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Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'istituto centrale del restauro.

Art. 1.



Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112, e' elevato a lire 120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.