Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
Art. 1.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.((1))
AGGIORNAMENTO(1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."