Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunita', firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.
Art. 21
Articolo 21
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo;
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo;
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.