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Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:
1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

Art. 3.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1973
LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA