Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226, e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
Art. 2.
All'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, in relazione alla situazione della gestione per gli anni 1971 e 1972, e' concesso un contributo straordinario di lire 175 milioni.
Art. 3.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' al bilancio dello Stato la somma di lire 175 milioni, prelevandola dallo stanziamento del capitolo n. 530 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.
All'onere di lire 175 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si fara' fronte con l'entrata di cui al comma precedente.
All'onere di lire 175 milioni derivante dall'aumento del contributo previsto dall'articolo 1 per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - NATALI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA