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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.

Art. 13

Articolo 13

(1) Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo (2) dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
(2) Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attivita' professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente.
Tuttavia, gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di navi e aeromobili operanti in traffico internazionale e di beni diversi dai beni immobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili non sono tassabili che in detto Stato contraente.
(3) Gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi (1) e (2) non sono tassabili che in detto Stato contraente.