Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.
Art. 1.
Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:
1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.