N NORME. red.it

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

Art. 21.

(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).


Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.