Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.
Articolo unico.
La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 e' estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.