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Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato, destinato al funzionamento ed all'incremento dell'istituto centrale del restauro.

Art. 1.


Il fondo fisso annuo a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, e' elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968.