Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunita' stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunita', firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvati i seguenti accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:
a) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
b) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e atto finale;
c) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
d) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato, protocollo e atto finale;
e) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con allegato e atto finale.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato fino al termine dei periodi transitori previsti in ciascuno degli accordi di cui all'articolo 1 ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi medesimi e per procedere ai conseguenti adattamenti della legislazione nazionale vigente.
Accordo
Art. 1
ALLEGATI
Accordo tra gli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Repubblica d'Austria.
2. Esso sostituisce l'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna.
Accordo tra gli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
1. Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Repubblica d'Austria.
2. Esso sostituisce l'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna.
Art. 2
Articolo 2
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
2. Fatte salve le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interinale, tra gli Stati della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 gennaio 1974 ogni dazio e' portato al 60 per cento del dazio di base;
le successive tre riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Per quanto riguarda gli scambi tra l'Irlanda e l'Austria, una prima riduzione viene effettuata il 1 aprile 1973 per portare tutti i dazi doganali all'importazione all'80 per cento dei dazi di base.
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
2. Fatte salve le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interinale, tra gli Stati della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 gennaio 1974 ogni dazio e' portato al 60 per cento del dazio di base;
le successive tre riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Per quanto riguarda gli scambi tra l'Irlanda e l'Austria, una prima riduzione viene effettuata il 1 aprile 1973 per portare tutti i dazi doganali all'importazione all'80 per cento dei dazi di base.
Art. 3
Articolo 3
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
Art. 4
Articolo 4
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operare le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo n. 1, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo n. 1, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo n. 1 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operare le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo n. 1, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo n. 1, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo n. 1 sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Art. 5
Articolo 5
1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e l'Austria, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Fatte salve le riduzioni effettuate in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Per quanto riguarda gli scambi tra l'Irlanda e l'Austria, una prima riduzione viene effettuata il 1 aprile 1973 per portare tutte le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione all'80 per cento del dazio di base.
1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e l'Austria, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Fatte salve le riduzioni effettuate in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Per quanto riguarda gli scambi tra l'Irlanda e l'Austria, una prima riduzione viene effettuata il 1 aprile 1973 per portare tutte le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione all'80 per cento del dazio di base.
Art. 6
Articolo 6
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al piu' tardi.
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al piu' tardi.
Art. 7
Articolo 7
Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalita' applicabili a taluni prodotti.
Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalita' applicabili a taluni prodotti.
Art. 8
Articolo 8
Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Art. 9
Articolo 9
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabile ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o spenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabile ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o spenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Art. 10
Articolo 10
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e l'Austria.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
Art. 11
Articolo 11
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari dell'Austria non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari dell'Austria non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
Art. 12
Articolo 12
L'Accordo non modifica le disposizioni dal Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
L'Accordo non modifica le disposizioni dal Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Art. 13
Articolo 13
L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Art. 14
Articolo 14
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Art. 15
Articolo 15
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Austria, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Austria, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
Art. 16
Articolo 16
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Art. 17
Articolo 17
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabile ai fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabile ai fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Art. 18
Articolo 18
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 19
Articolo 19
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e l'Austria:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e l'Austria:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 20
Articolo 20
1. La Comunita' estende per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio austriaco, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio austriaco.
2. In materia di prezzi l'Austria garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio austriaco che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione; l'osservanza del divieto di concorrenza sleale;
l'osservanza del principio di non discriminazione;
la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita;
l'osservanza delle norme dall'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.
L'Austria adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia.
Per quanto riguarda le forniture del Mercato comune, l'Austria garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'.
Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, l'Austria assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione della Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato.
La Comunita' ha fornito all'Austria l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.
3. Se le offerte fatte da imprese austriache portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato austriaco e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. La Comunita' estende per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio austriaco, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio austriaco.
2. In materia di prezzi l'Austria garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio austriaco che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione; l'osservanza del divieto di concorrenza sleale;
l'osservanza del principio di non discriminazione;
la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita;
l'osservanza delle norme dall'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.
L'Austria adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia.
Per quanto riguarda le forniture del Mercato comune, l'Austria garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'.
Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, l'Austria assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione della Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato.
La Comunita' ha fornito all'Austria l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.
3. Se le offerte fatte da imprese austriache portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato austriaco e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 21
Articolo 21
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo;
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo;
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 22
Articolo 22
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 23
Articolo 23
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 24
Articolo 24
1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.
Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficolta' derivanti dall'applicazione divergente o dalla infrazione nonche' ai rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
In caso di urgenza, la Parte contraente interessata puo' chiedere direttamente all'altra Parte contraente:
di porre fine immediatamente alla pratica incriminata;
di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.
La Parte contraente interessata la quale non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, puo' avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.
c) per quanto riguarda l'articolo 21, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.
Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficolta' derivanti dall'applicazione divergente o dalla infrazione nonche' ai rischi di distorsione della concorrenza. Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
In caso di urgenza, la Parte contraente interessata puo' chiedere direttamente all'altra Parte contraente:
di porre fine immediatamente alla pratica incriminata;
di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.
La Parte contraente interessata la quale non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, puo' avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.
c) per quanto riguarda l'articolo 21, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
Art. 25
Articolo 25
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella dell'Austria, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella dell'Austria, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
Art. 26
Articolo 26
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Art. 27
Articolo 27
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Art. 28
Articolo 28
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Art. 29
Articolo 29
1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse delle economie delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole ai settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse delle economie delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole ai settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Art. 30
Articolo 30
L'Allegato ed il Protocollo annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
L'Allegato ed il Protocollo annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
Art. 31
Articolo 31
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notificata all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notificata all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Art. 32
Articolo 32
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Austria.
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica d'Austria.
Art. 33
Articolo 33
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica d'Austria:
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.
Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica d'Austria:
Protocollo N.1
Art. 1
PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE IL REGIME APPLICABILE A TALUNI PRODOTTI
SEZIONE A
Regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti originari dell'Austria
Articolo 1
1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 1 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente
portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario dati applicabili
1 gennaio 1974 .............. 90
1 gennaio 1975 .............. 85
1 gennaio 1976 .............. 75
1 gennaio 1977 .............. 60
1 gennaio 1978 .............. 40
1 gennaio 1979 .............. 20
1 gennaio 1980 .............. 0
L'Irlanda porta, il 1 aprile 1973, i suoi dazi doganali all'importazione al livello del 95 per cento dei dazi di base
applicabili.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
----------------------------------------------------------
N. della tariffa _
doganale comune | Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n 73.06 al n. 73.14
incluso, esclusi i prodotti contemplati dal
Trattato CEE.
SEZIONE A
Regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti originari dell'Austria
Articolo 1
1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 1 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' nella sua composizione originaria ed in Irlanda, dei prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente
portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario dati applicabili
1 gennaio 1974 .............. 90
1 gennaio 1975 .............. 85
1 gennaio 1976 .............. 75
1 gennaio 1977 .............. 60
1 gennaio 1978 .............. 40
1 gennaio 1979 .............. 20
1 gennaio 1980 .............. 0
L'Irlanda porta, il 1 aprile 1973, i suoi dazi doganali all'importazione al livello del 95 per cento dei dazi di base
applicabili.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
----------------------------------------------------------
N. della tariffa _
doganale comune | Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n 73.06 al n. 73.14
incluso, esclusi i prodotti contemplati dal
Trattato CEE.
