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Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.

Art. 2.


Al Ministero del turismo e dello spettacolo spetta la vigilanza sulla gestione della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

Art. 3.


Il contributo di cui al precedente articolo 1 verra' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, al quale sara' trasferita la somma di lire 15 milioni attualmente erogata a carico del capitolo n. 1021 dello stesso stato di previsione.
All'onere derivante dall'aumento del contributo stesso si fara' fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - BADINI - CONFALONIERI Visto, il Guardasigilli: GONELLA