Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
Convenzione-art. XXI
Articolo XXI
1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo alla autorita' competente dello Stato Contraente di cui egli e' residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.
2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non e' in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati Contraenti.
1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo alla autorita' competente dello Stato Contraente di cui egli e' residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.
2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non e' in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati Contraenti.