Art. 2
Articolo 2
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1, sono soggette a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilita' per la Comunita' e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato C del Protocollo n. 1 dell'Accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1 gennaio 1974 l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del
5 per cento.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, la Comunita' ed i suoi Stati membri si riservano la possibilita' di stabilire i massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunita' nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato la Comunita' ed i suoi Stati membri
soprassiedono alla applicazione del massimale.
c) In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita', previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per
l'anno precedente.
d) La Comunita' ed i suoi Stati membri notificano al Comitato misto, il 1 dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.
e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e dell'articolo 1 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine
dell'anno civile.
In questo caso, anteriormente al 1 luglio 1977:
la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi
doganali sotto indicati:
Percentuali dei dazi
Anni della tariffa doganale
comune applicabili
1973 .............. 0
1974................ 40
1975................ 60
1976................ 80
l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi.
I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ripristinati il 1 gennaio successivo.
f) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunita', nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
g) I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 1.
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1, sono soggette a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilita' per la Comunita' e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato C del Protocollo n. 1 dell'Accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1 gennaio 1974 l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del
5 per cento.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, la Comunita' ed i suoi Stati membri si riservano la possibilita' di stabilire i massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunita' nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato la Comunita' ed i suoi Stati membri
soprassiedono alla applicazione del massimale.
c) In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita', previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per
l'anno precedente.
d) La Comunita' ed i suoi Stati membri notificano al Comitato misto, il 1 dicembre di ogni anno, l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi.
e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e dell'articolo 1 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine
dell'anno civile.
In questo caso, anteriormente al 1 luglio 1977:
la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi
doganali sotto indicati:
Percentuali dei dazi
Anni della tariffa doganale
comune applicabili
1973 .............. 0
1974................ 40
1975................ 60
1976................ 80
l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi.
I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ripristinati il 1 gennaio successivo.
f) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunita', nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
g) I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 1.
Art. 3
SEZIONE B
Regime applicabile all'importazione in Austria di taluni prodotti originari della Comunita'
Articolo 3
1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 2 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione in Austria dei prodotti originari della Comunita' nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario base applicabili
1 aprile 1973 .............. 90
1 gennaio 1974 .............. 80
1 gennaio 1975 .............. 70
1 gennaio 1976 .............. 70
1 gennaio 1977 .............. 60
1 gennaio 1978 .............. 40
1 gennaio 1979 .............. 20
1 gennaio 1980 .............. 0
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
-------------------------------------------------------------------
N. della tariffa _
doganale austriaca| Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dai n. 73.06 al n. 73.14
incluso, ad eccezione dei prodotti contemplati
dal Trattato CEE.
Regime applicabile all'importazione in Austria di taluni prodotti originari della Comunita'
Articolo 3
1. Ferme restando le riduzioni tariffarie effettuate in virtu' dell'articolo 2 del Protocollo dell'Accordo interinale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna, i dazi doganali all'importazione in Austria dei prodotti originari della Comunita' nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli sottoelencati, secondo il calendario seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario base applicabili
1 aprile 1973 .............. 90
1 gennaio 1974 .............. 80
1 gennaio 1975 .............. 70
1 gennaio 1976 .............. 70
1 gennaio 1977 .............. 60
1 gennaio 1978 .............. 40
1 gennaio 1979 .............. 20
1 gennaio 1980 .............. 0
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
-------------------------------------------------------------------
N. della tariffa _
doganale austriaca| Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dai n. 73.06 al n. 73.14
incluso, ad eccezione dei prodotti contemplati
dal Trattato CEE.
Art. 4
Articolo 4
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 3 sono soggetti a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilita' dell'Austria di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato G del Protocollo n. 1 dell'Accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1 gennaio 1974 lo importo dei massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, l'Austria si riserva la possibilita' di stabilire massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dall'Austria nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5
per cento.
b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, l'Austria sospende l'applicazione di tale
massimale.
c) In caso di difficolta' congiunturali, l'Austria si riserva la possibilita', previe consultazioni in sede di Comitato misto, di
prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.
d) L'Austria notifica ogni anno al Comitato misto l'elenco dei
prodotti soggetti a massimali ed i relativi importi.
e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 3 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale austriaca puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine
dell'anno civile.
In tal caso anteriormente al 1 luglio 1977, l'Austria ristabilisce la riscossione dei dazi doganali sotto indicati nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito:
Percentuali dei dazi
Anni della tariffa doganale
austriaca applicabili
1973 .............. 0
1974 .............. 40
1975 .............. 60
1976 .............. 80
I dazi doganali risultanti dall'articolo 3 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.
f) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni in Austria, nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
g) I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 3 del presente Protocollo.
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 3 sono soggetti a massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilita' dell'Austria di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato G del Protocollo n. 1 dell'Accordo fra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato in data odierna. A partire dal 1 gennaio 1974 lo importo dei massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti in allegato, l'Austria si riserva la possibilita' di stabilire massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dall'Austria nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento; negli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5
per cento.
b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, l'Austria sospende l'applicazione di tale
massimale.
c) In caso di difficolta' congiunturali, l'Austria si riserva la possibilita', previe consultazioni in sede di Comitato misto, di
prorogare di un anno, l'importo fissato per l'anno precedente.
d) L'Austria notifica ogni anno al Comitato misto l'elenco dei
prodotti soggetti a massimali ed i relativi importi.
e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 3 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale austriaca puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa, fino alla fine
dell'anno civile.
In tal caso anteriormente al 1 luglio 1977, l'Austria ristabilisce la riscossione dei dazi doganali sotto indicati nei confronti della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito:
Percentuali dei dazi
Anni della tariffa doganale
austriaca applicabili
1973 .............. 0
1974 .............. 40
1975 .............. 60
1976 .............. 80
I dazi doganali risultanti dall'articolo 3 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.
f) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni in Austria, nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo.
g) I massimali sono aboliti al termine del periodo di disarmo tariffario previsto all'articolo 3 del presente Protocollo.
Accordo
Art. 1
Accordo tra gli stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
la Repubblica d'Islanda,
dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni appropriate per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
I prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio di cui all'Allegato, e originari degli Stati membri di tale Comunita' sono ammessi all'importazione in Islanda in esenzione da dazio doganale e tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' da restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, secondo modalita' analoghe a quelle previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 nonche' dal Protocollo n. 3 dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato in data odierna.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
la Repubblica d'Islanda,
dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni appropriate per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
I prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio di cui all'Allegato, e originari degli Stati membri di tale Comunita' sono ammessi all'importazione in Islanda in esenzione da dazio doganale e tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' da restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente, secondo modalita' analoghe a quelle previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 nonche' dal Protocollo n. 3 dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato in data odierna.
Art. 2
Articolo 2
In caso di difficolta' o di minaccia grave di difficolta' nella sua bilancia dei pagamenti, l'Islanda puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia.
In caso di difficolta' o di minaccia grave di difficolta' nella sua bilancia dei pagamenti, l'Islanda puo' adottare le necessarie misure di salvaguardia.
Art. 3
Articolo 3
1. Le disposizioni relative ai dazi doganali all'importazione sono applicabili ai dazi doganali a carattere fiscale.
L'Islanda puo' sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. L'Islanda puo' mantenere in vigore i dazi doganali a carattere fiscale all'importazione per i prodotti di cui all'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato in data odierna, nelle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 di tale Accordo.
1. Le disposizioni relative ai dazi doganali all'importazione sono applicabili ai dazi doganali a carattere fiscale.
L'Islanda puo' sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. L'Islanda puo' mantenere in vigore i dazi doganali a carattere fiscale all'importazione per i prodotti di cui all'Allegato II dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato in data odierna, nelle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 di tale Accordo.
Art. 4
Articolo 4
Hanno luogo delle consultazioni tra le Parti contraenti ogniqualvolta, a parere di una di esse, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra lo renda necessario.
Hanno luogo delle consultazioni tra le Parti contraenti ogniqualvolta, a parere di una di esse, l'applicazione delle disposizioni di cui sopra lo renda necessario.
Art. 5
Articolo 5
Se nel territorio dell'Islanda si sviluppa una produzione di un prodotto di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, le Parti contraenti procedono, a richiesta di una di esse, all'esame della nuova situazione ai fini della revisione dell'Accordo.
Se nel territorio dell'Islanda si sviluppa una produzione di un prodotto di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, le Parti contraenti procedono, a richiesta di una di esse, all'esame della nuova situazione ai fini della revisione dell'Accordo.
Art. 6
Articolo 6
Ogni parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Ogni parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Art. 7
Articolo 7
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Repubblica d'Islanda:
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Repubblica d'Islanda:
Art. 1
Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro.
Considerando che la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Repubblica portoghese.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro.
Considerando che la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Repubblica portoghese.
Art. 2
Articolo 2
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo:
2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base;
le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1974;
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo:
2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base;
le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1974;
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Art. 3
Articolo 3
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Art. 4
Articolo 4
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 e' applicato, arrotondando al quarto decimale.
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5, dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 e' applicato, arrotondando al quarto decimale.
Art. 5
Articolo 5
1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione e' introdotta negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo.
2. Le tasse di effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il ritmo seguente:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
1. Nessuna nuova tassa di effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione e' introdotta negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo.
2. Le tasse di effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il ritmo seguente:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Art. 6
Articolo 6
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1 gennaio 1974.
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi entro il 1 gennaio 1974.
Art. 7
Articolo 7
I Protocolli n. 1 e n. 2 determinano, per taluni prodotti, i regimi particolari applicabili all'importazione in Portogallo.
I Protocolli n. 1 e n. 2 determinano, per taluni prodotti, i regimi particolari applicabili all'importazione in Portogallo.
Art. 8
Articolo 8
Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Art. 9
Articolo 9
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Art. 10
Articolo 10
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e il Portogallo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
Art. 11
Articolo 11
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari del Portogallo non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
Art. 12
Articolo 12
L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Art. 13
Articolo 13
L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Art. 14
Articolo 14
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Art. 15
Articolo 15
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Portogallo, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Portogallo, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Art. 16
Articolo 16
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Art. 17
Articolo 17
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Art. 18
Articolo 18
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 19
Articolo 19
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e il Portogallo:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e il Portogallo:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 20
Articolo 20
1. La Comunita' estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio portoghese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio portoghese.
2. In materia di prezzi il Portogallo garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio portoghese che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:
l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
l'osservanza del principio di non discriminazione,
la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita,
l'osservanza delle norme d'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.
Il Portogallo adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia.
Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, il Portogallo garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'.
Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, il Portogallo assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato.
La Comunita' ha fornito al Portogallo l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.
3. Se le offerte fatte da imprese portoghesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato portoghese e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. La Comunita' estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio portoghese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio portoghese.
2. In materia di prezzi il Portogallo garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio portoghese che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:
l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
l'osservanza del principio di non discriminazione,
la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita,
l'osservanza delle norme d'allineamento, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.
Il Portogallo adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia.
Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, il Portogallo garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'.
Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, il Portogallo assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato.
La Comunita' ha fornito al Portogallo l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.
3. Se le offerte fatte da imprese portoghesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato portoghese e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 21
Articolo 21
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,
ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 22
Articolo 22
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'Altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'Altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 23
Articolo 23
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 24
Articolo 24
1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa la evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.
Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficolta' derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonche' ai rischi di distorsione della concorrenza.
Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
In caso di urgenza, la Parte contraente interessata puo' chiedere direttamente all'altra Parte contraente:
di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.
La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, puo' avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.
c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alle situazioni.
1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa la evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.
Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficolta' derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonche' ai rischi di distorsione della concorrenza.
Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
In caso di urgenza, la Parte contraente interessata puo' chiedere direttamente all'altra Parte contraente:
di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.
La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, puo' avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.
c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alle situazioni.
Art. 25
Articolo 25
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella del Portogallo, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella del Portogallo, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
Art. 26
Articolo 26
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Art. 27
Articolo 27
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Art. 28
Articolo 28
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Art. 29
Articolo 29
1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Art. 30
Articolo 30
L'Allegato e i Protocolli annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
L'Allegato e i Protocolli annessi all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
Art. 31
Articolo 31
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Art. 32
Articolo 32
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio europeo della Repubblica portoghese.
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio europeo della Repubblica portoghese.
Art. 33
Articolo 33
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'art. 2, terzo comma, della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica portoghese:
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'art. 2, terzo comma, della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica portoghese:
Protocollo N.1
Art. 1
PROTOCOLLO N. 1 CONCERNENTE IL REGIME TARIFFARIO CHE IL PORTOGALLO PUO' APPLICARE
A TALUNI PRODOTTI
Articolo 1
1. In deroga all'articolo 2 dell'Accordo, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'elenco allegato, sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:
Aliquote di
Calendario riduzione in
percentuale
1 aprile 1973 ............... 20
1 gennaio 1974 ............... 30
1 gennaio 1975 ............... 50
1 gennaio 1976 ............... 60
1 luglio 1977 ............... 80
1 gennaio 1980 ............... 100
2. Per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito di cui allo stesso elenco, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:
Aliquote di
Calendario riduzione in
percentuale
1 gennaio 1973................ 60
1 gennaio 1974................ 60
1 gennaio 1975................ 70
1 luglio 1977................. 80
1 gennaio 1980................ 100
3. Con decorrenza dal 1 luglio 1977 il Portogallo applica senza discriminazione a tutti gli Stati membri della Comunita' il trattamento piu' vantaggioso, derivante dalle riduzioni applicate in conformita' al presente articolo sui dazi di base di cui all'articolo 4 dell'Accordo.
A TALUNI PRODOTTI
Articolo 1
1. In deroga all'articolo 2 dell'Accordo, i dazi doganali all'importazione in Portogallo applicabili ai prodotti originari della Comunita' nella sua composizione originaria e dell'Irlanda, di cui all'elenco allegato, sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:
Aliquote di
Calendario riduzione in
percentuale
1 aprile 1973 ............... 20
1 gennaio 1974 ............... 30
1 gennaio 1975 ............... 50
1 gennaio 1976 ............... 60
1 luglio 1977 ............... 80
1 gennaio 1980 ............... 100
2. Per i prodotti originari della Danimarca, della Norvegia e del Regno Unito di cui allo stesso elenco, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi nelle proporzioni e secondo il calendario qui appresso indicati:
Aliquote di
Calendario riduzione in
percentuale
1 gennaio 1973................ 60
1 gennaio 1974................ 60
1 gennaio 1975................ 70
1 luglio 1977................. 80
1 gennaio 1980................ 100
3. Con decorrenza dal 1 luglio 1977 il Portogallo applica senza discriminazione a tutti gli Stati membri della Comunita' il trattamento piu' vantaggioso, derivante dalle riduzioni applicate in conformita' al presente articolo sui dazi di base di cui all'articolo 4 dell'Accordo.
Art. 2
Articolo 2
In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo e nella misura in cui la sua industrializzazione ed il suo sviluppo rendano necessarie delle misure di protezione, il Portogallo, sino al 31 dicembre 1979, puo' introdurre, aumentare o ristabilire dei dazi doganali ad valorem secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 1 dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna.
In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo e nella misura in cui la sua industrializzazione ed il suo sviluppo rendano necessarie delle misure di protezione, il Portogallo, sino al 31 dicembre 1979, puo' introdurre, aumentare o ristabilire dei dazi doganali ad valorem secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 1 dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica portoghese, firmato in data odierna.
Accordo
Art. 1
Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
il Regno di Svezia,
dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e del Regno di Svezia.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
il Regno di Svezia,
dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Il presente Accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e del Regno di Svezia.
Art. 2
Articolo 2
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base;
le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1974,
il 1 gennaio 1975,
il 1 gennaio 1976,
il 1 luglio 1977.
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base;
le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1974,
il 1 gennaio 1975,
il 1 gennaio 1976,
il 1 luglio 1977.
Art. 3
Articolo 3
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee, e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
Art. 4
Articolo 4
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 2 ed al Protocollo, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 2 ed al Protocollo, sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'articolo 2 ed il Protocollo sono applicati, arrotondando al quarto decimale.
Art. 5
Articolo 5
1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
2. Le tasse d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e la Svezia, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il ritmo seguente:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975,
il 1 gennaio 1976,
il 1 luglio 1977.
1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
2. Le tasse d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e la Svezia, a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il ritmo seguente:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975,
il 1 gennaio 1976,
il 1 luglio 1977.
Art. 6
Articolo 6
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al piu' tardi.
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al piu' tardi.
Art. 7
Articolo 7
Il Protocollo determina il regime tariffario e le modalita' applicabili a taluni prodotti.
Il Protocollo determina il regime tariffario e le modalita' applicabili a taluni prodotti.
Art. 8
Articolo 8
Le disposizioni che fissano le regole di origine per la applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Le disposizioni che fissano le regole di origine per la applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Art. 9
Articolo 9
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazionale piu' favorita, o sospenderne la applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazionale piu' favorita, o sospenderne la applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Art. 10
Articolo 10
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svezia.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
Art. 11
Articolo 11
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari della Svezia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari della Svezia non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
Art. 12
Articolo 12
L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dello acciaio, ne i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dello acciaio, ne i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.
Art. 13
Articolo 13
L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
L'Accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'Accordo, ed in particolare, le disposizioni concernenti le regole di origine.
Art. 14
Articolo 14
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Art. 15
Articolo 15
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Svezia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimilata al commercio tra le Parti contraenti.
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunita' in cui risiede il creditore o in Svezia, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimilata al commercio tra le Parti contraenti.
Art. 16
Articolo 16
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Art. 17
Articolo 17
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Art. 18
Articolo 18
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 19
Articolo 19
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Svezia:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Svezia:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 20
Articolo 20
1. La Comunita' estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio svedese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio svedese.
2. In materia di prezzi la Svezia garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio svedese che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:
- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- l'osservanza del principio di non discriminazione,
- la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita,
- l'osservanza delle norme d'allineamento,
assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.
La Svezia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia.
Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Svezia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'.
Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Svezia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato.
La Comunita' ha fornito alla Svezia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.
3. Se le offerte fatte da imprese svedesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato svedese e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
1. La Comunita' estende, per i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles, di cui all'Accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio svedese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture in territorio svedese.
2. In materia di prezzi la Svezia garantisce per quanto riguarda le forniture sia sul territorio svedese che nel Mercato comune dei prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di cui all'Accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione:
- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,
- l'osservanza del principio di non discriminazione,
- la pubblicita' dei prezzi alla partenza dal punto di parita' scelto e delle condizioni di vendita,
- l'osservanza delle norme d'allineamento,
assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto.
La Svezia adotta le misure necessarie per realizzare, in maniera continua i medesimi effetti di quelli ottenuti dalle decisioni d'applicazione adottate dalla Comunita' in tale materia.
Per quanto riguarda le forniture nel Mercato comune, la Svezia garantisce anche l'osservanza delle decisioni della Comunita' che vietano l'allineamento su offerte in provenienza da taluni Paesi terzi, tenendo conto delle disposizioni transitorie relative all'adesione della Danimarca e della Norvegia alla Comunita'.
Per quanto riguarda le forniture nel mercato irlandese, la Svezia assicura inoltre l'osservanza delle disposizioni transitorie che disciplinano l'adesione dell'Irlanda alla Comunita' e che limitano le possibilita' di allineamento su tale mercato.
La Comunita' ha fornito alla Svezia l'elenco delle decisioni di applicazione dell'articolo 60, delle decisioni ad hoc concernenti il divieto di allineamento, nonche' le disposizioni transitorie relative ai mercati danese, norvegese e irlandese. Essa comunichera' anche ogni eventuale modifica delle decisioni di cui sopra, non appena adottate.
3. Se le offerte fatte da imprese svedesi portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato della Comunita' o se le offerte fatte da imprese della Comunita' portano o minacciano di portare pregiudizio al buon funzionamento del mercato svedese e se tale pregiudizio e' imputabile ad un'applicazione divergente delle norme stabilite in virtu' dei paragrafi 1 e 2 o ad una violazione di tali norme da parte delle imprese in questione, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure adeguate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 21
Articolo 21
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
- alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,
- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
- alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,
- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 22
Articolo 22
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 23
Articolo 23
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 24.
Art. 24
Articolo 24
1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione, della pratica incriminata.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.
Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficolta' derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonche' ai rischi di distorsione della concorrenza.
Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
In caso di urgenza, la Parte contraente interessata puo' chiedere direttamente all'altra Parte contraente:
- di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
- di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.
La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, puo' avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.
c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
1. Se una Parte contraente, sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 21 e 23 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 18 a 23, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 19, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione, della pratica incriminata.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 20, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, di una sanzione adeguata della pratica di cui trattasi.
Se in sede di Comitato misto non viene raggiunto un accordo o, secondo il caso, se non si stabilisce una sanzione soddisfacente nei confronti dell'impresa colpevole, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure che essa ritiene necessarie per rimediare alle difficolta' derivanti dall'applicazione divergente o dall'infrazione nonche' ai rischi di distorsione della concorrenza.
Tali misure possono consistere in particolare in una revoca di concessioni tariffarie e nella risoluzione per le imprese interessate dall'obbligo di rispettare le regole di prezzi nelle loro transazioni sul mercato dell'altra Parte contraente.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di quest'ultimo, di consultazioni periodiche, in particolare per la loro soppressione non appena le condizioni lo permettono.
In caso di urgenza, la Parte contraente interessata puo' chiedere direttamente all'altra Parte contraente:
- di porre fine immediatamente alla pratica incriminata,
- di avviare una procedura di sanzione nei confronti dell'impresa colpevole.
La Parte contraente interessata che non consideri risolta la questione in modo soddisfacente, puo' avviare la procedura prevista in sede di Comitato misto.
c) Per quanto riguarda l'articolo 21, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
d) Per quanto riguarda l'articolo 22, prima che la Parte contraente interessata adotti le misure adeguate si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
Art. 25
Articolo 25
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Svezia, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Svezia, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.
Art. 26
Articolo 26
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Art. 27
Articolo 27
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Art. 28
Articolo 28
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Art. 29
Articolo 29
1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata sempreche' non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle Parti contraenti.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'Accordo, estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo, presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.
Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, delle raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati. Tali raccomandazioni possono, se del caso, prevedere l'attuazione di un'armonizzazione concertata sempreche' non ne risulti pregiudicata l'autonomia di decisione delle Parti contraenti.
2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Art. 30
Articolo 30
L'Allegato ed il Protocollo annesso all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
L'Allegato ed il Protocollo annesso all'Accordo fanno parte integrante di quest'ultimo.
Art. 31
Articolo 31
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Art. 32
Articolo 32
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno di Svezia.
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio del Regno di Svezia.
Art. 33
Articolo 33
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita' europee:
Per il Regno di Svezia:
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il presente Accordo puo' entrare in vigore soltanto per gli Stati che hanno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se quest'ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita' europee:
Per il Regno di Svezia:
Protocollo
Art. 1
PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME APPLICABILE A TALUNI PRODOTTI
SEZIONE A
Regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti originari della Svezia
Articolo 1
1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunita' nella sua composizione originaria e in Irlanda, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli qui appresso
indicati, secondo il ritmo seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario base applicabili
Il 1 aprile 1973 .............. 95
Il 1 gennaio 1974 .............. 90
Il 1 gennaio 1975 .............. 85
Il 1 gennaio 1976 .............. 75
Il 1 gennaio 1977 .............. 60
Il 1 gennaio 1978 .............. 40
Il 1 gennaio 1979 .............. 20
Il 1 gennaio 1980 .............. 0
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
----------------------------------------------------------
N. della tariffa_
doganale comune | Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14
incluso, ad esclusione dei prodotti di cui al
Trattato CEE.
SEZIONE A
Regime applicabile all'importazione nella Comunita' di taluni prodotti originari della Svezia
Articolo 1
1. I dazi doganali all'importazione, nella Comunita' nella sua composizione originaria e in Irlanda, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2, sono gradualmente portati ai livelli qui appresso
indicati, secondo il ritmo seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario base applicabili
Il 1 aprile 1973 .............. 95
Il 1 gennaio 1974 .............. 90
Il 1 gennaio 1975 .............. 85
Il 1 gennaio 1976 .............. 75
Il 1 gennaio 1977 .............. 60
Il 1 gennaio 1978 .............. 40
Il 1 gennaio 1979 .............. 20
Il 1 gennaio 1980 .............. 0
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
----------------------------------------------------------
N. della tariffa_
doganale comune | Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14
incluso, ad esclusione dei prodotti di cui al
Trattato CEE.
Art. 2
Articolo 2
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1 sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilita' per la Comunita' e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti i massimali fissati per il 1973 figurano all'Allegato C del Protocollo n. 1 dell'Accordo, firmato in data odierna, tra la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia. Tali massimali i cui importi sono comuni per i prodotti della voce n. 73.15, di cui al detto Allegato C ed al presente Protocollo sono calcolati considerando che la Comunita' nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1 aprile 1973.
Per l'anno 1974, l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973 ragguagliato su base annuale per la Comunita' e maggiorato del 5 per cento. A partire dal 1 gennaio 1975, l'importo dei massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita' di stabilire dei massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunita' nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici aumentata del 5 per cento; gli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, la Comunita' e i suoi Stati membri sospendono l'applicazione di tale massimale.
c) In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita', previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.
d) La Comunita' e i suoi Stati membri notificano al Comitato misto il 1 dicembre di ogni anno l'elenco dei prodotti soggetti a massimale l'anno successivo e i relativi importi.
e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.
In tal caso, anteriormente al 1 luglio 1977: la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione di dazi doganali come segue:
Percentuali dei dazi
Anni della tariffa doganale
comune applicabili
1973 .............. 0
1974 .............. 40
1975 .............. 60
1976 .............. 80
l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili in
Paesi terzi.
I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.
f) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di Comitato misto la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenuto conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunita', nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
g) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti all'articolo 1 del presente Protocollo.
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1 sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilita' per la Comunita' e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti i massimali fissati per il 1973 figurano all'Allegato C del Protocollo n. 1 dell'Accordo, firmato in data odierna, tra la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia. Tali massimali i cui importi sono comuni per i prodotti della voce n. 73.15, di cui al detto Allegato C ed al presente Protocollo sono calcolati considerando che la Comunita' nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1 aprile 1973.
Per l'anno 1974, l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973 ragguagliato su base annuale per la Comunita' e maggiorato del 5 per cento. A partire dal 1 gennaio 1975, l'importo dei massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita' di stabilire dei massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunita' nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici aumentata del 5 per cento; gli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
b) Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, la Comunita' e i suoi Stati membri sospendono l'applicazione di tale massimale.
c) In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita', previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.
d) La Comunita' e i suoi Stati membri notificano al Comitato misto il 1 dicembre di ogni anno l'elenco dei prodotti soggetti a massimale l'anno successivo e i relativi importi.
e) In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile.
In tal caso, anteriormente al 1 luglio 1977: la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione di dazi doganali come segue:
Percentuali dei dazi
Anni della tariffa doganale
comune applicabili
1973 .............. 0
1974 .............. 40
1975 .............. 60
1976 .............. 80
l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili in
Paesi terzi.
I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.
f) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di Comitato misto la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenuto conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunita', nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
g) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti all'articolo 1 del presente Protocollo.
Art. 3
SEZIONE B
Regime applicabile all'importazione in Svezia di taluni prodotti originari della Comunita'
Articolo 3
1. I dazi doganali all'importazione in Svezia applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli qui appresso indicati, secondo il ritmo seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario base applicabili
Il 1 aprile 1973 ............... 95
Il 1 gennaio 1974 ............... 90
Il 1 gennaio 1975 ............... 80
Il 1 gennaio 1976 ............... 75
Il 1 gennaio 1977 ............... 60
Il 1 gennaio 1978 ............... 40
Il 1 gennaio 1979 ............... 20
Il 1 gennaio 1980 ............... 0
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
-------------------------------------------------------------------
N. della tariffa _
doganale svedese | Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo
o a freddo; esclusi i prodotti di cui al
Trattato CEE:
diversi da quelli ricoperti di alluminio, di
piombo o di stagno.
Ex 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo
o a freddo; esclusi i prodotti di cui al
Trattato CEE:
diverse da quelle ricoperte di alluminio, di
piombo o di stagno:
ricoperte di zinco:
di uno spessore inferiore a 3 mm;
altre:
di uno spessore inferiore a 3 mm ma almeno
di 0,9 mm.
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, esclusi i prodotti di cui al
Trattato CEE.
Regime applicabile all'importazione in Svezia di taluni prodotti originari della Comunita'
Articolo 3
1. I dazi doganali all'importazione in Svezia applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli qui appresso indicati, secondo il ritmo seguente:
Percentuali
dei dazi di
Calendario base applicabili
Il 1 aprile 1973 ............... 95
Il 1 gennaio 1974 ............... 90
Il 1 gennaio 1975 ............... 80
Il 1 gennaio 1976 ............... 75
Il 1 gennaio 1977 ............... 60
Il 1 gennaio 1978 ............... 40
Il 1 gennaio 1979 ............... 20
Il 1 gennaio 1980 ............... 0
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
-------------------------------------------------------------------
N. della tariffa _
doganale svedese | Designazione delle merci
-------------------------------------------------------------------
Ex 73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo
o a freddo; esclusi i prodotti di cui al
Trattato CEE:
diversi da quelli ricoperti di alluminio, di
piombo o di stagno.
Ex 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo
o a freddo; esclusi i prodotti di cui al
Trattato CEE:
diverse da quelle ricoperte di alluminio, di
piombo o di stagno:
ricoperte di zinco:
di uno spessore inferiore a 3 mm;
altre:
di uno spessore inferiore a 3 mm ma almeno
di 0,9 mm.
Ex 73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, esclusi i prodotti di cui al
Trattato CEE.
Art. 4
Articolo 4
Per i prodotti di cui alla sezione B del presente Protocollo, ad eccezione di quelli delle voci tariffarie nn. 73.12 e 73.13, la Svezia si riserva, qualora cio' si rivelasse assolutamente necessario in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, la possibilita' di stabilire dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A del detto Protocollo e le cui modalita' saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali, possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei Paesi terzi.
Per i prodotti di cui alla sezione B del presente Protocollo, ad eccezione di quelli delle voci tariffarie nn. 73.12 e 73.13, la Svezia si riserva, qualora cio' si rivelasse assolutamente necessario in uno stadio successivo e previa consultazione in sede di Comitato misto, la possibilita' di stabilire dei massimali indicativi quali definiti nella sezione A del detto Protocollo e le cui modalita' saranno identiche a quelle ivi menzionate. Per le importazioni che superino i massimali, possono essere ristabiliti i dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei Paesi terzi.
Accordo
Art. 1
Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Confederazione Svizzera
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
la Confederazione svizzera,
dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Confederazione svizzera.
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
la Confederazione svizzera,
dall'altro,
Considerando che la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera concludono un Accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',
Perseguendo gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
Hanno deciso, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e della Confederazione svizzera.
Art. 2
Articolo 2
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base;
le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1974,
il 1 gennaio 1975,
il 1 gennaio 1976,
il 1 luglio 1977.
1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
2. I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente:
il 1 aprile 1973 ogni dazio e' portato all'80 per cento del dazio di base;
le successive quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, si effettuano:
il 1 gennaio 1974,
il 1 gennaio 1975,
il 1 gennaio 1976,
il 1 luglio 1977.
Art. 3
Articolo 3
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
1. Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale.
Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.
2. La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale in caso di applicazione dell'articolo 38 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
Art. 4
Articolo 4
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'art. 2, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'art. 2 sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'art. 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'art. 2 e' applicato, arrotondando al quarto decimale.
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'art. 2, e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972.
2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'art. 2 sono applicati, arrotondando al primo decimale.
Con riserva della futura applicazione da parte della Comunita' dell'art. 39, paragrafo 5 dell'"Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati", stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunita' europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese, l'art. 2 e' applicato, arrotondando al quarto decimale.
Art. 5
Articolo 5
1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
1. Nessuna nuova tassa d'effetto equivalente e dei dazi doganali all'importazione sara' introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
2. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione introdotte negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse con l'entrata in vigore dell'Accordo.
Ogni tassa d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione la cui aliquota sia, il 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972, viene portata al livello di quest'ultima con l'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Le tasse d'effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario:
ogni tassa e' portata, al piu' tardi entro il 1 gennaio 1974, al 60 per cento dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972;
le tre successive riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate:
il 1 gennaio 1975;
il 1 gennaio 1976;
il 1 luglio 1977.
Art. 6
Articolo 6
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al piu' tardi.
Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al piu' tardi.
Art. 7
Articolo 7
Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera, firmato in data odierna, valgono anche per il presente Accordo.
Art. 8
Articolo 8
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o sospenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita, o sospenderne l'applicazione notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto, almeno, per quanto possibile, trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare.
Art. 9
Articolo 9
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunita' e la Svizzera.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1 gennaio 1975.
Art. 10
Articolo 10
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
A partire dal 1 luglio 1977 i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri della Comunita' si accordano tra loro.
Art. 11
Articolo 11
L'accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.
L'accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.
Art. 12
Articolo 12
L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.
L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera, purche' questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni concernenti le regole di origine.
Art. 13
Articolo 13
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.
I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente od indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.
I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate, direttamente od indirettamente.
Art. 14
Articolo 14
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della comunita' in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
I pagamenti relativi agli scambi di merci, cosi' come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della comunita' in cui risiede il creditore o in Svizzera, non sono soggetti ad alcuna restrizione.
Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione, il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine, relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente.
Art. 15
Articolo 15
L'Accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
L'Accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
Art. 16
Articolo 16
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:
a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;
b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;
c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.
Art. 17
Articolo 17
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.
La Parte contraente la quale reputi che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtu' dell'Accordo puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Art. 18
Articolo 18
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dello Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Svizzera:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dello Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunita' e la Svizzera:
i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nella totalita' del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;
iii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
2. La Parte contraente la quale reputi che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Art. 19
Articolo 19
Se le offerte fatte da imprese svizzere sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Se le offerte fatte da imprese svizzere sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Art. 20
Articolo 20
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata allo interno nel territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
- alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,
- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure appropriato nei modi e secondo le procedure di cui allo articolo 23.
Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attivita' produttiva esercitata allo interno nel territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento e' dovuto:
- alla riduzione, parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente Accordo,
- ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi, impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione, sono sensibilmente inferiori ai dazi e alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure appropriato nei modi e secondo le procedure di cui allo articolo 23.
Art. 21
Articolo 21
Qualora una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo alla attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Qualora una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa puo' adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformemente all'Accordo relativo alla attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Art. 22
Articolo 22
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attivita' economica o di difficolta' tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 23.
Art. 23
Articolo 23
1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 20 e 22 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa la altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 17 a 22, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dello Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 18, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 19, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, per l'adozione delle misure appropriate.
Se la Svizzera non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure a difetto di accordo in sede di Comitato misto, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
c) Per quanto riguarda l'articolo 20, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
d) Per quanto riguarda l'articolo 21, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficolta' di cui agli articoli 20 e 22 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa la altra Parte contraente.
2. Nei casi di cui agli articoli da 17 a 22, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.
Devono essere scelte con priorita' le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dello Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto, in sede di questo, di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione, non appena le condizioni lo permettano.
3. Per l'attuazione del paragrafo 2 sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) Per quanto riguarda l'articolo 18, ciascuna Parte contraente puo' adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica e' incompatibile col buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.
Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.
Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui e' stato adito, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficolta' risultanti dalle pratiche di cui trattasi, ed in particolare puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
b) Per quanto riguarda l'articolo 19, le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonche', se occorre, per l'adozione delle misure appropriate.
Se la Svizzera non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto, oppure a difetto di accordo in sede di Comitato misto, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del Mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
c) Per quanto riguarda l'articolo 20, le difficolta' derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto, che puo' adottare ogni decisione utile per porvi termine.
Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficolta' nei trenta giorni successivi alla notifica, la Parte contraente importatrice e' autorizzata a riscuotere una tassa compensatoria sul prodotto importato.
Detta tassa compensatoria e' calcolata in funzione dell'incidenza che sul valore delle merci di cui trattasi hanno le disparita' tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.
d) Per quanto riguarda l'articolo 21, si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate.
e) Se circostanze eccezionali richiedenti un intervento immediato escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata puo' applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonche' nei casi di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.
Art. 24
Articolo 24
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio la altra Parte contraente.
In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno o piu' Stati membri della Comunita' o in quella della Svizzera, la Parte contraente interessata puo' adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio la altra Parte contraente.
Art. 25
Articolo 25
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede al Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'Accordo. L'applicazione di tali decisioni e' effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.
2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede al Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
Art. 26
Articolo 26
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Art. 27
Articolo 27
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalita' che saranno previste dal suo regolamento interno.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo.
Esso si riunisce, inoltre, ogniqualvolta lo esiga una necessita' particolare, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Art. 28
Articolo 28
L'Allegato all'Accordo fa parte integrante di quest'ultimo.
L'Allegato all'Accordo fa parte integrante di quest'ultimo.
Art. 29
Articolo 29
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Ogni Parte contraente puo' denunciare l'Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.
Art. 30
Articolo 30
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Confederazione svizzera.
Art. 31
Articolo 31
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Comunita', europea del carbone e dell'acciaio, il presente Accordo potra' entrare in vigore soltanto per gli Stati che avranno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Confederazione svizzera:
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, norvegese, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede.
Il presente Accordo sara' approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
In caso di applicazione dell'articolo 2, terzo comma della decisione del Consiglio delle comunita' europee del 22 gennaio 1972, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Comunita', europea del carbone e dell'acciaio, il presente Accordo potra' entrare in vigore soltanto per gli Stati che avranno effettuato i depositi previsti da detto comma.
Dopo il 1 gennaio 1973, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui al terzo comma. La data ultima per tale notifica e' il 30 novembre 1973.
Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ultima ha luogo dopo tale data.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Confederazione svizzera:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - FERRI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo - Allegato
ALLEGATO
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo N.2
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE CHE L'AUSTRIA PUO' MANTENERE
1. In deroga all'articolo 10 dell'Accordo, l'Austria puo' mantenere restrizioni quantitative per quanto riguarda prodotti, sotto elencati:
27.02 Ligniti e agglomerati
2. Le restrizioni quantitative che l'Austria puo' mantenere a norma del paragrafo 1 del presente Protocollo sono applicate in modo da offrire agli esportatori della Comunita' la possibilita', per i prodotti elencati al paragrafo 1, di competere, per una parte ragionevole del mercato austriaco, con altri fornitori, in condizioni di parita' ed eque, tenuto conto del normale sviluppo degli scambi.
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
della Repubblica d'Austria,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, hanno, al momento della firma di questo Accordo:
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto:
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo;
preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto:
1. Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica d'Austria:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nello Accordo.
Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", figurante in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunita' e, dall'altro, l'Austria. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sara' desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonche' dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del Carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo valutera' le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65 e 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
1. In deroga all'articolo 10 dell'Accordo, l'Austria puo' mantenere restrizioni quantitative per quanto riguarda prodotti, sotto elencati:
27.02 Ligniti e agglomerati
2. Le restrizioni quantitative che l'Austria puo' mantenere a norma del paragrafo 1 del presente Protocollo sono applicate in modo da offrire agli esportatori della Comunita' la possibilita', per i prodotti elencati al paragrafo 1, di competere, per una parte ragionevole del mercato austriaco, con altri fornitori, in condizioni di parita' ed eque, tenuto conto del normale sviluppo degli scambi.
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
della Repubblica d'Austria,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, hanno, al momento della firma di questo Accordo:
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente Atto:
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo;
preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente Atto:
1. Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica d'Austria:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nello Accordo.
Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", figurante in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunita' e, dall'altro, l'Austria. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sara' desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonche' dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del Carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo valutera' le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65 e 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
| N. della tariffa doganale austriaca | Designazione delle merci |
Allegato
ALLEGATO
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO I DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
della Repubblica d'Islanda,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda,
hanno, al momento della firma di questo Accordo:
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto:
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad un'eventuale revisione dell'Accordo;
preso atto della seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Repubblica d'Islanda:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad un'eventuale revisione dell'Accordo
Le Parti contraenti dichiarano che se l'esame previsto all'articolo 5 dell'Accordo le porta ad una revisione di tale Accordo, esse si ispireranno all'insieme delle disposizioni dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda, in particolare a quelle destinate ad assicurare il suo buon funzionamento.
Per quanto riguarda i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, sara' prevista una clausola di salvaguardia particolare che permetta agli Stati membri di tale Comunita' di rimediare alle distorsioni ed alle difficolta' eventuali risultanti dall'assenza in Islanda della stessa disciplina in materia di prezzo di quella imposta alle imprese della Comunita'.
Se l'Islanda sottopone i propri produttori a regole analoghe a quelle dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, tenendo conto di quelle dell'articolo 70 di tale Trattato, per le loro transazioni sul mercato islandese e su quello della Comunita', la Comunita' estendera' per i propri produttori l'applicabilita' delle suddette regole alle vendite sul territorio dell'Islanda. La clausola particolare in favore della Comunita' potra' allora avere carattere reciproco. In quest'ultima ipotesi, l'Accordo sara' aperto all'adesione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO I DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
della Repubblica d'Islanda,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda,
hanno, al momento della firma di questo Accordo:
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto:
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad un'eventuale revisione dell'Accordo;
preso atto della seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Repubblica d'Islanda:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad un'eventuale revisione dell'Accordo
Le Parti contraenti dichiarano che se l'esame previsto all'articolo 5 dell'Accordo le porta ad una revisione di tale Accordo, esse si ispireranno all'insieme delle disposizioni dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda, in particolare a quelle destinate ad assicurare il suo buon funzionamento.
Per quanto riguarda i prodotti del capitolo 73 della Nomenclatura di Bruxelles di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, sara' prevista una clausola di salvaguardia particolare che permetta agli Stati membri di tale Comunita' di rimediare alle distorsioni ed alle difficolta' eventuali risultanti dall'assenza in Islanda della stessa disciplina in materia di prezzo di quella imposta alle imprese della Comunita'.
Se l'Islanda sottopone i propri produttori a regole analoghe a quelle dell'articolo 60 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, tenendo conto di quelle dell'articolo 70 di tale Trattato, per le loro transazioni sul mercato islandese e su quello della Comunita', la Comunita' estendera' per i propri produttori l'applicabilita' delle suddette regole alle vendite sul territorio dell'Islanda. La clausola particolare in favore della Comunita' potra' allora avere carattere reciproco. In quest'ultima ipotesi, l'Accordo sara' aperto all'adesione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Allegato
ALLEGATO
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
ALLEGATO
ELENCO RELATIVO AI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO, AI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE PORTOGHESE RIDOTTI NELLE PROPORZIONI E SECONDO I CALENDARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Parte di provvedimento in formato grafico
NOTA
Per l'applicazione dei dazi doganali gli acciai legati vengono considerati come divisi in due categorie:
a) acciai legati contenenti in peso uno o piu' dei seguenti elementi nelle proporzioni indicate:
2 per cento o piu' di silicio,
2 per cento o piu' di manganese,
2 per cento o piu' di cromo,
2 per cento o piu' di nichelio,
0,3 per cento o piu' di molibdeno,
0,3 per cento o piu' di vanadio,
0,5 per cento o piu' di tungsteno,
0,5 per cento o piu' di cobalto,
0,3 per cento o piu' di alluminio,
1 per cento o piu' di rame;
b) altri acciai legati.
Gli acciai legati (n. 73.15) per i quali sono state indicate le categorie, sono quelli riportati alla nota 1, lettera d) del capitolo 73 della Tariffa doganale comune.
PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DI TALUNE RESTRIZIONI QUANTITATIVE IN VIGORE IN PORTOGALLO
In deroga all'articolo 10 dell'Accordo, per i prodotti originari della Comunita' che figurano nell'elenco allegato al presente Protocollo, il Portogallo apre a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, dei contingenti annuali il cui importo iniziale e ritmo di aumento sono indicati nello stesso elenco. L'importazione in Portogallo di questi prodotti e' liberalizzata a partire dal 1 luglio 1977.
Se per due anni consecutivi le importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Comunita' che figurano nel predetto elenco risultano inferiori al contingente aperto, le importazioni di tali prodotti sono liberalizzate.
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
della Comunita' europea del carbone dell'acciaio,
e
della Repubblica portoghese,
riuniti a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecento settantadue,
per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro,
hanno, al momento della firma di questo Accordo,
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto:
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo,
preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto:
1. Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica portoghese:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nello Accordo.
Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunita' e, dall'altro, il Portogallo. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sara' desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonche' dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dello acciaio.
Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dello Accordo.
La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dello articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo, valutera' le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65 e 66 paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
ELENCO RELATIVO AI PRODOTTI SOGGETTI ALL'IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO, AI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE PORTOGHESE RIDOTTI NELLE PROPORZIONI E SECONDO I CALENDARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
Parte di provvedimento in formato grafico
NOTA
Per l'applicazione dei dazi doganali gli acciai legati vengono considerati come divisi in due categorie:
a) acciai legati contenenti in peso uno o piu' dei seguenti elementi nelle proporzioni indicate:
2 per cento o piu' di silicio,
2 per cento o piu' di manganese,
2 per cento o piu' di cromo,
2 per cento o piu' di nichelio,
0,3 per cento o piu' di molibdeno,
0,3 per cento o piu' di vanadio,
0,5 per cento o piu' di tungsteno,
0,5 per cento o piu' di cobalto,
0,3 per cento o piu' di alluminio,
1 per cento o piu' di rame;
b) altri acciai legati.
Gli acciai legati (n. 73.15) per i quali sono state indicate le categorie, sono quelli riportati alla nota 1, lettera d) del capitolo 73 della Tariffa doganale comune.
PROTOCOLLO N. 2 CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DI TALUNE RESTRIZIONI QUANTITATIVE IN VIGORE IN PORTOGALLO
In deroga all'articolo 10 dell'Accordo, per i prodotti originari della Comunita' che figurano nell'elenco allegato al presente Protocollo, il Portogallo apre a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, dei contingenti annuali il cui importo iniziale e ritmo di aumento sono indicati nello stesso elenco. L'importazione in Portogallo di questi prodotti e' liberalizzata a partire dal 1 luglio 1977.
Se per due anni consecutivi le importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Comunita' che figurano nel predetto elenco risultano inferiori al contingente aperto, le importazioni di tali prodotti sono liberalizzate.
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
della Comunita' europea del carbone dell'acciaio,
e
della Repubblica portoghese,
riuniti a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecento settantadue,
per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica portoghese, dall'altro,
hanno, al momento della firma di questo Accordo,
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto:
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo,
preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto:
1. Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per la Repubblica portoghese:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nello Accordo.
Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunita' e, dall'altro, il Portogallo. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sara' desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonche' dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dello acciaio.
Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dello Accordo.
La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dello articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo, valutera' le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65 e 66 paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Allegato
ALLEGATO
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
del Regno di Svezia,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Regno di Svezia dall'altro,
hanno, al momento della firma di questo Accordo:
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto:
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo,
preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:
1. Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per il Regno di Svezia:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo.
Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunita' e dall'altro la Svezia. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sara' desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonche' dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo valutera' le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65, 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
del Regno di Svezia,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Regno di Svezia dall'altro,
hanno, al momento della firma di questo Accordo:
adottato la seguente dichiarazione, allegata al presente atto:
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo,
preso atto delle seguenti dichiarazioni, allegate al presente atto:
1. Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
A nome della Commissione delle Comunita europee:
Per il Regno di Svezia:
DICHIARAZIONI
Dichiarazione interpretativa relativa alla definizione della nozione di "Parti contraenti" che figura nell'Accordo.
Le Parti contraenti convengono di interpretare l'Accordo nel senso che l'espressione "Parti contraenti", che figura in detto Accordo, significa, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri o, separatamente, gli Stati membri o la Comunita' e dall'altro la Svezia. Il senso da dare, in ogni caso, a questa espressione sara' desunto dalle disposizioni in causa dell'Accordo, nonche' dalle disposizioni corrispondenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio relativa all'articolo 19, paragrafo 1 dell'Accordo.
La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Accordo valutera' le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme contenute negli articoli 4, lettera c), 65, 66, paragrafo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Allegato
ALLEGATO
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
della Confederazione svizzera,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera,
hanno, al momento della firma di questo Accordo, preso atto della seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
I rappresentanti sopraddetti:
e quello del Principato di Liechtenstein,
hanno proceduto alla firma dell'Accordo addizionale sulla validita' per il Principato di Liechtenstein dell'Accordo fra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Per la Confederazione svizzera:
DICHIARAZIONE
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
LISTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE
I rappresentanti:
del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
e
della Confederazione svizzera,
riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue, per la firma dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera,
hanno, al momento della firma di questo Accordo, preso atto della seguente dichiarazione, allegata al presente atto: Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
I rappresentanti sopraddetti:
e quello del Principato di Liechtenstein,
hanno proceduto alla firma dell'Accordo addizionale sulla validita' per il Principato di Liechtenstein dell'Accordo fra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
FATTO a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.
Per il Regno del Belgio:
Per il Regno di Danimarca:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Repubblica francese:
Per l'Irlanda:
Per la Repubblica italiana:
Per il Granducato di Lussemburgo:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Per la Confederazione svizzera:
DICHIARAZIONE
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'Accordo a Berlino.
L'Accordo e' applicabile anche al Land di Berlino sempreche' il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione in senso contrario nel termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI