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Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

Art. 1.


E' istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).
Esso ha sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.
((L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari)).