Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 e' estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA