Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Art. 21
Articolo 21
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.