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Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di comune e nuclei abitati.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.


Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle localita' per le quali sia gia' stata accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo stesso.
Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresi' eseguiti in quelle localita' che risultino possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178, ovvero venga presentata entro il periodo di validita' della presente legge.

Art. 3.


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle localita' ed impianti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 50 unita' distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal piu' vicino posto telefonico pubblico.
La realizzazione dei collegamenti di cui al precedente comma avverra', dietro domanda presentata dai comuni interessati, entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dal precedente articolo 1.

Art. 4.


Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.
A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973 il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.
Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonche' delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.
Il piano dei lavori e' approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 5.


All'onere derivante dalla concessione della sovvenzione prevista dall'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 1.600 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e quanto a lire 800 milioni, con riduzione del fondo del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, anche al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA