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Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.((11))
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.
Il Ministro per le Finanze e', inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.
AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 30 ottobre 1981, n. 609, convertito senza modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 777, ha disposto (con l'art. 1) che " E' soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32. "

Art. 2.


La tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per le finanze.

Art. 3.


E' abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.

Art. 4.


Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantita' superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.
All'uopo i possessori devono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.
Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.
Il rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto avverra', sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Per le erogazioni di benzina normale e super effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantita' superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data del 31 dicembre 1972 e' dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.

Art. 5.


I contribuenti che esercitano l'attivita' intermediaria nella circolazione di beni, di cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta
tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972.
L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata
sul prezzo fissato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.
Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche per il gasolio destinato ad uso di riscaldamento; ai fini della determinazione dell'imposta detraibile si deve fare riferimento al prezzo di lire 26 al chilogrammo fissato con decreto ministeriale 21 luglio 1970.
La detrazione e' ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione de decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguiti anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
Si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche', se operanti, quelle del terzo quarto comma dell'articolo 82 dello stesso decreto.

Art. 6.


I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartier generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato de Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.
L'energia elettrica tornita agli enti specificati nel comma precedente e' esente dall'imposta erariale di consumo. E' altresi' esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734))

Art. 8.


Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CNEL, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, quale Presidente delegato per il CIP, riferira' al Parlamento circa i criteri adottati per l'accertamento dei costi della materia prima della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 9.


All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 352,8 miliardi.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
In sede di impostazione in bilancio, nell'anno di pertinenza, del "fondo" di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si terra' conto delle eventuali minori entrate che nell'anno finanziario 1973 potranno derivare dall'applicazione della presente legge.
L'ammontare relativo sara' determinato con legge di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.



La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI - FERRI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Tabella B

TABELLA B

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE.



Impiego Agevolazione
1. Impieghi diversi da carburante per motori
o da combustibili per riscaldamento . . . . . . . . . . . esenzione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione
aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e
per i voli didattici (1) . . . . . . . . . . . . . . . . esenzione 3. Impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque marine
comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni
private da diporto, e impieghi come
carburanti per la navigazione
nelle acque interne, limitatamente
al trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti (1) . . . . . . . . . esenzione 4. Azionamento degli aeromobili militari
dell'Amministrazione della difesa . . . . . . . . . . 11% aliquota normale 5. Impiego nei trasporti ferroviari
di passeggeri e merci . . . . . . . . . . . . . . . . 30% aliquota normale 6. Impieghi in lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica:
gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 per cento
dell'aliquota normale;
benzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 per cento
dell'aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina e'
limitata alle macchine agricole
con potenza del motore non superiore a
40 CV e non adibite a lavori per conto
terzi; tali limitazioni non si applicano
alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche
mediante crediti o buoni d'imposta,
sulla base di criteri stabiliti, in
relazione alla estensione dei terreni,
alla qualita' delle colture ed alla dotazione
delle macchine agricole effettivamente
utilizzate, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali. ((70))
7. Prosciugamento e sistemazione
dei terreni allagati nelle zone
colpite da alluvione . . . . . . . . . . . . . . . . . . esenzione 8. Sollevamento delle acque allo
scopo di agevolare la coltivazione
dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . . . . . . esenzione 9. Prove sperimentali, collaudo
di motori di aviazione e marina e
revisione dei motori di aviazione,
nei quantitativi stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria . . . . . . . . . . 30% aliquota normale 10. Produzione di forza motrice con
motori fissi in stabilimenti
industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di ricerche
di idrocarburi e di forze endogene
e cantieri di costruzione . . . . . . . . . . . . . . 30% aliquota normale 11. Metano impiegato negli usi di
cantiere e nelle operazioni di
campo per la coltivazione di
idrocarburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . esenzione 12. Produzione, diretta o indiretta,
di energia elettrica, purche' la
potenza installata non sia inferiore a kw 1:
- metano e gas di petrolio liquefatti . . . . . . . . . . esenzione - gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.800 per 1.000 l - olio combustibile e oli minerali greggi,
naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28.400 per 1.000 kg In caso di autoproduzione di energia
elettrica, le aliquote per il
gasolio, per l'olio combustibile e per
gli oli minerali greggi sono le seguenti:
- gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840 per 1.000 l - olio combustibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 per 1.000 kg - oli minerali greggi, naturali . . . . . . . . . . . . . L. 2.500 per 1.000 kg L'agevolazione e' accordata:
a) ai prodotti petroliferi nei
limiti dei quantitativi impiegati
nella produzione di energia elettrica,
sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze;
b) agli oli minerali greggi,
naturali, impiegati nella stessa
area di estrazione per la produzione
e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati
in impianti petrolchimici per
l'alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l'autoproduzione
di energia elettrica e vapore tecnologico
per usi interni.
13. Azionamento delle autovetture
da noleggio da piazza, compresi i
motoscafi che in talune localita'
sostituiscono le vetture da piazza
e quelli lacuali, adibiti al servizio
pubblico da banchina per il
trasporto di persone . . . . . . . . . . . . . . . . 50% aliquota normale L'agevolazione e' concessa alla
benzina, anche sotto forma di
rimborso della differenza tra
l'aliquota prevista per la benzina
in via generale e quella ridotta,
entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per
ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore
a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per
ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti, ma non a 500.000
abitanti;
c) litri 11 giornalieri, per
ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione di 100.000
abitanti o meno.
14. Azionamento delle autoambulanze
destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza
dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con
decreto del Ministro delle
finanze, nei limiti e con le modalita'
stabiliti con lo stesso decreto . . . . . . . . . . . 50% aliquota normale Le agevolazioni previste per le
autoambulanze e per le autovetture
da noleggio da piazza, di cui ai
punti 13 e 14, sono concesse anche
sotto forma di rimborso, e della
stessa entita' per i mezzi
funzionanti a benzina, anche per
i mezzi trasformati con
alimentazione a GPL.
A decorrere dal 1 gennaio 1994,
le predette agevolazioni di cui ai
punti 13 e 14, sono concesse mediante
buoni o crediti d'imposta da
determinare, in relazione a parametri
commisurati al reddito
prodotto, al volume degli affari o ad
altri elementi di valutazione,
con decreto del Ministro delle finanze.
15. Produzione di ossido di alluminio
e di magnesio da acqua di mare . . . . . . . . . . . . . esenzione
(1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.



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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 29 settembre 1973, n. 578 , convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1973, n. 733 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, e' sospesa con effetto dal primo gennaio 1974.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punti 2) e 3), della predetta tabella B, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e delle autoambulanze, e' estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprieta' agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2) della lettera B) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 1.389,30 a L. 1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della suindicata tabella B, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, e' aumentata da L. 5.162 a L. 5.976 per quintale.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella B alla lettera D), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera F), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera H), punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi e' ridotta da L. 350 a L. 50 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (1a)


Il D.L. 29 settembre 1973, n. 578 , convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1973, n. 733 ,come modificato dalla L. 8 gennaio 1974, n. 2 , ha disposto (con l'art. 1) che " I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11. Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 ", ovvero il 25/11/1973."

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 6 luglio 1974, n. 251 , convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 346 , ha disposto (con l'art. 1) che "
E' ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 ".
Ha inoltre disposto che " L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 1.822,50 a L. 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 13.372 a L. 18.217 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102 , ha disposto (con l'art.7) che "Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 700 a L. 1.800 al quintale.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1/c, 1/d ed 1/e, della predetta tabella B per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi, e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale".

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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 10 giugno 1977, n. 287 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 agosto 1977, n. 492 , ha disposto (con l'art. 1) che "Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 1.800 a L. 2.200 al quintale."

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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 ha disposto (con l'art. 9) che "L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sostituita con l' art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346 , per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, e' aumentata da L. 11.800 a L. 21.365 per quintale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 10 gennaio 1978."

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AGGIORNAMENTO (7a)


Il D.M. 9 ottobre 1979 (in G.U. 16/10/1979, n. 282) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le aliquote ridotte previste dalla tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per i prodotti petroliferi di seguito elencati sono modificate dal peso al volume, alla temperatura di 15°C, nelle misure appresso indicate:


Per ettolitro 1) Benzina per autovettura da noleggio da piazza
(lett. B, punto 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.382 2) Benzina per autoambulanze (lett. B, punto 3) . . . . . » 2.382 3) Benzina per ricerche di idrocarburi e di
forze endogene (lett. B, punto 4) . . . . . . . . . . » 1.215 4) Acqua ragia per vernici (lett. C, punto 1) . . . . . . » 1.920 5) Petrolio lampante per prove sperimentali
e collaudo motori (lett. D, punto 1) . . . . . . . . . » 3.164 6) Petrolio lampante per ricerche di idrocarburi
e di forze endogene (lett. D, punto 2) . . . . . . . . L. 1.044 7) Petrolio lampante per uso illuminazione
e riscaldamento domestico (lett. D, punto 3) . . . . . » 2.373 8) Kerosene per azionamento aerei militari a
reazione dell'Amministrazione della Difesa
(lettera D, punto 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 475 9) Benzina e petrolio diverso da quello lampante
(jet fuel JP4) per azionamento aerei militari a
reazione dell'Amministrazione della difesa
(lettera E, punto 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 3.463,80
10) Benzina e petrolio diverso da quello lampante
per prove sperimentali e per collaudo motori
(lettera E, punto 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 4.150 11) Oli da gas da usare come combustibili
(lettera F, punto 1) . . . . . . . . . . . . . . . . .» 2.505 12) Oli da gas per ricerche idrocarburi e
forze endogene (lettera G, punto 2) . . . . . . . . .» 84 13) Oli da gas per azionamento macchine idrovore
(lettera G, punto 3) . . . . . . . . . . . . . . . . .» 84 14) Oli da gas per generare energia elettrica
(lettera G, punto 4) . . . . . . . . . . . . . . . .» 84 15) Oli da gas da usare come combustibili nei
forni previsti dalla lettera G, punto 5) . . . . . . .» 84 16) Oli leggeri distillati in un intervallo
di temperatura non superiore a 5°C impiegati
nella fabbricazione di vernici
(lettera I, punto 1) . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1.920 17) Oli da gas per preparazione « fanghi »
per pozzi nei lavori di perforazione per
ricerche di idrocarburi e forze endogene
(lettera M, punto 1) . . . . . . . . . . . . . . . . .» 84".


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, e' sospesa con effetto dal 1 gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere piu' venduti buoni benzina per turisti.
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287 , convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 492 , per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, e' soppressa.
L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonche' per la revisione dei motori di aviazione, e' soppressa.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 , per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 , ha disposto (con l'art. 13) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , modificata, da ultimo con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31 , per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da lire 3.463,80 a L. 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 150 C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 13 gennaio 1981, n.8 , convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 61 ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), dalla tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" e' destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B), rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono ridotte da L. 1.740 a L. 1.000 e da L. 2.505 a L. 1.630 per ettolitro, alla temperatura di 15°C."

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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 13 gennaio 1981, n.8 , convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 61 , come modificato dall' Errata Corrige in G.U. 16/1/1981, n. 15, ha disposto (con l'art. 1) che " L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 30 ottobre 1981, n. 609 , convertito senza modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 777 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 3.975,30 a L. 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (12)


La L. 22 febbraio 1982, n. 44 , ha disposto (con l'art. 1) che " E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 11 gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31 ."

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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 12 marzo 1982, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 1982, n. 231 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 10 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri, e' aumentata da L. 27.000 a L. 28.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.283 a L. 4.383 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 1.000 a L. 2.400 e da L. 1.630 a L. 3.030 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 625 a L. 1.055, da L. 730 a L. 1.160 e da L. 2.100 a L. 3.680, per quintale."

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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688 , convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, e' aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell' art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 , sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "cherosene", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3), ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili, diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 22 dicembre 1982, n. 925 , convertito senza modificazioni dalla L. 9 febbraio 1983, n. 30 ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri, e' aumentata da L. 35.105 a L. 37.287 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 5.072,30 a L. 5.290,50 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.L. 12 gennaio 1983, n. 7 , convertito senza modificazioni dalla L. 9 febbraio 1983, n. 31 ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri, e' aumentata da L. 37.287 a L. 38.990 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 5.290,50 a L. 5.460,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.L. 21 gennaio 1983, n. 9 , convertito senza modificazioni dalla L. 3 marzo 1983, n. 63 , ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 5.000 a L. 6.780 e da L. 5.639 a L. 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da L. 5.100 a L. 7.100 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (18)


Il D.L. 26 gennaio 1983, n. 13 , convertito senza modificazioni dalla L. 3 marzo 1983, n. 64 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' aumentata da L. 38.990 a L. 40.676 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 5.460,80 a L. 5.629,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.L. 11 marzo 1983,n. 58 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 maggio 1983, n. 162 , ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 14 marzo 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 6.780 a L. 8.160 e da L. 7.400 a L. 8.748 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.363 a L. 2.767, da L. 2.628 a L. 3.140 e da L. 7.100 a L. 8.634 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (20)


Il D.L. 31 marzo 1983, n. 88 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 maggio 1983, n. 163 , ha disposto (con l'art.1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione 3 della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e aumentata da L. 40.676 a L. 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da lire 5.629,40 a L. 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per gli oli da gas da usare come combustibili, e' aumentata da L. 8.748 a L. 9.722 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti i-b, i-c, ed i-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.767 a L. 3.059, da L. 3.140 a L. 3.478 e da L. 8.634 a L. 9.742 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (21)


Il D.L. 21 aprile 1983, n. 125 , convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1983, n. 246 , ha disposto (con l'art.1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' ridotta da L. 42.835 a L. 41.128 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 5.845,30 a L. 5.674,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C., relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (22)


Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372 , convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' ridotta da lire 41.128 a lire 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel Jp/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da lire 5.674,60 a lire 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (23)


Il D.L. 27 febbraio 1984, n. 15 , convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 85 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , ripristinata temporaneamente con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, e' aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 150 centigradi.
3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato alla Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 150 centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (24)


Il D.L. 25 luglio 1984, n. 373 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 settembre 1984, n. 591 , ha disposto (con l'art. 1) che "Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 9.177 a L. 10.000 e da L. 10.765 a L. 11.635 per ettolitro, alla temperatura di 150 C.
Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 3.298 a L. 3.558, da L. 3.937 a L. 4.250 e da L. 12.252 a L. 13.242 per quintale."

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AGGIORNAMENTO (25)


Il D.L. 5 ottobre 1984, n. 643 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 novembre 1984, n. 800 ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , ripristinata temporaneamente con l' articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' ridotta da L. 43.053 a L. 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 6.325,40 a L. 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (26)


Il D.L. 3 maggio 1985, n. 159 , convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1985, n. 316 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' ridotta da L. 45.224 a L. 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 6.569,30 a L. 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina."

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AGGIORNAMENTO (27)


Il D.L. 5 marzo 1986, n. 58 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 1986, n. 109 , ha disposto (con l'art. 1) che "L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, e' aumentata da L. 53.808 a L. 55.340 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominate "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 7.427,70 a L. 7.580,90 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza.
3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale".

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AGGIORNAMENTO (28)


Il D.P.R. 11 aprile 1986, n. 100 ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 12 aprile 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, gia' stabilite con i decreti-legge 28 febbraio 1986, n. 40, 5 marzo 1986, n. 58, e 13 marzo 1986, n. 63 , sono ulteriormente aumentate:
da 14.433 a L. 18.023 e da L. 16.089 a L. 17.763 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 5.567 a L. 6.068, da L. 6.480 a L. 7.082 e da L. 18.355 a L. 20.259 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (29)


Il D.P.R. 30 aprile 1986,n . 137, ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 2 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 17.763 a L. 19.782 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 6.068 a L. 6.673, da L. 7.082 a L. 7.807 e da L. 20.259 a L. 22.556 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (30)


Il D.P.R. 16 maggio 1986, n. 185 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 17 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 18.023 a L. 19.063 e da L. 19.782 a L. 20.704 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 6.673 a L. 6.949, da L. 7.807 a L. 8.138 e da L. 22.556 a L. 23.605 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (31)


Il D.P.R. 29 maggio 1986, n. 225 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A partire dal 31 maggio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 19.063 a L. 21.054 e da L. 20.704 a L. 21.464 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 6.949 a L. 7.176, da L. 8.138 a L. 8.412 e da L. 23.605 a L. 24.470 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (32)


Il D.P.R. 5 giugno 1986, n. 243 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A partire dal 6 giugno 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, di cui alla lettera D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e' aumentata da L. 21.054 a L. 21.791 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi."

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AGGIORNAMENTO (33)


Il D.P.R. 17 giugno 1986, n. 276 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 18 giugno 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 21.791 a L. 22.572 e da L. 21.464 a L. 22.245 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 7.176 a L. 7.410, da L. 8.412 a L. 8.692 e da L. 24.470 a L. 25.359 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-e) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (34)


Il D.P.R. 10 luglio 1986, n. 340 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 10 luglio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 22.572 a L. 24.349 e da L. 22.245 a L. 23.936 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 7.410 a L. 7.916, da L. 8.692 a L. 9.300 e da L. 25.359 a L. 27.283 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (35)


Il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 366 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 18 luglio 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 23.936 a L. 25.128 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera F), punto I), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 7.916 a L. 8.273, da L. 9.300 a L. 9.728 e da L. 27.283 a L. 28.638 per quintale, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (36)


Il D.P.R. 31 luglio 1986, n. 424 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 1 agosto 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono diminuite da L. 24.349 a L. 23.730 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alla lettera D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ."

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AGGIORNAMENTO (37)


Il D.P.R. 20 dicembre 1986, n. 884 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 22 dicembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 23.730 a L. 24.340 e da L. 25.128 a L. 25.738 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 8.273 a L. 8.456, da L. 9.728 a L. 9.947 e da L. 28.638 a L. 29.333 per quintale, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (38)


Il D.P.R. 23 gennaio 1987, n. 7 , ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 23 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
da L. 24.340 a L. 22.117 e da L. 25.738 a L. 23.515 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed f), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 8.456 a L. 7.791, da L. 9.947 a L. 9.149 e da L. 29.333 a L. 26.804 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c), e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (39)


Il D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 24 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 14 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 22.117 a L. 23.419 e da L. 23.515 a L. 24.766 per ettolitro alla temperatura di 15° C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; da L. 7.791 a L. 8.165, da L. 9.149 a L. 9.598 e da L. 26.804 a L. 28.227 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (40)


Il D.P.R. 20 febbraio 1987, n. 35 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 21 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 23.419 a L. 24.812 e da L. 24.766 a L. 25.476 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; da L. 8.165 a L. 8.377, da L. 9.598 a L. 9.853 e da L. 28.227 a L. 29.034 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (41)


Il D.P.R. 5 marzo 1987, n. 63 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 6 marzo 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 25.476 a L. 26.239 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 8.377 a L. 8.606, da L. 9.853 a L. 10.127 e da L. 29.034 a L. 29.903 per cento kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi; di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B".

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AGGIORNAMENTO (42)


Il D.L. 2 settembre 1987, n. 365 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 446 , ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987:
[...]
b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata di L. 8.505,80 a L. 8.586,20 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, e' aumentata da L. 27.934 a L. 29.016 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi;
d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H, punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 9.113 a L. 9.437, da L. 10.736 a L. 11.125, e da L. 31.831 a L. 33.062 per 100 chilogrammi."

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AGGIORNAMENTO (43)


Il D.P.R. 27 novembre 1987, n. 483 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 28 novembre 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 29.796 a L. 30.472 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da L. 9.671 a L. 9.873, da L. 11.405 a L. 11.648 e da L. 33.950 a L. 34.718 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (44)


Il D.P.R. 12 gennaio 1988, n. 6 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 13 gennaio 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 30.472 a L. 31.525 per ettolitro alla temperatura di 15 C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 9.873 a L. 10.188, da L. 11.648 a L. 12.026 e da L. 34.718 a L. 35.916 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (45)


Il D.P.R. 25 marzo 1988, n. 95 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 26 marzo 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 31.525 a L. 32.645 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 10.188 a L. 10.524, da L. 12.026 a L. 12.429 e da L. 35.916 a L. 37.191 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1 -c) e 1-d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (46)


Il D.P.R. 22 aprile 1988, n. 129 , ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 23 aprile 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
da L. 32.645 a L. 31.678 e da L. 24.812 a L. 23.845 per ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; da L. 10.524 a L. 10.234, da L. 12.429 a L. 12.081 e da L. 37.191 a L. 36.091 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (48)


Il D.P.R. 23 settembre 1988, n. 410 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dal 24 settembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
da L. 35.389 a L. 36.262 e da L. 23.845 a L. 24.718 per ettolitro alla temperatura di 15 ›C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; da L. 11.345 a L. 11.607, da L. 13.415 a L. 13.728 e da L. 40.313 a L. 41.306 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (49)


Il D.P.R. 9 novembre 1988, n. 478 , ha disposto (con l'articolo unico) che "A partire dall'11 novembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 36.262 a L. 37.259 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 11.607 a L. 11.906, da L. 13.728 a L. 14.087 e da L. 41.306 a L. 42.441 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (50)


Il D.Lgs. 22 dicembre 1988, n. 539 , ha disposto (con l'art. 1) che "A partire dal 23 dicembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
da L. 37.259 a L. 35.228 e da L. 24.718 a L. 22.687 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; da L. 11.906 a L. 11.297, da L. 14.087 a L. 13.357 e da L. 42.441 a L. 40.130 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (51)


Il D.L. 23 febbraio 1989, n. 57 , convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 1989, n. 140 , ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono modificate:
da lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
da lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e da lire 40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (52)


Il D.Lgs. 10 aprile 1989, n. 124 , ha disposto (con l'art. 1) che "Fino al 10 giugno 1989 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
da L. 36.229 a L. 34.485 e da L. 22.687 a L. 20.943 per ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ; da L. 11.597 a L. 11.075, da L. 13.716 a L. 13.090 e da L. 41.269 a L. 39.284 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (53)


Il D.Lgs. 19 maggio 1989, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1) che " Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 34.485 a L. 35.701 e da L. 20.943 a L. 22.159 per ettolitro alla temperatura di 15› C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 11.450 a L. 11.814, da L. 13.440 a L. 13.877 e da L. 39.309 a L. 40.693 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (54)


Il D.L. 13 giugno 1989, n. 228 , convertito senza modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 277 , ha disposto (con l'art. 1) che "Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo e' superiore all'uno per cento".

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AGGIORNAMENTO (55)


Il D.Lgs. 7 giugno 1989, n. 222 , ha disposto (con l'art. 1) che "Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 35.701 a L. 36.901 e da L. 22.159 a L. 23.359 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 11.814 a L. 12.173, da L. 13.877 a L. 14.308 e da L. 40.693 a L. 42.058 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (56)


Il D.Lgs. 23 giugno 1989,n . 237, ha disposto (con l'art. 1) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 36.901 a L. 38.099 e da L. 23.359 a L. 24.557 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 12.173 a L. 12.532, da L. 14.308 e L. 14.738 e da L. 42.058 a L. 43.422 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (57)


Il D.Lgs. 20 gennaio 1990, n. 4 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da lire 42.301 a lire 43.218 per ettolitro alla temperatura di 15 ›C per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da lire 16.790 a lire 17.064, da lire 19.048 a lire 19.377 e da lire 48.402 a lire 49.445 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (58)


Il D.Lgs. 20 gennaio 1990, n. 10 , ha disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 43.218 a L. 44.323 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 17.064 a L. 17.395, da L. 19.377 a L. 19.774 e da L. 49.445 a L. 50.702 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (59)


Il D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 13 , ha disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 44.323 a L. 45.781 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 17.395 a L. 17.832, da L. 19.774 a L. 20.298 e da L. 50.702 a L. 52.362 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (61)


Il D.P.C.M. 3 aprile 1990 (in G.U. 04/04/1990, n. 79) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 47.056 a L. 48.493 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 18.214 a L. 18.644, da L. 20.756 a L. 21.272 e da L. 53.812 a L. 55.446 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (63)


Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 19/05/1990, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 48.493 a L. 49.067 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 18.644 a L. 18.816, da L. 21.272 a L.21.479 e da L. 55.446 a L. 56.100 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (65)


La L. 29 dicembre 1990, n. 405 , ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti dalla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1› gennaio 1991 nelle seguenti misure:
di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per olii da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 8 comma 1) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1› gennaio 1991, nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1-b) 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ."

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AGGIORNAMENTO (65a)


Il D.P.C.M. 19 marzo 1991, (in G.U. 20/03/1991, n. 67) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 59.260 a L. 60.784 e da L. 31.154 a L. 32.678 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1), e D), punto 3, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;".
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
[...]
b) da L. 24.493 a L. 24.949, da L. 27.591 a L. 28.139 e da L. 67.872 a L. 69.605 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B".
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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AGGIORNAMENTO (66)


Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 , ha disposto (con l'art. 4) che "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 ›C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.777 e da L. 70.671 a L. 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B."

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AGGIORNAMENTO (70)


Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 , nel modificare la tabella del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che " l'aliquota agevolata degli oli da gas per uso agricolo di cui al punto 6 della presente tabella A e' aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale".