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Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

Art. 1.


L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, e' estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi eta' e rispettivi familiari viventi a carico.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attivita' lavorativa per la quale e' prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.
L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.