N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione "mortis causa", concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonche' lo scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1973
LEONE ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione-art. I

ALLEGATO

Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare le questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascun Stato Contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo e su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari o stipendi pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) Per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l'imposta sui redditi agrari;
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
(vi) l'imposta sulle Societa'; e
(vii) l'imposta sulle obbligazioni.
b) Per quanto concerne Israele:
(i) l'imposta sul reddito (the income tax); compresa
(ii) l'imposta sulle societa' (the company tax);
(iii) l'imposta sul miglioramento fondiario (land betterment
tax); e
(iv) l'imposta sul patrimonio e fondo di compensazione di cui alla legge 1961 (property tax and compensation fund law 1961).
4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite per conto di ciascuno Stato Contraente in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
5. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

Convenzione-art. II

Articolo II

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) Le espressioni "uno degli Stati Contraenti" e "l'altro Stato Contraente" designano l'Italia o Israele, come il contesto richiede.
b) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalita' giuridica.
c) Il termine "societa'" designa, gli Enti con personalita' giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.
d) Le espressioni "impresa di uno degli Stati Contraenti" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati Contraenti e' un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente.
e) (1) Ai fini della presente Convenzione, il termine "residente" di uno Stato Contraente designa ogni persona che, in virtu' della legislazione del detto Stato, e' assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo.
(2) Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
(i) Detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha una abitazione permanente.
Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni, personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali).
(ii) Se non e' possibile determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente.
(iii) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
(3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona giuridica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle societa' di persone e alte associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalita' giuridica.
f) (1) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita':
(2) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:
(i) una sede di direzione;
(ii) una succursale;
(iii) una officina;
(iv) un'ufficio;
(v) un laboratorio;
(vi) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazioni di risorse naturali;
(vii) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.
(3) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se:
(i) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
(ii) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(iii) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(iv) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(v) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.
(4) Una persona che agisca in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5, e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
(5) Non si considera che una impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
(6) Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
g) L'espressione "autorita' competente" designa per quanto concerne Israele il Ministro per le finanze o il suo rappresentante autorizzato, per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette.
2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati Contraenti, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte, oggetto della presente Convenzione.

Convenzione-art. III

Articolo III

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso in cui una impresa di navigazione marittima o aerea di uno degli Stati Contraenti gestisca una agenzia nel territorio dell'altro Stato Contraente, limitatamente pero' all'attivita' dell'agenzia relativa alla vendita di biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi e aeromobili (appartenenti o no a detta impresa), compreso il servizio di collegamento.
3. Nel caso in cui una impresa di navigazione aerea di uno degli Stati Contraenti partecipi a un pool, ad una impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Convenzione-art. IV

Articolo IV

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole o forestali, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. V

Articolo V

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo IV, e' tassabile nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.
2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di una impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' tassabile nello Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'imposta sulle obbligazioni non e' considerata imposta sul patrimonio.

Convenzione-art. VI

Articolo VI

1. Gli utili di una impresa di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa o volga attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attivita', l'imposta, sugli utili dell'impresa, puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando una impresa di uno Stato Contraente svolge attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata una impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute e attribuibili alla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' attribuibili, sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Convenzione-art. VII

Articolo VII

Quando
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali, o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII

I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato Contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Convenzione-art. IX

Articolo IX

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che, egli non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede, e' tassabile in questo altro Stato.

Convenzione-art. X

Articolo X

1. Salve le disposizioni degli articoli VIII e XI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato Contraente, in quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attivita' svolte a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione-art. XI

Articolo XI

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante, prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servigi resi a detto Stato o ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato Contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.
2. Le disposizioni degli articoli VIII, X e XII non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali e industriali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.
3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo XII, il termine "pensione" designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate.

Convenzione-art. XII

Articolo XII

1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonche' le annualita' sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiano e' residente.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV

Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una universita', di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non e' soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.

Convenzione-art. XV

Articolo XV

Un residente di uno degli Stati Contraenti che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato Contraente esclusivamente
a) in qualita' di studente presso universita', scuole superiori o scuole riconosciute in detto altro Stato,
b) in qualita' di apprendista o al fine di acquisire cognizioni in campo tecnico, professionale o commerciale, oppure
c) in qualita' di beneficiano di borse di studio, sussidi o premi concessi al prevalente fine di studio o di ricerche da parte di enti religiosi, di assistenza, scientifici o di istituti di educazione riconosciuti, non e' soggetto a tassazione in detto altro Stato per le somme che riceva dall'estero ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione.

Convenzione-art. XVI

Articolo XVI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, lo Stato Contraente dal quale gli interessi provengono ha il diritto di assoggettare ad imposta tali interessi in conformita' alla sua legislazione, ma l'aliquota di imposta che applica non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito; garantiti o non da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi;
4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano qualora il beneficiario degli interessi svolga attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e tali interessi siano attribuibili a detta stabile organizzazione; in tal caso,
a) in Israele e' applicabile l'articolo VI della presente Convenzione;
b) in Italia e' applicabile la legislazione italiana.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando, il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. XVII

Articolo XVII

1. I dividendi pagati ad un residente di uno degli Stati Contraenti da una societa' residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili in detto altro Stato Contraente con aliquota non superiore al 25 per cento.
2. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatore o, altre quote di partecipazione agli utili, ad accezione dei crediti nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiano dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi.
In tal caso, e' applicabile l'articolo VI.
4. Qualora una societa' residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, ne' prelevare nessuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Convenzione-art. XVIII

Articolo XVIII

1. I canoni (royalities) provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale l'alienante e' residente.
4. Il trattamento dei canoni non si applica ai compensi variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. In tali casi si applicano gli articoli IV e V relativi alla tassazione dei beni immobili.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso che il beneficiano dei canoni o utili, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione alla quale siano effettivamente connessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso e' applicabile l'articolo VI.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, eccedano l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. XIX

Articolo XIX

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente:
a) il Governo italiano nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa', puo', prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio; tuttavia il Governo italiano deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta israeliana sul reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Israele in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente:
(i) se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Israele deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Israele su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(ii) se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Israele eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
(iii) per quanto concerne le imposte sul patrimonio, il Governo italiano deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Israele sul medesimo elemento di patrimonio.
L'ammontare della detrazione non puo', tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Israele nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
b) in Israele:
(i) l'imposta italiana pagabile, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonti situate in Italia e' ammessa in deduzione da ogni imposta israeliana pagabile sul reddito stesso. Tuttavia l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile a detto reddito nella proporzione in cui il reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Qualora detto reddito sia costituito da dividendi ordinari pagati da una societa' residente in Italia, nella deduzione si terra' conto (in aggiunta ad ogni imposta italiana specifica sui dividendi) dell'imposta italiana pagabile dalla societa' sui propri utili, e, ove si tratti di dividendi relativi ad azioni con godimento preferenziale aventi la caratteristica di azioni con diritto sia ad una quota fissa di dividendo, sia ad una quota supplementare di partecipazione agli utili, l'imposta italiana cosi' pagabile dalla societa' e' del pari presa in considerazione nella misura in cui il dividendo ecceda detta quota fissa.
(ii) l'imposta sul patrimonio pagata nella Repubblica italiana e' ammessa in deduzione dall'imposta israeliana sul patrimonio applicata sullo stesso elemento di patrimonio. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta israeliana attribuibile all'elemento di patrimonio posseduto in Italia nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.
2. Qualora, in virtu' della legislazione di uno degli Stati Contraenti, le imposte alle quali si applica, la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo delle deduzioni d'imposta da operare a norma dei paragrafi 1 a) e 1 b).

Convenzione-art. XX

Articolo XX

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono soggetti nell'altro Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che abbiano la nazionalita' dello Stato Contraente;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato Contraente.
3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.
4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita' nelle medesime condizioni.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia.
5. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato Contraente, non sono soggetti nel primo Stato Contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle societa' prelevata in conformita' alla legislazione italiana.
7. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Convenzione-art. XXI

Articolo XXI

1. Quando un residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo alla autorita' competente dello Stato Contraente di cui egli e' residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.
2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non e' in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati Contraenti.

Convenzione-art. XXII

Articolo XXII

1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. Tuttavia, le autorita' competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'autorita' fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Le informazioni cosi' scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorita' che, in virtu' della legislazione di detto Stato Contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed autorita' incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le autorita' competenti.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;
b) fornire particolari non consentiti dalla legislazione dell'uno o dell'altro Stato Contraente.
3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Convenzione-art. XXII

Articolo XXIII

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto a piu' estese esenzioni che siano accordate ai funzionari diplomatici o consolari in virtu' di norme generali di diritto internazionale o di particolari accordi. Ove, in virtu' di detto regime comportante piu' estese esenzioni, reddito e patrimonio non sono soggetti ad imposta nello Stato ricevente, il diritto alla tassazione viene riservato allo Stato che detti funzionari rappresentano.

Convenzione-art. XXIV

Articolo XXIV

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Gerusalemme non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa si applichera' al reddito realizzato ed al patrimonio posseduto a partire dal 1 gennaio 1962.

Convenzione-art. XXV

Articolo XXV

La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente puo' denunciare la Convenzione non prima di cinque anni dalla stia entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cessera' di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del termine di sei mesi.

FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica italiana
G. V. SORO

Per il Governo dello Stato di Israele
Ehud AVRIEL

Convenzione-art. I

Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione "mortis causa".

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le imposte a cui si riferisce la presente Convenzione sono:
a) per quanto riguarda l'Italia:
1) l'imposta sulle successioni;
2) l'imposta sull'asse ereditario globale netto;
b) per quanto riguarda Israele:
l'imposta sulle successioni.
Questa Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.
Le competenti autorita' degli Stati contraenti informeranno l'un l'altra al termine di ogni anno su ogni sostanziale modificazione nella loro legislazione fiscale in materia di imposte sull'asse ereditario e sulle successioni.

Convenzione-art. II

Articolo II

Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "Italia" significa la Repubblica italiana;
b) il termine "Israele" significa lo Stato di Israele;
c) il termine "imposta", significa l'imposta sull'asse ereditario globale netto e quella sulle successioni applicate dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni applicata da Israele, come il contesto richiede;
d) il termine "autorita' competente" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro per le finanze o un suo rappresentante.

Convenzione-art. III

Articolo III

1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era domiciliata in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni e' situato, e', ai fini dell'applicazione dell'imposta, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:
a) i beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano;
b) i beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita) e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo del decesso o, se in transito, nel luogo di destinazione.
c) i crediti (ivi comprese le obbligazioni, i paghero' cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore e' domiciliato o, se il debitore e' una societa', nello Stato in cui la stessa e' costituita o operante;
d) le azioni e le partecipazioni in societa' sono considerate esistenti nello Stato in cui la societa' e' costituita o operante;
e) le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo della loro immatricolazione;
f) i beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione libera e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti, cosi' come lo avviamento ad essi relativo, sono soggetti all'imposta in tale Stato.
Il termine "stabile organizzazione" indica un'installazione permanente di affari dove l'impresa esercita tutta o parte della propria attivita'.
Costituisce "stabile organizzazione":
i) una sede di direzione;
ii) una succursale;
iii) un ufficio;
iv) un'officina;
v) un laboratorio;
vi) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di ricchezze naturali;
vii) un cantiere di costruzione o di montaggio del quale la durata superi i 12 mesi;
g) le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati;
h) i diritti di autore e di esclusivita', i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti e le licenze per l'uso di qualsiasi opera, lavoro artistico o scientifico coperti da diritti d'autore, brevetti, marchi di fabbrica disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano sono esercitati;
i) tutti i beni diversi da quelli sopra menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo della morte.

Convenzione-art. IV

Articolo IV

Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi.
In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sara' decisa con un accordo particolare tra le autorita' competenti dei due Stati. A tal proposito, sara' considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici piu' stretti. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sara' decisa mediante un accordo particolare tra le autorita' competenti dei due Stati.

Convenzione-art. V

Articolo V

I debiti che gravano i beni di cui all'articolo III della presente Convenzione o che sono garantiti sui beni della stessa natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte.
Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma dei beni sui quali tale Stato ha il diritto di imporre, la differenza non coperta e' imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato.

Convenzione-art. VI

Articolo VI

Nessuna imposta sara' applicata sui beni trasmessi per testamento dal de cuius, il quale al tempo della morte era domiciliato in uno degli Stati contraenti, a favore degli enti seguenti:
1) l'altro Stato contraente;
2) una autorita' locale dello stesso per fini religiosi, educativi, culturali, benefici, assistenziali;
3) istituti, fondati o da fondarsi, aventi gli stessi fini, appartenenti al predetto secondo Stato contraente e da questo riconosciuti come tali.

Convenzione-art. VII

Articolo VII

Le competenti Autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, nonche' ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII

Ogni contribuente che prova che le tassazioni stabilite o progettate a suo carico hanno provocato o possono provocare nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione puo' reclamare all'autorita' competente dello Stato nel quale egli e' considerato domiciliato, ai sensi dell'articolo IV o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.
Se il reclamo e' ritenuto fondato, lo Stato adotta le misure necessarie per mettere fine alla doppia imposizione.
Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.

Convenzione-art. IX

Articolo IX

Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.
Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in ciascuno degli Stati contraenti.
Ove sorgessero dubbi o difficolta' circa l'interpretazione o l'applicazione della presente. Convenzione le autorita' competenti degli Stati contraenti possono risolvere la questione di mutuo accordo.

Convenzione-art. X

Articolo X

Le competenti autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare le norme della presente Convenzione e corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Convenzione-art. XI

Articolo XI

La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti relativi saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile.
La presente Convenzione avra' effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicata alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avra' effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente, ma potra' venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia denunciata almeno sei mesi prima. In tale caso la Convenzione cessera' di avere efficacia il primo di gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi.

FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, aventi i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.
Per il Governo della Repubblica italiana
G. V. SORO

Per il Governo dello Stato di Israele
Ehud AVRIBL


Scambio di note

Scambio di note che modifica la convenzione fra l'Italia e Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione "mortis causa" (Roma, 22 aprile 1968).



Parte di provvedimento in formato grafico





IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 21 marzo 1970

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 19 febbraio 1970, del seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi alle Convenzioni italo-israeliane per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968.
La prima Convenzione prevede, all'articolo XXIV, paragrafo 2, che l'Accordo stesso si applichi, dopo la sua entrata in vigore, al reddito realizzato e al patrimonio posseduto a partire dal 1 gennaio 1962, mentre l'applicabilita' della seconda Convenzione viene limitata, ai sensi dell'articolo 11, alle successioni ereditarie apertesi a partire dal giorno della sua entrata in vigore.
Per stabilire un'uniformita' fra i due Accordi, ho l'onore di proporre, a nome del mio Governo, che la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa si applichi invece alle successioni ereditarie apertesi a partire dal 1 gennaio 1962.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Aldo MORO
S. E. l'Ambasciatore Amiel NAJAR
Ambasciatore d'Israele
ROMA

Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI