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Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente.

Art. 1.


Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.