depositario

Il Governo depositario notifichera' a tutti i governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, a tutti i governi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno, a tutti i governi che hanno aderito al presente Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, al Segretario del Consiglio e al Segretario generale delle Nazioni Unite:
i) Ogni firma, ratifica, approvazione, accettazione o dichiarazione d'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, comunicata conformemente agli articoli 44, 45 o 47;
ii) L'entrata in vigore dell'Accordo sia a titolo definitivo che provvisorio conformemente all'articolo 46 o all'articolo 47
iii) Qualsiasi adesione e notifica di partecipazione separata conformemente rispettivamente all'articolo 48 o all'articolo 49;
iv) Ogni notifica di ratifica, di approvazione o di accettazione di emendamenti comunicata conformemente all'articolo 51 e la loro data di entrata in vigore conformemente allo stesso articolo;
v) Ogni notifica di ritiro e di cessazione di partecipazione; e vi) Ogni notifica di scadenza o di rescissione dell'Accordo conformemente all'articolo 53.

Art. 55

Articolo 55
Copia certificata conforme dell'Accordo

Il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore definitiva dell'Accordo, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme dell'Accordo in ognuna delle lingue menzionate all'articolo 56 al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento apportato all'Accordo sara' del pari comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 56

Articolo 56
Testi che fanno fede

I testi del presente Accordo in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che ne inviera' una copia certificata conforme ad ogni governo che firmera' l'Accordo o vi aderira' nonche' al Segretario del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal loro Governo, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura accanto alla loro firma.

(Seguono le firme)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1973
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - FERRI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Quatrieme Accord

Quatrieme accord international sur l'etain



Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato A

ALLEGATO A

Percentuali e voci dei paesi produttori



Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato B

ALLEGATO B

Tonnellaggi e voci dei paesi consumatori



Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato C

ALLEGATO C

Parte I
Condizioni alle quali si ritiene che lo stagno sia stato esportato per le necessita' di controllo delle esportazioni

Il testo dell'Allegato C del presente Accordo sara' il testo riveduto dell'Allegato C in vigore alla data di scadenza del terzo Accordo internazionale sullo stagno.
Nel caso dell'Australia, si ritiene che lo stagno sia esportato alla data di spedizione indicata sul Permesso di esportazione delle merci sottoposte a restrizione (Restricted Goods Export Permit), rilasciato in applicazione del Regolamento doganale (Esportazioni vietate), a condizione che la spedizione effettiva abbia luogo entro i quattordici giorni successivi alla data in oggetto.

Parte II
Importazioni nei paesi produttori

Allo scopo di determinare le esportazioni nette di stagno ai sensi dell'articolo 33, le importazioni da detrarre dalle esportazioni per un periodo di controllo sono costituite dal tonnellaggio importato nel paese produttore interessato nel trimestre immediatamente precedente la data alla quale e' stato dichiarato detto periodo di controllo, restando inteso che lo stagno importato per lavorazione ed esportato non e' preso in considerazione.

Quarto Accordo-Allegato D

ALLEGATO D

Condizioni per le esportazioni speciali

Le condizioni menzionate all'articolo 34 sono le seguenti: le esportazioni speciali sono destinate ad essere versate ad una scorta governativa e non saranno verosimilmente impiegate a fini commerciali o industriali per la durata del presente Accordo.

Quarto Accordo-Allegato E

ALLEGATO E

Scorte nei paesi produttori ai sensi dell'articolo 36



Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato F

ALLEGATO F

Scorte supplementari necessariamente estratte



Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-Allegato G

ALLEGATO G

Norme per l'adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori

Norma 1

Il primo adeguamento delle percentuali attribuite ai paesi produttori avra' luogo durante la prima sessione che il Consiglio terra' in virtu' del presente Accordo. Tale adeguamento sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri per i quali saranno noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore.

Norma 2

Le ulteriori operazioni di adeguamento delle percentuali sono effettuate ad intervalli di un anno, a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri considerati dalle disposizioni della norma 1 sia stato dichiarato periodo di controllo.

Norma 3

Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, le percentuali saranno modificate solo al termine di un nuovo periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo; un nuovo adeguamento ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni paese produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto, e le ulteriori operazioni di adeguamento sono quindi effettuate ad intervalli di un anno fino a che nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo. La stessa procedura e' di applicazione qualora un altro periodo sia in seguito dichiarato periodo di controllo.

Norma 4

Ai sensi delle norme 2 e 3, le operazioni di adeguamento si ritengono effettuate ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile delle precedenti operazioni di adeguamento.

Norma 5

Alla prima operazione di adeguamento prevista alla norma 1, le nuove percentuali attribuite ai paesi produttori saranno determinate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascuno di essi nei quattro trimestri menzionati alla norma 1.

Norma 6

Per le ulteriori operazioni di adeguamento di cui alla norma 2, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente:
i) Per quanto riguarda il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di ventiquattro mesi consecutivi per il quale siano noti i dati;
ii) Per quanto riguarda il terzo e tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di trentasei mesi consecutivi per il quale siano noti i dati.

Norma 7

Per le ulteriori operazioni di adeguamento di cui alla norma 3, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente:
i) Per quanto riguarda il primo adeguamento ulteriore, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale all'importo globale della produzione di stagno in ciascun paese produttore nel periodo piu' recente di dodici mesi consecutivi per il quale siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno immediatamente preceduto il periodo di controllo previsto;
ii) Per quanto riguarda gli adeguamenti seguenti, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun paese produttore nei periodi piu' recenti rispettivamente di ventiquattro e di trentasei mesi consecutivi, per i quali siano noti i dati.

Norma 8

Ai fini delle norme precedenti, qualora un paese produttore non abbia comunicato al Consiglio, un mese dopo la data in cui quattro paesi produttori hanno reso noti i loro dati di produzione, i propri dati di produzione per un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, si calcola la sua produzione per detto periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantita' media prodotta mensilmente in tale periodo, quale essa risulta dai dati noti, deducendo il cinque per cento dall'importo cosi' stabilito.

Norma 9

I dati relativi alla produzione di stagno di un paese produttore per un periodo anteriore ai quarantadue mesi precedenti alla data di adeguamento delle percentuali non sono considerati ai fini delle operazioni di adeguamento.

Norma 10

Nonostante le disposizioni delle precedenti norme, il Consiglio puo' diminuire la percentuale attribuita a qualsiasi paese produttore che non abbia esportato il tonnellaggio totale autorizzato fissato in conformita' del paragrafo k) dell'articolo 33 od ogni tonnellaggio superiore da esso accettato conformemente al paragrafo n) di detto articolo. All'atto della decisione, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il paese produttore interessato abbia rinunciato, in conformita' del paragrafo n) dell'articolo 33, ad una parte del tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate, ad una data che consenta agli altri paesi di prendere ogni misura necessaria per colmare tale disavanzo, o il fatto che il paese produttore interessato, pur non avendo esportato il tonnellaggio fissato in conformita' del paragrafo o) dell'articolo 33, abbia tuttavia esportato la totalita' del tonnellaggio delle esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo k) o del paragrafo n) dell'articolo 33.

Norma 11

Qualora la percentuale attribuita ad un paese produttore sia diminuita ai sensi della norma 10, la percentuale cosi' resa disponibile e' ripartita tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali in vigore alla data in cui viene presa la decisione di procedere alla diminuzione summenzionata.

Norma 12

Se, in applicazione delle norme precedenti, la percentuale di un paese produttore scende al di sotto della cifra minima autorizzata in virtu' della condizione di cui al comma i) del paragrafo m) dell'articolo 33, essa viene ricondotta a tale cifra minima e le percentuali degli altri paesi produttori sono ridotte proporzionalmente, in modo che il totale delle percentuali sia di nuovo uguale a cento.

Norma 12

Ai sensi del comma ii) del paragrafo m) dell'articolo 33, i seguenti avvenimenti possono essere considerati come situazioni eccezionali: una catastrofe nazionale, uno sciopero importante che abbia paralizzato l'industria per l'estrazione dello stagno per un periodo considerevole, una seria interruzione nell'erogazione di energia o nei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa.

Norma 14

Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai paesi produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna sara' basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno.
All'atto del primo adeguamento dell'Allegato A effettuato in virtu' della norma 1, il calcolo relativo all'Australia sara' fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri per i quali siano noti i dati relativi alle esportazioni di stagno, purche' la percentuale ottenuta corrisponda ad un tonnellaggio non inferiore a 4.572 tonnellate.

Norma 15

Nel presente allegato l'espressione "produzione di stagno" e' da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non sara' dunque tenuto conto della produzione delle fonderie.

Quarto Accordo-Allegato H

ALLEGATO H

Procedura da seguire per stabilire le parti nelle scorte regolatrici
Per stabilire la parte di ogni paese che contribuisce alle scorte regolatrici, il Direttore procedera' come segue:
i) I contributi alle scorte regolatrici di ogni paese contribuente (escluso un contributo volontario o parte di contributo volontario fatto ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 22 e rimborsato in conformita' dal paragrafo c) dello stesso articolo) saranno valutati; a tale scopo il valore di un contributo o parte di contributo fatto in metallo da parte di un paese contribuente sara' calcolato al prezzo minimo esistente alla data d'entrata in vigore del presente Accordo e verra' aggiunto ai contributi totali effettuati in contanti da parte di detto paese.
ii) Il valore di tutto lo stagno-metallo detenuto dal Direttore alla data in cui l'Accordo scadra' o sara' rescisso, sara' calcolato sulla base del corso di compensazione in contanti dello stagno alla Borsa dei metalli di Londra alla stessa data; dopo che la somma prevista al paragrafo a) dell'articolo 31 sara' stata accantonata in riserva, l'importo corrispondente a tale valore sara' aggiunto al totale dei contanti da lui detenuti alla stessa data.
iii) Qualora la somma totale stabilita in conformita' della clausola ii) del presente Allegato sia superiore alla somma totale di tutti i contributi fatti alle scorte regolatrici dai paesi contribuenti (calcolata conformemente alla clausola i) del presente Allegato), l'eccedenza sara' ripartita tra i paesi contribuenti, proporzionalmente ai contributi totali fatti alle scorte regolatrici da ciascuno di essi, moltiplicati per il numero di giorni per i quali detti contributi sono rimasti a disposizione del Direttore, e cio' fino alla scadenza od alla rescissione dell'Accordo. A tale scopo, i contributi in stagno-metallo saranno valutati conformemente alle disposizioni della clausola i) del presente Allegato, ed ogni contributo individuale (in metallo o in contanti) sara' moltiplicato per il numero di giorni per i quali esso e' rimasto a disposizione del Direttore; per calcolare il numero di giorni per i quali un contributo e' rimasto a disposizione del Direttore non sara' tenuto conto ne' dal giorno in cui il contributo e' stato da lui percepito ne' del giorno di scadenza o rescissione dell'Accordo. L'importo dell'eccedenza cosi' attribuita ad ogni paese contribuente sara' aggiunto al totale dei contributi di tale paese (calcolato secondo la clausola i) del presente Allegato), restando inteso che, nello stabilire la ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese decaduto dai suoi diritti non sara' considerato essere stato a disposizione del Direttore per tutta la durata del periodo di decadenza.
iv) Qualora l'importo totale stabilito conformemente alle disposizioni della clausola ii) del presente Allegato sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi fatti alle scorte regolatrici da parte di tutti i paesi contribuenti, il disavanzo sara' ripartito tra i paesi contribuenti proporzionalmente ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni paese contribuente sara' dedotto dal totale dei contribuenti di tale paese.
I contributi considerati nella presente clausola saranno calcolati secondo la clausola i) del presente Allegato.
v) Il risultato dei calcoli di cui sopra sara' considerato, per ogni paese contribuente, come la parte di tale paese nelle scorte regolatrici.