Attivita' e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono trasferite, al valore nominale, all'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, e successive modificazioni, le azioni di proprieta' dello Stato nelle seguenti societa':
Nazionale Cogne - S.p.a., con sede in Torino;
AMMI - S.p.a., con sede in Roma;
Societa' italiana per il commercio estero per azioni - SICEA, con sede in Roma.
Art. 2.
L'EGAM ha un fondo di dotazione costituito:
dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge;
dalla somma di lire 330 miliardi che verra' conferita da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali - in ragione di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1973, di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1974 e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.
Nel quinquennio 1973-1977, l'investimento effettivo delle aziende nel gruppo EGAM nel settore minerario e della metallurgia dei non ferrosi non sara' inferiore al 40 per cento dell'investimento globale.
Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, saranno destinati ad aumento del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3.
L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri dell'azionista.
Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, l'ente, previe le prescritte autorizzazioni a sensi di legge, potra' costituire societa' per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.
La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, secondo le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.
Art. 4.
L'EGAM, direttamente o tramite societa' da esso controllate, potra', sentite le regioni interessate, assumere partecipazioni nelle societa' al cui capitale partecipano gli enti minerari regionali o le finanziarie regionali, aventi come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse minerarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro piu' ampia utilizzazione nei cicli completi di trasformazione industriale.
L'EGAM, direttamente o tramite societa' da esso controllate, potra', altresi', fornire, su richiesta delle regioni interessate e sulla base di convenzioni da stipularsi di volta in volta, previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, la propria assistenza tecnica per l'attuazione dei programmi regionali di ricerca mineraria, di ristrutturazione e sviluppo delle industrie estrattive e di trasformazione delle risorse minerarie.
Art. 5.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a stipulare con l'EGAM convenzioni per la effettuazione, nel quadro delle esigenze indicate nel programma economico nazionale, di indagini e studi sistematici a carattere geologico, geofisico, geo-chimico e geo-giacimentologico, volti ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali.
Agli effetti dei suddetti compiti, l'EGAM si potra' servire anche di societa' in esso inquadrate.
Alla spesa relativa si provvedera' con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 6.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato predisporra' una relazione generale:
sulla consistenza delle risorse minerarie, in atto o potenziali, esistenti nel territorio nazionale;
sui programmi di ricerca mineraria applicata in alto e sulle misure da adottare per il loro coordinamento su scala nazionale, per l'estensione e lo sviluppo di tali programmi e per la loro finalizzazione a scopi di allargamento e potenziamento dell'industria estrattiva e di trasformazione;
sul fabbisogno nazionale di risorse minerarie e sulla possibilita' di integrazione di tali risorse attraverso investimenti e partecipazioni all'estero;
sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con particolare riguardo alle aziende e ai settori in crisi e sulle misure necessarie per prevenire o superare gli stati di crisi ricorrenti;
su ogni altro aspetto concernente la struttura economica, tecnica e finanziaria dell'industria estrattiva e dell'industria di trasformazione dei prodotti minerari;
sulla situazione economico-sociale delle regioni, zone e comuni minerari del paese e sui riflessi determinati dalla riduzione o liquidazione di attivita' minerarie tradizionali o di attivita' di trasformazione di prodotti minerari, nonche' sulle misure da adottare al riguardo;
sui riflessi derivanti al settore minerario e al settore di trasformazione di prodotti minerari in Italia dall'entrata in vigore delle norme della Comunita' economica europea e sui provvedimenti da adottare per un migliore inserimento dei settori suddetti nelle strategie di sviluppo della Comunita' stessa;
sulle iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;
sulla spesa da destinare alla ricerca mineraria applicata.
La relazione di cui al presente articolo terra' conto dei programmi regionali di settore formulati dalle regioni che ne hanno competenza, indicandone la compatibilita' col programma generale. Essa verra' sottoposta all'esame del CIPE e trasmessa successivamente al Parlamento.
Per la predisposizione della relazione suddetta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato potra' avvalersi dell'opera dell'EGAM, previa convenzione da stipulare ai sensi del precedente articolo.
Art. 7.
L'EGAM predisporra', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di programma quinquennale di attivita' che, nel rispetto dei programmi di settore eventualmente predisposti dalle regioni che ne hanno competenza, risponda ai seguenti requisiti e contenga le indicazioni e previsioni seguenti:
ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione dall'estero di risorse interne;
consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attivita' e per regioni;
iniziative previste per la verticalizzazione del settore minerario controllato e per la sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa;
iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;
spesa destinata alla ricerca mineraria applicata.
Art. 8.
Lo schema di programma di cui all'articolo 7 viene trasmesso dall'EGAM al Ministro per le partecipazioni statali per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, sentite le regioni in ordine alle loro competenze in materia. Tale programma e' sottoposto all'esame del Parlamento secondo le modalita' di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Le iniziative contenute nello schema di programma sopra menzionato verranno finanziate con i mezzi indicati nel primo comma dell'articolo 2 della presente legge, secondo le direttive che verranno impartite all'EGAM dal Ministro per le partecipazioni statali.
Art. 9.
L'EGAM presentera', entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'ente, inoltre, alleghera' lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.
Il Ministro per le partecipazioni statali emanera' istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'ente, secondo criteri di omogeneita' e di chiarezza.
Art. 10.
L'EGAM e' autorizzato ad emettere obbligazioni, secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 11.
All'EGAM si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni.
Le agevolazioni indicate nel comma precedente sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, n. 6), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Art. 12.
I rapporti tra l'EGAM e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.
Art. 13.
All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 330 miliardi.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei Fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - FERRARI-AGGRADI - GONELLA - MALAGODI - TAVIANI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA