Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.