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Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N.142))

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N.265))

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N.142))

Art. 6.

(Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale)


La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento e' affidata alla Comunita' montana.
Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunita' montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Puo' delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N.142))

Art. 8.

(Pubblica utilita' delle opere Opere private di interesse comune)


Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonche' quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilita' di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti piu' fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonche' urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.
La Comunita' montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.
Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
TITOLO II
DEMANIO FORESTALE AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

(Demanio forestale ed affittanze degli enti locali)


Oltre alle regioni, le Comunita' montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non piu' utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.
Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformita' agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunita' montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalita' di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge. Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.
I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.
Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente, articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.
I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorita' forestale regionale.
L'autorita' forestale concedera' assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.
La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunita' montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.
L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui e' assunto a totale carico dello Stato allorche' l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento, degli interessi e' del 50 per cento.
Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente e' stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.
TITOLO III
COMUNIONI FAMILIARI

Art. 10.

(Comunioni familiari)


Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le societa' di antichi originari della Lombardia, le servitu' della Val Canale.
La pubblicita' di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali e' disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.
L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, e' registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11.

(Patrimonio)


Il patrimonio antico delle comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinera' limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale della regione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12.

(Agevolazioni fiscali)


Nei territori montani i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' direttocoltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunita' montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.
Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Art. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)


I comuni dei territori ai cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.
Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

Art. 14.

(Carta della montagna)


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto cui Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, apprestera' entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonche' lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Art. 15.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 16.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))
TITOLO V
NORME FINALI

Art. 17.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))

Art. 19.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))