Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.
Articolo unico
Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.