Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del ((quindici per cento)) il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.
Art. 2.
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina sono considerati candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza.
Le funzioni di coadiutore possono essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneita'.
Art. 3.
Il numero dei posti messi a concorso per esame, per la nomina a notaio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 4 luglio 1970, e' aumentato nella misura massima prevista dall'articolo 1 della presente legge.
I posti da assegnarsi ai notai nominati in virtu' della disposizione del precedente comma sono scelti tra quelli disponibili di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.
L'assegnazione e' fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
Art. 4.
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1952, n. 1845, ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a piu' riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono a loro domanda nominati notai purche' non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.
Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.
Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.
La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina e' formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parita' di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa e' approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.
L'assegnazione e' fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell'articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA