Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
GESTIONE MARITTIMI
Art. 1.
(Misura della pensione).
L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' Sostituito dal seguente:
"La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.
Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo' far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione.
La determinazione delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.
Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.
L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima.
Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.
L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.
La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970".
Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.
Art. 2.
Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima).
A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976.
Art. 3.
Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione).
Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalle norme dell'assicurazione citata.
La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.
Ove, per particolari necessita', l'autorita' marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione e' sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione e' ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione, e' riliquidata, ai sensi dell'articolo 13, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti piu' favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno.
In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione gia' liquidato sara' ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.
L'articolo 19 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e' abrogato.
Art. 4.
(Maggiorazione della pensione per differimento).
L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.
Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformita' di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entita' doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.
Art. 5.
(Pensione di anzianita).
All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' aggiunto il seguente alinea:
"e) le persone di qualsiasi eta' che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.
Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorche' l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.
La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e' calcolata secondo le norme vigenti a tale data, e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria"
Art. 6.
(Aliquota contributiva).
A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi e' stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed e' posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.
Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sara' ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 7.
(Variazioni delle tabelle retributive).
La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sara' variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di variazione.
Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni gia' in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.
L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.
Art. 8.
Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la
previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione).
I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purche' coperti da assicurazione generale obbligatoria.
Il riscatto e' subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.
La somma da versare e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1 settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facolta' di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.
L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9.
Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).
Il termine per l'esercizio della facolta' prevista dallo articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La decorrenza della prestazione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purche' le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.
Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.
La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreche' alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 10.
Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere).
I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.
Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.
Art. 11.
Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei
contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).
A decorrere dal 1 gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Dal 1 gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.
Art. 12.
(Riscossione dei contributi).
L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e' sostituito dal seguente:
"Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara - meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti - saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.
A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.
Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza piu' prossima, purche' tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.
I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara".
Art. 13.
Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove e' istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.
Art. 14.
(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).
Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'articolo 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed e' corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo. Il suddetto contributo e' elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed e' esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti.
L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sara' determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalita' di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658.
All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio. (6) ((7))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 gennaio 1978, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1978, n.75, ha disposto (con l'art. 1) che "Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, e' riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalita' di applicazione, sino al 31 marzo 1978. E' prorogata, altresi', sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipendenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114."
Il D.L. 30 gennaio 1978, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1978, n.75, ha disposto (con l'art. 1) che "Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, e' riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalita' di applicazione, sino al 31 marzo 1978. E' prorogata, altresi', sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipendenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114."
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33, ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e' prorogato fino al 31 dicembre 1980."
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33, ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e' prorogato fino al 31 dicembre 1980."
Art. 15.
(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi).
A decorrere dal 1 gennaio 1970, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, e' aumentato del 6,20 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1970, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato del 4,10 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - ivi comprese le pensioni liquidate di superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 - in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato del 4,80 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1972, l'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 - ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 - in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge e' aumentato del 4,70 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1973, l'importo complessivo annuo - determinato al netto delle quote di cui al precedente comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 - ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 - in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato del 5,50 per cento.
Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.
Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1 gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e' variato, con effetto dal 1 gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonche' il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.
Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validita' della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.
Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validita' delle tabelle vigenti al 1 gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validita' delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.
Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dello adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto.
Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.
I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari gia' corrisposte ai sensi dello articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
TITOLO II
GESTIONE SPECIALE
Art. 16.
(Retribuzione pensionabile)
L'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituito dal seguente:
"Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.
Per il personale amministrativo:
a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Per il personale di stato maggiore navigante:
a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
b) tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze.
Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti".
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972.
Art. 17.
(Misura della pensione).
L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituito dal seguente:
"La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.
Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.
L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.
La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.
La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili.
La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.
Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.
La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge".
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle pensioni in essere alla data di entrata in vigere della presente legge.
Art. 18.
Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di "capitano di lungo corso" e di "capitano di macchina" e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo).
In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carica della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'eta' prevista dalle vigenti disposizioni per la ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in ruolo organico presso le societa' di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno.
La Gestione marittimi trasferira' alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, gia' intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale.
Le posizioni assicurative costituite, nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa della assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima, sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973.
Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva ai 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti commi, con effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti piu' favorevole.
Art. 19.
Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti).
A decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dalla assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni - Le pensioni di cui al precedente comma sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1970: del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata, del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1 gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purche' in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1 settembre 1967.
Per la concessione delle maggiorazioni previste nel precedente comma, e' fatto riferimento, per le pensioni di riversibilita', alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.
Dal 1 gennaio 1971 si applicano ai supplementi di cui al presente articolo le norme migliorative gia' previste per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima, nonche' quelle riguardanti gli stessi trattamenti che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui al presente articolo, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota ottenuta, applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore dell'iscritto, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.
Art. 20.
Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).
Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.
Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 19, da evidenziare tra le passivita' della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle societa' e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.
Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sara' ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Art. 21.
(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).
Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.
Art. 22.
Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale).
All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:
"I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, sempreche', durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.
Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda, e' presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda".
Art. 23.
Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale).
Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dalla stessa data.
Art. 24.
Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).
L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.
Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, puo' chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le societa' contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo, in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell'articolo 18 della presente legge.
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, puo' esercitare la facolta' di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
La somma da versare per il riscatto e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base ad un'aliquota pari a quella stabilita dal precedente articolo 6, sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento, per il periodo eccedente.
Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:
a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, 1 contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda - ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro - ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;
b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare e' al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.
Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferira' alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.
Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purche' la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facolta' di cui al presente articolo se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purche' il riscatto non sia stato gia' perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.
La somma da versare e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1 settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.
Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purche' il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne e' comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne e' effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Art. 25.
Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della
Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara).
L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato.
Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, puo' chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati gia' comunque utilizzati ai fini di pensione.
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.
Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale e' commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.
La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.
La facolta' prevista dal secondo comma del presente articolo puo' essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1 settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Il personale che ha esercitato la facolta' prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo puo' chiedere, altresi', il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.
La somma da versare per tale riscatto e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.
Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purche' la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento.
L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.
Art. 26.
Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi
per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale).
A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituito dal seguente:
"L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra".
Art. 27.
Riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei
dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale).
I dirigenti, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che, avendo maturato cinque anni di anzianita' contributiva all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, possono far valere periodi di contribuzione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che non abbiano dato luogo a prestazioni, hanno facolta' di chiedere, all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo di tutti i periodi di iscrizione obbligatoria, figurativa e volontaria all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, precedenti all'ultima contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianita' contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per i periodi suddetti di iscrizione con qualifica non dirigenziale, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto.
Per i dirigenti di cui all'articolo 59 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di contribuzione obbligatoria alla Gestione speciale, precedenti all'assunzione della qualifica di dirigente e che non abbiano dato luogo a prestazioni, e' ammesso su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di compimento del requisito del quinquennio di cui al precedente comma.
Trascorso tale termine, la domanda di riconoscimento puo' essere presentata soltanto all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
L'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali comporta il totale annullamento della posizione assicurativa costituita nell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione speciale, per i periodi oggetto di riconoscimento, ed il rimborso degli eventuali contributi volontari riferentisi a periodi di contribuzione obbligatoria all'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo puo' essere chiesto anche per i periodi di iscrizione con qualifica dirigenziale, per i quali e' ammesso, agli effetti della determinazione della retribuzione media e nei limiti del massimale INPDAI, ai fini delle corrispondenti prestazioni INPDAI, il cumulo dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel caso in cui la contribuzione sia affluita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti contestualmente a quella INPDAI per i periodi di lavoro con qualifica dirigenziale, per i quali era prevista la contribuzione alla Gestione speciale, all'assicurazione generale obbligatoria e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Agli effetti del riconoscimento di cui ai precedenti commi, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, quelli a percentuale, relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui ai precedenti commi ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. Devono, altresi', essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.
Art. 28.
Determinazione delle annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).
Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna.
Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.
Art. 29.
(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale).
A decorrere dal 1 gennaio 1970, l'importo annuo complessivo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:
Aliquota
percentuale
DECORRENZA PENSIONE di maggiorazione
fra il 1 febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967............6,20 per cento
fra il 1 febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968........... 4,10 per cento
fra il 1 febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969............2,80 per cento
L'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo - delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere del 1 gennaio 1971.
L'importo complessivo annuo - determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1972.
L'importo complessivo annuo - al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al secondo comma - delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge - e' maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 1973.
Dal 1 gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1 gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, e' variato, con effetto dal 1 gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonche' il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.
Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1 gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini della applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.
Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, e' fatto riferimento, per le pensioni di riversibilita', alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.
I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari gia' corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 19 della presente legge.
TITOLO III
NORME GENERALI
Art. 30.
(Concessione di un'indennita' una tantum).
Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.
Art. 31.
(Riapertura del termine di cui al punto b) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).
Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.
La decorrenza della pensione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.
Il termine di cui al punto b), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.
La decorrenza della pensione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.
Art. 32.
(Abrogazione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658).
Art. 33.
(Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
MALAGODI - BOZZI
- LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Tabella
TABELLA
DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(1a)(2)(3)(5)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)
(17) ((18))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 8 giugno 1973 (in G.U. 01/09/1973, n. 226) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Gela e l'approdo di Sarroch sono inseriti nel I gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella delle retribuzioni G.M. n. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 e alla lettera P) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione delle rispettive corporazioni dei piloti e, comunque, da data non anteriore al 1° settembre 1967".
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.M. 22 luglio 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Lipari e' inserito nel 2° gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera P), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione della rispettiva corporazione dei piloti".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 1975, n. 833 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "A decorrere dal 1 gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono ulteriormente maggiorate nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.M. 27 marzo 1976 (in G.U. 05/04/1976, n. 89) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1976, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 6,9 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 18.096, con arrotondamento a 1000".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 11 novembre 1977 (in G.U. 09/01/1978, n. 8) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1978, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 9,2 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 36.288, con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.M. 5 febbraio 1980 (in G.U. 02/04/1980, n. 91) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 2,9 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 47.750 con arrotondamento a mille".
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.M. 8 agosto 1980 (in G.U. 29/08/1980, n. 237) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 30.560 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 9 marzo 1981 (in G.U. 26/05/1981, n. 142) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1981, gli importi vigenti al 30 giugno 1980 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 5 per cento, da applicarsi al netto della quota aggiuntiva di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1980, piu' una quota aggiuntiva di L. 68.760, con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 27 luglio 1981 (in G.U. 06/10/1981, n. 274) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1981 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 40.110 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 28 ottobre 1981 (in G.U. 26/01/1982, n. 24) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1981 le retribuzioni con tenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di lire 19.100 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 31 marzo 1982 (in G.U. 15/09/1982, n. 254) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi vigenti al 30 giugno 1981 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati del 3,3 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive di cui ai decreti interministeriali 5 febbraio 1980 e 9 marzo 1981, piu' una quota aggiuntiva di L. 85.950, con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 5 ottobre 1982 (in G.U. 20/12/1982, n. 348) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1982 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 26.740 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 27 aprile 1983 (in G.U. 09/07/1983, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 24.830 con arrotondamento a lire mille".
--------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 4 ottobre 1983 (in G.U. 20/12/1983, n. 347) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 21.760 con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 8 marzo 1984 (in G.U. 03/07/1984, n. 181) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli importi vigenti al 31 dicembre 1983 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati dello 0,2 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive attribuite agli importi stessi successivamente al 1° gennaio 1979, piu' una quota aggiuntiva di L. 10.880, con arrotondamento a L. 1.000".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 20 ottobre 1984 (in G.U. 20/10/1984, n. 290) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° maggio 1984, gli importi vigenti al 31 marzo 1984 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento del 2,1 per cento sull'importo non eccedente L. 640.400, dell'1,89 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 640.401 e L. 960.600, e dell'1,575 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 960.600, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° agosto 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,9 per cento sull'importo non eccedente L. 657.900, dell'1,71 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 657.901 e L. 986.850, e dell'1,425 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 986.850, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
- (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 2 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,6 per cento sull'importo non eccedente lire 670.300, dell'1,44 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 670.301 e L. 1.005.450, e dell'1,2 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 1.005.450, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(1a)(2)(3)(5)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)
(17) ((18))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 8 giugno 1973 (in G.U. 01/09/1973, n. 226) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Gela e l'approdo di Sarroch sono inseriti nel I gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella delle retribuzioni G.M. n. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 e alla lettera P) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione delle rispettive corporazioni dei piloti e, comunque, da data non anteriore al 1° settembre 1967".
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.M. 22 luglio 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il porto di Lipari e' inserito nel 2° gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera P), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 , valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione della rispettiva corporazione dei piloti".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 1975, n. 833 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "A decorrere dal 1 gennaio 1974, le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , da valere per il calcolo dei contributi e delle pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono ulteriormente maggiorate nella misura del 9,8 per cento con arrotondamento a 1000".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.M. 27 marzo 1976 (in G.U. 05/04/1976, n. 89) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1976, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 6,9 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 18.096, con arrotondamento a 1000".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 11 novembre 1977 (in G.U. 09/01/1978, n. 8) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1978, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 9,2 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 36.288, con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.M. 5 febbraio 1980 (in G.U. 02/04/1980, n. 91) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 2,9 per cento piu' una quota aggiuntiva di L. 47.750 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.M. 8 agosto 1980 (in G.U. 29/08/1980, n. 237) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1980 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 30.560 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 9 marzo 1981 (in G.U. 26/05/1981, n. 142) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1981, gli importi vigenti al 30 giugno 1980 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate del 5 per cento, da applicarsi al netto della quota aggiuntiva di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1980, piu' una quota aggiuntiva di L. 68.760, con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 27 luglio 1981 (in G.U. 06/10/1981, n. 274) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1981 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 40.110 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 28 ottobre 1981 (in G.U. 26/01/1982, n. 24) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1981 le retribuzioni con tenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di lire 19.100 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 31 marzo 1982 (in G.U. 15/09/1982, n. 254) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1982, gli importi vigenti al 30 giugno 1981 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati del 3,3 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive di cui ai decreti interministeriali 5 febbraio 1980 e 9 marzo 1981, piu' una quota aggiuntiva di L. 85.950, con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 5 ottobre 1982 (in G.U. 20/12/1982, n. 348) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° settembre 1982 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 26.740 con arrotondamento a mille".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 27 aprile 1983 (in G.U. 09/07/1983, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 24.830 con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 4 ottobre 1983 (in G.U. 20/12/1983, n. 347) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 21.760 con arrotondamento a lire mille".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 8 marzo 1984 (in G.U. 03/07/1984, n. 181) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli importi vigenti al 31 dicembre 1983 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati dello 0,2 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive attribuite agli importi stessi successivamente al 1° gennaio 1979, piu' una quota aggiuntiva di L. 10.880, con arrotondamento a L. 1.000".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 20 ottobre 1984 (in G.U. 20/10/1984, n. 290) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° maggio 1984, gli importi vigenti al 31 marzo 1984 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento del 2,1 per cento sull'importo non eccedente L. 640.400, dell'1,89 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 640.401 e L. 960.600, e dell'1,575 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 960.600, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° agosto 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,9 per cento sull'importo non eccedente L. 657.900, dell'1,71 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 657.901 e L. 986.850, e dell'1,425 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 986.850, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".
- (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1984, gli importi delle retribuzioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 2 sono ulteriormente aumentati applicando l'aumento dell'1,6 per cento sull'importo non eccedente lire 670.300, dell'1,44 per cento sulla fascia d'importo compresa tra L. 670.301 e L. 1.005.450, e dell'1,2 per cento sulla fascia d'importo superiore a L. 1.005.450, con arrotondamento a mille degli importi relativi alle singole retribuzioni tabellari".